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Document 31994R1154

Regolamento (CE) n. 1154/94 della Commissione del 20 maggio 1994 relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione, fissate in anticipo nel settore dei cereali

GU L 129 del 21.5.1994, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1154/oj

31994R1154

Regolamento (CE) n. 1154/94 della Commissione del 20 maggio 1994 relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione, fissate in anticipo nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 21/05/1994 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0128


REGOLAMENTO (CE) N. 1154/94 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1994 relativo all'adeguamento di talune restituzioni all'esportazione, fissate in anticipo nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che, secondo l'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, per taluni prodotti del settore dei cereali la restituzione applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente durante il mese d'esportazione, si applica, su richiesta dell'interessato inoltrata contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'esportazione da realizzare entro il termine di validità del titolo stesso;

considerando che alcuni titoli comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i quali è stata fatta domanda prima della fine della campagna 1993-1994 potranno essere utilizzati anche durante la campagna 1994-1995;

considerando che è opportuno adottare disposizioni che contemplino la possibilità di adeguare la restituzione, su richiesta degli interessati, prima che vengano espletate le formalità doganali d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 le restituzioni fissate in anticipo tra il 5 maggio ed il 30 giugno 1994, sono adeguate, su richiesta degli interessati, conformemente al paragrafo 2, se l'espletamento delle formalità doganali di esportazione avrà luogo dopo il 30 giugno 1994.

2. La restituzione all'esportazione è maggiorata della differenza, espressa in ECU/t, esistente tra il prezzo d'entrata applicabile nell'ultimo mese della campagna 1993-1994, e il prezzo d'entrata applicabile nel primo mese della campagna 1994-1995.

3. Soltanto i titolari dei titoli d'esportazione in causa possono sottoporre allo Stato membro che ha emesso detti titoli la richiesta di cui al paragrafo 1; quest'ultima dev'essere presentata prima che vengano espletate le formalità doganali per l'esportazione dei quantitativi in questione.

Il suddetto Stato membro iscrive l'adeguamento da applicare nella casella 22 del titolo d'esportazione di cui trattasi e vi appone il proprio timbro.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi dei vari prodotti per i quali è stata presentata richiesta ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 5 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

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