Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1205

    REGOLAMENTO (CE) N. 1205/94 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo

    GU L 133 del 28.5.1994, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1994; abrog. impl. da 394R1220

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1205/oj

    31994R1205

    REGOLAMENTO (CE) N. 1205/94 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo

    Gazzetta ufficiale n. L 133 del 28/05/1994 pag. 0015 - 0016


    REGOLAMENTO (CE) N. 1205/94 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

    considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 704/94 (4) che ha fissato le restituzioni all'esportazione per talune destinazioni;

    considerando che a causa di perturbazioni in atto sul mercato mondiale è necessario abrogare le restituzioni all'esportazione di mosto di uva concentrato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 2137/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Non possono essere presentate domande di restituzione per i paesi indicati nella nota 1, punto 09, lettera b) dell'allegato anteriormente al 1o giugno 1994.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

    (3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.

    (4) GU n. L 85 del 30. 3. 1994, pag. 5.

    ALLEGATO

    >(1)"> ID="1">2204 21 25> ID="2">110> ID="3">01 e 09> ID="4">4,40 ECU/hl"> ID="1">2204 21 35"> ID="1">2204 29 25"> ID="1">2204 29 35"> ID="1">2204 21 25> ID="2">190> ID="3">01> ID="4">1,44 ECU/%/vol/hl (2)"> ID="1">2204 21 29"> ID="1">2204 21 35"> ID="1">2204 21 39"> ID="1">2204 29 25> ID="4">1,32 ECU/%/vol/hl (2)"> ID="1">2204 29 29> ID="3">09"> ID="1">2204 29 35"> ID="1">2204 29 39"> ID="1">2204 21 25> ID="2">910> ID="3">01 e 09> ID="4">4,40 ECU/hl"> ID="1">2204 29 25"> ID="1">2204 21 49> ID="2">910> ID="3">01 e 09> ID="4">13,80 ECU/hl"> ID="1">2204 21 59"> ID="1">2204 29 49"> ID="1">2204 29 59""

    NB: I codici dei prodotti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/94 (GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 5).>

    (1) Le destinazioni sono le seguenti:

    01 Tutti i paesi del continente africano ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09;

    09 Tutte le altre destinazioni ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti:

    a) - Tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11),

    - Algeria,

    - Australia,

    - Austria,

    - Cipro,

    - Israele,

    - Marocco,

    - Sudafrica,

    - Svizzera,

    - Tunisia,

    - Turchia.

    b) E fino al 31 maggio 1994:

    - Bulgaria,

    - Repubblica ceca e Repubblica slovacca,

    - Ungheria,

    - Romania,

    - Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le Repubbliche di Serbia e Montenegro.

    (2) Titolo alcolometrico volumico totale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

    Top