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Document 31994R0719

REGOLAMENTO (CE) N. 719/94 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1994 recante prolungamento della campagna di commercializzazione 1993/1994 nel settore delle carni bovine

GU L 87 del 31.3.1994, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/719/oj

31994R0719

REGOLAMENTO (CE) N. 719/94 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1994 recante prolungamento della campagna di commercializzazione 1993/1994 nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 31/03/1994 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 719/94 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1994 recante prolungamento della campagna di commercializzazione 1993/1994 nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prezzi di intervento fissati nel quadro della riforma della politica agricola comune nel settore delle carni bovine dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2068/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per il periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1996, i prezzi di intervento dei bovini adulti (2) si applicano, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995, soltanto a decorrere dal 1o luglio 1994; che è pertanto opportuno prolungare fino al 30 giugno 1994 l'attuale campagna di commercializzazione nel settore delle carni bovine per mantenere invariati al loro livello attuale i prezzi di orientamento e di intervento fino alla data di transizione al nuovo regime dei prezzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, la campagna di commercializzazione 1993/1994 nel settore delle carni bovine termina il 30 giugno 1994 e la campagna di commercializzazione 1994/1995 inizia il 1o luglio 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7).

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 58.

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