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Document 31994R0566

    REGOLAMENTO (CE) N. 566/94 DEL CONSIGLIO del 10 marzo 1994 recante proroga del regolamento (CEE) n. 792/93 che istituisce uno strumento finanziario di coesione

    GU L 72 del 16.3.1994, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/05/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/566/oj

    31994R0566

    REGOLAMENTO (CE) N. 566/94 DEL CONSIGLIO del 10 marzo 1994 recante proroga del regolamento (CEE) n. 792/93 che istituisce uno strumento finanziario di coesione

    Gazzetta ufficiale n. L 072 del 16/03/1994 pag. 0001 - 0001


    REGOLAMENTO (CE) N. 566/94 DEL CONSIGLIO del 10 marzo 1994 recante proroga del regolamento (CEE) n. 792/93 che istituisce uno strumento finanziario di coesione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione (1), in particolare l'articolo 11,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che occorre garantire la continuità tra lo strumento finanziario di coesione e il Fondo di coesione;

    considerando che tale continuità può essere reale soltanto se agli Stati membri beneficiari è offerta la possibilità di predisporre i progetti con sufficiente anticipo;

    considerando che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo e all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 792/93, i progetti presentati devono avere portata tale da incidere significativamente sulla tutela dell'ambiente o sul miglioramento delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti;

    considerando che conviene mettere gli Stati membri interessati nelle condizioni di soddisfare dette esigenze,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La data del 1o aprile 1994 di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 792/93 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1994.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Y. PAPANTONIOU

    (1) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74.

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