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Document 31994R0519

Regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83

GU L 67 del 10.3.1994, p. 89–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; abrogato da 32009R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/519/oj

31994R0519

Regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 10/03/1994 pag. 0089 - 0103
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 29 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 29 pag. 0206


REGOLAMENTO (CE) N. 519/94 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

viste le normative relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelle adottate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali normative che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste dalle normative stesse,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi; che, sebbene i regimi comuni d'importazione applicabili a taluni paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato (1), del regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (2) e del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (3), costituiscano un'importante elemento di detta politica, quest'ultima deve ancora essere completata, poiché i regimi vigenti prevedono eccezioni e deroghe che consentono agli Stati membri di continuare ad applicare misure nazionali all'importazione dei prodotti originari dei paesi terzi in questione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta, dal 1o gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni costituisce il necessario complemento della realizzazione del mercato interno e è l'unico in grado di garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall'integrazione dei mercati;

considerando che per conseguire una maggiore uniformità dei regimi applicabili alle importazioni è necessario abolire le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore, in particolare le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 3420/83; che, viste le specificità dei sistemi economici di questi paesi terzi, l'uniformità deve essere conseguita prevedendo, nella misura del possibile, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, deve pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia;

considerando tuttavia che, per un numero limitato di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, data la sensibilità di determinati settori dell'industria comunitaria è opportuno prevedere nel presente regolamento contingenti quantitativi e misure di vigilanza applicabili a livello comunitario; che occorre inoltre prevedere una procedura di riesame e di verifica di tali misure per adeguarle in funzione degli sviluppi;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti, la Commissione deve esaminare le modalità e le condizioni delle importazioni, il loro andamento, i diversi elementi della situazione economica e commerciale nonché, all'occorrenza, le misure da prendere;

considerando che, per questi prodotti, potrebbe risultare necessario assoggettare ad una vigilanza comunitaria determinate importazioni;

considerando che è compito della Commissione e del Consiglio adottare le misure cautelari richieste dagli interessi della Comunità, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti;

considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni della Comunità possono tuttavia rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno;

considerando che, in caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento d'importazione che risponda a criteri uniformi; che tale documento deve, su semplice richiesta dell'importatore, essere vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo a nessun diritto d'importazione per l'importatore; che, di conseguenza, il documento può essere utilizzato soltanto fin tanto che non viene modificato il regime d'importazione;

considerando che, nell'interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione devono scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e di istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie;

considerando che, a tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio;

considerando che le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale;

considerando che è anche necessario fissare limiti di tempo per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità di istituire misure, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, per aumentare la certezza del diritto nei confronti degli operatori economici interessati;

considerando che l'uniformazione del regime all'importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci; che, a tale scopo, è opportuno prevedere che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento;

considerando che i documenti d'importazione rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che tale regime non giustifica il mantenimento di due regimi comunitari diversi per i paesi a commercio di Stato e la Repubblica popolare cinese;

considerando che si è svolta la consultazione prevista dal regolamento (CEE) n. 2616/85 del Consiglio, del 16 settembre 1985, relativo all'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese (4);

considerando che i prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (5), sono oggetto di un trattamento specifico sia a livello comunitario che a livello internazionale; che sembra quindi opportuno escluderli integralmente dal campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi gli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che, pertanto, è opportuno abrogare i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO PRIMO Principi generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti contemplati dal trattato originari dei paesi terzi di cui all'allegato I, fatta eccezione per i prodotti tessili oggetto del regolamento (CE) n. 517/94

2. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatti salvi:

- le misure che possono essere prese a norma del titolo V,

- i contingenti quantitativi di cui all'allegato II.

3. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato III è soggetta a vigilanza comunitaria secondo le modalità previste all'articolo 10.

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, gli allegati II e III possono essere oggetto di una consultazione in seno al comitato di cui all'articolo 4.

Al termine della consultazione, la Commissione può proporre al Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 16, le misure necessarie per adeguare gli allegati II e III, nelle condizioni previste al titolo III e, a seconda dei casi, ai titoli IV e V del presente regolamento.

TITOLO II Procedura comunitaria d'informazione e di consultazione

Articolo 2

Qualora l'andamento delle importazioni dovesse rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri che le comunicano altresì gli elementi di prova disponibili, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 8. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni a tutti gli Stati membri.

