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Document 31994R1908
Commission Regulation (EC) No 1908/94 of 27 July 1994 amending Regulation (EEC) No 2048/90 laying down detailed rules for the application of the system of aid in favour of small cotton producers
Regolamento (CE) n. 1908/94 della Commissione del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2048/90 recante modalità di applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone
Regolamento (CE) n. 1908/94 della Commissione del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2048/90 recante modalità di applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone
GU L 194 del 29.7.1994, p. 32–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
In force
Regolamento (CE) n. 1908/94 della Commissione del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2048/90 recante modalità di applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 29/07/1994 pag. 0032 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0203
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0203
REGOLAMENTO (CE) N. 1908/94 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2048/90 recante modalità di applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio, del 27 aprile 1990, che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2054/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2048/90 della Commissione (3), del 18 luglio 1990, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3023/93 (4), prevede determinate condizioni per la concessione dell'aiuto, tali da garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto; che si è constatato che lo scopo perseguito, ossia la concessione di un aiuto ai produttori di cotone che riservano a tale coltura una superficie non superiore a 2,5 ettari, in certi casi viene eluso attraverso una ripartizione fittizia delle superfici che superano la suddetta superficie minima, in modo da permettere la presentazione di domande di aiuto da parte di piccoli produttori fittizi per conto dei veri produttori; che, per evitare tali conseguenze indesiderate, è necessario disporre che l'aiuto è concesso soltanto ai produttori che producono cotone per conto proprio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2048/90 è modificato come segue: 1) all'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera c): « c) che sono state destinate a tale coltura dal richiedente, che agisce per conto proprio e che effettua egli stesso o a proprie spese le operazioni di cui alla lettera a), »; 2) all'articolo 3, paragrafo 4 è aggiunto il seguente trattino: « - una dichiarazione da cui risulta che il dichiarante ha coltivato la superficie considerata per conto proprio; »; 3) all'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 5: « 5. Il richiedente comprova, con soddisfazione dello Stato membro e a sua richiesta, che sono state rispettate le condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 13. (3) GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 29. (4) GU n. L 270 del 30. 10. 1993, pag. 65.