This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31994R1205
Commission Regulation (EC) No 1205/94 of 27 May 1994 amending Regulation (EEC) No 2137/93 fixing the export refunds in the wine sector
REGOLAMENTO (CE) N. 1205/94 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo
REGOLAMENTO (CE) N. 1205/94 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo
GU L 133 del 28.5.1994, p. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1994; abrog. impl. da 394R1220
REGOLAMENTO (CE) N. 1205/94 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 133 del 28/05/1994 pag. 0015 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 1205/94 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4, considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 704/94 (4) che ha fissato le restituzioni all'esportazione per talune destinazioni; considerando che a causa di perturbazioni in atto sul mercato mondiale è necessario abrogare le restituzioni all'esportazione di mosto di uva concentrato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 2137/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Non possono essere presentate domande di restituzione per i paesi indicati nella nota 1, punto 09, lettera b) dell'allegato anteriormente al 1o giugno 1994. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39. (3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91. (4) GU n. L 85 del 30. 3. 1994, pag. 5. ALLEGATO >(1)"> ID="1">2204 21 25> ID="2">110> ID="3">01 e 09> ID="4">4,40 ECU/hl"> ID="1">2204 21 35"> ID="1">2204 29 25"> ID="1">2204 29 35"> ID="1">2204 21 25> ID="2">190> ID="3">01> ID="4">1,44 ECU/%/vol/hl (2)"> ID="1">2204 21 29"> ID="1">2204 21 35"> ID="1">2204 21 39"> ID="1">2204 29 25> ID="4">1,32 ECU/%/vol/hl (2)"> ID="1">2204 29 29> ID="3">09"> ID="1">2204 29 35"> ID="1">2204 29 39"> ID="1">2204 21 25> ID="2">910> ID="3">01 e 09> ID="4">4,40 ECU/hl"> ID="1">2204 29 25"> ID="1">2204 21 49> ID="2">910> ID="3">01 e 09> ID="4">13,80 ECU/hl"> ID="1">2204 21 59"> ID="1">2204 29 49"> ID="1">2204 29 59"" NB: I codici dei prodotti sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/94 (GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 5).> (1) Le destinazioni sono le seguenti: 01 Tutti i paesi del continente africano ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09; 09 Tutte le altre destinazioni ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti: a) - Tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11), - Algeria, - Australia, - Austria, - Cipro, - Israele, - Marocco, - Sudafrica, - Svizzera, - Tunisia, - Turchia. b) E fino al 31 maggio 1994: - Bulgaria, - Repubblica ceca e Repubblica slovacca, - Ungheria, - Romania, - Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le Repubbliche di Serbia e Montenegro. (2) Titolo alcolometrico volumico totale come definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.