Articolo 3

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, possono essere avviate consultazioni che devono svolgersi entro otto giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 2, e comunque prima dell'applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.

Articolo 4

1. Le consultazioni si svolgono nell'ambito di un comitato consultivo, in appresso denominato « comitato », composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; quest'ultimo comunica tempestivamente agli Stati membri tutte le informazioni utili.

3. Le consultazioni vertono in particolare:

a) sui termini, sulle condizioni e sull'andamento delle importazioni, nonché sui vari elementi della situazione economica e commerciale del prodotto in questione, segnatamente nel quadro dell'esame di cui agli allegati II e III;

b) sulle questioni relative alla gestione degli accordi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi di cui all'allegato I;

c) sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso, la Commissione informa gli Stati membri che possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra 5 e 8 giorni lavorativi, che dovrà stabilire la Commissione.

TITOLO III Procedura comunitaria d'inchiesta

Articolo 5

1. Qualora, al termine delle consultazioni, la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa:

a) avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; nell'avviso si riassumono le informazioni ricevute e si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; vi si stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se tali osservazioni e informazioni devono essere prese in considerazione durante l'inchiesta; vi si stabilisce anche il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4;

b) avvia l'inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.

2. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del comitato, alla verifica di tali informazioni presso gli importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata in questo compito da agenti dello Stato membro nel cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che tale Stato ne abbia espresso il desiderio.

Le parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, lettera a), come pure i rappresentanti del paese di esportazione, possono esaminare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, distintamente dai documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dai suoi Stati membri, purché siano pertinenti per la difesa dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 7 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. A tal fine, essi indirizzano una domanda scritta alla Commissione indicando i documenti richiesti.

3. Su richiesta della Commissione, e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.

4. La Commissione può sentire le parti interessate che lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, dimostrando che possono effettivamente essere interessate al risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

5. Quando le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo o quando l'inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, essa non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei fatti di cui dispone.

6. Quando la Commissione, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 ritiene che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, essa informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.

Articolo 6

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa.

2. Se, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l'inchiesta viene chiusa, previa consultazione del comitato, entro un mese. La decisione di chiusura dell'inchiesta, contenente le conclusioni essenziali della medesima e un sommario dei motivi, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza e di salvaguardia comunitaria, prende le adeguate decisioni a tal fine, conformemente ai titoli IV e V, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione ne pubblica avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

4. Le disposizioni del presente titolo non impediscono di prendere, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 9 a 14 oppure, quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedano un'azione immediata, misure di salvaguardia conformemente agli articoli 15, 16 e 17.

La Commissione procede immediatamente alle inchieste che ritiene ancora necessarie e utilizza i risultati per il riesame delle misure prese.

Articolo 7

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. a) Né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri, o i loro agenti, divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

b) Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può tener conto dell'informazione in questione.

3. Un'informazione viene comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze estremamente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

4. I precedenti paragrafi non impediscono che le autorità della Comunità facciano riferimento alle informazioni generali, e in particolare ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto dell'esigenza legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate che i loro segreti d'affari non vengano divulgati.

Articolo 8

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti:

a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo della Comunità;

b) i prezzi delle importazioni, soprattutto per determinare se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;

c) l'impatto che ne deriva per i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

- la produzione,

- lo sfruttamento del potenziale,

- le scorte,

- le vendite,

- la quota di mercato,

- i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

- gli utili,

- il rendimento dei capitali,

- i flussi di liquidità,

- l'occupazione.

2. Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all'allegato I.

3. Quando viene addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare può trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso la Comunità;

b) la capacità di esportazione del paese di origine o di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.

TITOLO IV Misure di vigilanza

Articolo 9

1. Quando lo richiedono gli interessi della Comunità, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa:

a) decretare la vigilanza comunitaria a posteriori per determinate importazioni, secondo modalità da essa definite;

b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni ad una vigilanza comunitaria preventiva conformemente all'articolo 10.

2. Le misure di vigilanza hanno durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello durante il quale sono state introdotte.

Articolo 10

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Questo documento è vidimato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una dichiarazione di un qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento d'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti su un modulo conforme al modello che figura all'allegato IV.

Possono essere chieste informazioni supplementari a quelle fornite con tale modulo. Tali informazioni sono indicate nella decisione che decreta la vigilanza.

