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Document 31994R1785
Commission Regulation (EC) No 1785/94 of 19 July 1994 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
REGOLAMENTO (CE) N. 1785/94 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1994 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
REGOLAMENTO (CE) N. 1785/94 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1994 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 186 del 21.7.1994, p. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
REGOLAMENTO (CE) N. 1785/94 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1994 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 21/07/1994 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 12 pag. 0124
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 12 pag. 0124
REGOLAMENTO (CE) N. 1785/94 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1994 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1706/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1994. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 17. ALLEGATO "" ID="1">1. « Rutilo sintetico » ottenuto a partire dall'ilmenite tramite arrostimento, trattamento all'acido cloridrico e calcinazione, contenente in peso, circa 95 % di diossido di titanio, circa 2 % di triossido di diferro e circa 1 % di diossido di silicio. Si presenta sotto forma di una polvere di colore beige> ID="2">2614 00 10> ID="3">La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 26 nonché dal testo dei codici NC 2614 e 2614 00 10"> ID="3">Le modificazioni della struttura cristallina sono dovute unicamente alla calcinazione e all'arrostimento, citati nelle note esplicative del SA, capitolo 26, considerazioni generali"> ID="1">2. Agente emulsionante costituito da una miscela di esteri monoacetiltartarici e diacetiltartarici di mono- e digliceridi di acidi grassi (E 472 e)> ID="2">3823 90 87> ID="3">La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 b) del capitolo 38 nonché dal testo dei codici NC 3823, 3823 90 e 3823 90 87">