Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1876

    REGOLAMENTO (CE) N. 1876/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d' obiettivo per il cotone non sgranato

    GU L 197 del 30.7.1994, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1876/oj

    31994R1876

    REGOLAMENTO (CE) N. 1876/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d' obiettivo per il cotone non sgranato

    Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0017 - 0017
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0019
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0019


    REGOLAMENTO (CE) N. 1876/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 8 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93 (1),

    vista la proposta della Commissione (2),

    visto il parere del Parlamento europeo (3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

    considerando che a norma del protocollo n. 4, paragrafo 8, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato deve essere fissato ogni anno secondo criteri specificati al paragrafo 2;

    considerando che, sulla base di tali criteri, occorre fissare il prezzo d'obiettivo al livello qui di seguito indicato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a 101,46 ecu/100 kg.

    2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone:

    - di qualità sana, leale e mercantile;

    - con il 10 % di umidità e il 3 % di impurità,

    - avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54 % di semi e il 32 % di fibre di grado n. 5 (white middling) e di una lunghezza di fibra di 28 mm (1& Prime;).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Th. WAIGEL

    (1) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 22.(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

    Top