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Document 31994R0566
Council Regulation (EC) No 566/94 of 10 March 1994 extending Regulation (EEC) No 792/93 establishing a cohesion financial instrument
REGOLAMENTO (CE) N. 566/94 DEL CONSIGLIO del 10 marzo 1994 recante proroga del regolamento (CEE) n. 792/93 che istituisce uno strumento finanziario di coesione
REGOLAMENTO (CE) N. 566/94 DEL CONSIGLIO del 10 marzo 1994 recante proroga del regolamento (CEE) n. 792/93 che istituisce uno strumento finanziario di coesione
GU L 72 del 16.3.1994, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 26/05/1994
REGOLAMENTO (CE) N. 566/94 DEL CONSIGLIO del 10 marzo 1994 recante proroga del regolamento (CEE) n. 792/93 che istituisce uno strumento finanziario di coesione
Gazzetta ufficiale n. L 072 del 16/03/1994 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 566/94 DEL CONSIGLIO del 10 marzo 1994 recante proroga del regolamento (CEE) n. 792/93 che istituisce uno strumento finanziario di coesione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione (1), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che occorre garantire la continuità tra lo strumento finanziario di coesione e il Fondo di coesione; considerando che tale continuità può essere reale soltanto se agli Stati membri beneficiari è offerta la possibilità di predisporre i progetti con sufficiente anticipo; considerando che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo e all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 792/93, i progetti presentati devono avere portata tale da incidere significativamente sulla tutela dell'ambiente o sul miglioramento delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti; considerando che conviene mettere gli Stati membri interessati nelle condizioni di soddisfare dette esigenze, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La data del 1o aprile 1994 di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 792/93 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1994. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1994. Per il Consiglio Il Presidente Y. PAPANTONIOU (1) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74.