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Document 31994R1796

    Regolamento (CE) n. 1796/94 del Consiglio del 18 luglio 1994 recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse di pesca

    GU L 187 del 22.7.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1796/oj

    31994R1796

    Regolamento (CE) n. 1796/94 del Consiglio del 18 luglio 1994 recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse di pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 187 del 22/07/1994 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0096
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0096


    REGOLAMENTO (CE) N. 1796/94 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1994 recante quindicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse di pesca

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (3), spetta al Consiglio istituire, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie per la realizzazione degli obiettivi elencati nell'articolo 1 del suddetto regolamento;

    considerando che occorre stabilire i principi ed alcune modalità a livello comunitario affinché ciascun Stato membro possa assicurare la gestione delle attività di pesca delle navi che battono la sua bandiera;

    considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 spetta al Consiglio adottare le misure volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di esercizio delle attività di sfruttamento, e in particolar modo di fissare le misure tecniche per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, con le relative modalità d'uso;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 (4) fissa le regole tecniche generali per la cattura e lo sbarco delle risorse biologiche che si trovano nelle acque che delimita;

    considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici, è necessario stabilire restrizioni stagionali per talune attività di pesca nel Firth of Clyde e nel Mare d'Irlanda per limitare la pesca dell'aringa;

    considerando che, tenuto conto dei pareri scientifici, è necessario stabilire restrizioni stagionali per talune attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat;

    considerando che la cattura di alcune specie destinate a delle trasformazioni in farina e in olio può essere realizzata con un'apertura di maglia derogatoria a condizione che queste operazioni di cattura non abbiano un'influenza negativa sugli altri stock demersali e in particolare su quelli del merluzzo o dell'eglefino;

    considerando che queste limitazioni all'attività di pesca costituiscono misure tecniche e devono essere quindi incorporate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3094/86,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato come segue:

    1) All'articolo 7:

    i) il paragrafo 2 è soppresso e l'attuale paragrafo 3 diventa paragrafo 2;

    ii) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    « 3. La pesca delle aringhe è vietata dal 1o luglio al 31 ottobre nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    - costa occidentale della Danimarca a 55° 30& prime; di latitudine nord,

    - 55° 30& prime; di latitudine nord e 7° 00& prime; di longitudine est,

    - 57° 00& prime; di latitudine nord et 7° 00& prime;di longitudine est,

    - costa occidentale della Danimarca a 57° 00& prime; di latitudine nord.

    4. La pesca delle aringhe è vietata nella zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di base, fra 54° 10& prime; e 54° 45& prime; di latitudine nord per il periodo dal 15 agosto al 30 settembre e fra 55° 30& prime; e 55° 45& prime; di latitudine nord per il periodo dal 15 agosto al 15 settembre.

    5. La pesca della aringhe è vietata tutto l'anno nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) nella zona di mare compresa tra le coste occidentali della Scozia, dell'Inghilterra e del Galles e una linea tracciata a 12 miglia dalle linee di base di tali coste delimitata, a sud, da 53° 20& prime; di latitudine nord, e a nord-ovest, da una linea tracciata dal promontorio di Galloway (Scozia) alla punta Ayre (Isola di Man).

    6. La pesca delle aringhe è vietata dal 21 settembre al 31 dicembre nelle parti del Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) delimitate dalle seguenti coordinate:

    a) - costa orientale dell'isola di Man a 54° 20& prime; di latudine nord,

    - 54° 20& prime; di latitudine nord e 3° 40& prime; di longitudine ovest,

    - 53° 50& prime; di latitudine nord e 3° 50& prime; di longitudine ovest,

    - 53° 50& prime; di latitudine nord e 4° 50& prime; di longitudine ovest,

    - costa sud occidentale dell'isola di Man a 4° 50& prime; di longitudine ovest,

    b) - costa orientale dell'Irlanda del Nord a 54° 15& prime; di latitudine nord,

    - 54° 15& prime; di latitudine nord e 5° 15& prime; di longitudine ovest,

    - 53° 50& prime; di latitudine nord e 5° 50& prime; di longitudine ovest,

    - costa orientale dell'Irlanda a 53° 50& prime; di latitudine nord.

    La pesca delle aringhe è vietata per tutto l'anno nella Logan Bay (acque che si trovano ad est di una linea che congiunge Mull of Logan, situato a 54° 44& prime; di latitudine nord e 4° 59& prime; di longitudine ovest, a Laggantalluch Head, situato a 54° 41& prime; di latitudine nord e 4° 58& prime; di longitudine ovest).

    7. In deroga al paragrafo 6, i pescherecci di lunghezza non superiore a 12,2 metri, immatricolati nei porti situati sulla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord tra 53° 00& prime; e 55° 00& prime; di latitudine nord, possono pescare le aringhe nella zona vietata definita nel paragrafo 6, lettera b). Il solo metodo di pesca autorizzato è quello con reti da posta derivanti con maglie di dimensioni non inferiori a 54 mm.

    8. La pesca delle aringhe è vietata, nella zona di mare situata a nord-est della linea tracciata fra Mull of Kintyre e Corsewall Point, dal 1o gennaio al 30 aprile.

    9. Le zone e i periodi descritti in questo articolo possono essere modificati secondo la procedura prevista dall'articolo 17. »

    2) All'articolo 9, è aggiunto il seguente paragrafo:

    « 18. Per la pesca dello sgombro, dello spratto e dell'aringa l'uso di reti a strascico e di ciancioli è vietato nello Skagerrak della mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica e nel Kattegatt dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica. »

    3) Nell'allegato I sotto la rubrica « Regioni 1 e 2 », zona geografica « tutta la regione, eccetto la zona di divieto relativa al merluzzo norvegese », i dati riguardanti la percentuale massima delle specie protette sono sostituiti da « 15, di cui non più del 5 % del merluzzo e dell'eglefino »;

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. BORCHERT

    (1) GU n. C 346 del 24. 12. 1993, pag. 10.

    (2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

    (3) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (4) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3676/93 (GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1).

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