3. Il documento d'importazione è valido in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato.

4. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento d'importazione, ovvero che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati all'importazione supera di meno del 5 % il valore o il quantitativo indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in oggetto, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, normalmente, superare il 10 %.

5. Il documento d'importazione può essere utilizzato soltanto fintanto che, per le transazioni in questione, rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e al massimo per un periodo determinato nello stesso tempo e secondo la stessa procedura con cui viene instaurata la vigilanza, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

6. Quando la decisione presa a norma dell'articolo 9 lo preveda, l'origine dei prodotti sotto vigilanza comunitaria deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

7. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento d'importazione.

Articolo 11

Quando lo esigano gli interessi della Comunità, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1:

- limitare il termine di utilizzazione del documento d'importazione eventualmente richiesto,

- subordinare il rilascio di tale documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminare di cui all'articolo 3.

Articolo 12

Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può decretare, conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni della Comunità.

Articolo 13

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Tale documento è vidimato gratuitamente dall'autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una dichiarazione di qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa. Salvo prova contraria, si presume che tale dichiarazione sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. Il documento può essere utilizzato soltanto fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le transazioni in questione.

2. Il documento d'importazione e la dichiarazione dell'importatore sono redatti su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato IV.

Possono essere chieste informazioni supplementari a quelle fornite con tale modulo. Tali informazioni sono indicate nella decisione che decreta la vigilanza.

Articolo 14

1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni mese:

a) in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi di merci e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, i documenti d'importazione;

b) in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).

Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.

Possono essere adottate contemporaneamente disposizioni diverse, secondo la stessa procedura applicata per la vigilanza.

2. Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.

3. La Commissione informa gli Stati membri.

TITOLO V Misure di salvaguardia

Articolo 15

1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa può modificare il regime d'importazione del prodotto in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti da essa definiti.

2. Le misure adottate vengono comunicate senza indugio al Consiglio e agli Stati membri e sono di applicazione immediata.

3. a) Le misure di cui al presente articolo si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all'articolo 17, ad una o più regioni della Comunità.

b) Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 10 e 13, alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente corredati di tale documento.

4. Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

5. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferirla al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.

6. Qualora uno Stato membro abbia deferito al Consiglio una decisione presa dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione.

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.

Articolo 16

1. Il Consiglio può adottare misure appropriate, in particolare nella situazione prevista all'articolo 15, paragrafo 1. Esso delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Si applica l'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 17

Quando, in particolare in base agli elementi di valutazione di cui all'articolo 8, risulta che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure di cui al titolo IV e all'articolo 15, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Comunità.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Esse vengono adottate secondo le procedure previste, rispettivamente agli articoli 9 e 15.

Articolo 18

1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai titoli IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione si procede a consultazioni, in seno al comitato di cui all'articolo 4, allo scopo di:

a) valutare gli effetti delle misure in questione;

b) verificare se sia necessario mantenerle in vigore.

2. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di vigilanza o di salvaguardia adottata a norma dei titoli IV e V, essa agisce come segue:

a) se il Consiglio non ha preso alcuna decisione su una misura adottata dalla Commissione, questa modifica o abroga senza indugio la misura e ne riferisce immediatamente al Consiglio;

b) in tutti gli altri casi, la Commissione propone al Consiglio di abrogare o modificare la misura da esso adottata. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Quando tale decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 19

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.

2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri:

i) di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

ii) di speciali formalità in materia di cambio;

iii) di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

b) Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità da introdurre o da modificare a titolo del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

Articolo 20

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

2. Tuttavia, le disposizioni degli articoli da 9 a 14 e 18 non si applicano ai prodotti oggetto delle normative di cui al paragrafo 1, per le quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione.

Gli articoli 15, 17 e 18 non si applicano ai prodotti per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 21

La Spagna e il Portogallo possono mantenere sino al 31 dicembre 1995 le restrizioni quantitative per i prodotti agricoli contemplati dagli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'Atto di adesione.

Articolo 22

Per il 1994 il livello dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è ridotto in proporzione del periodo di applicazione, secondo quanto è indicato nell'allegato II.

I seguenti prodotti non sono soggetti a contingenti comunitari e possono essere immessi in libera pratica nella Comunità:

- i prodotti che alla data della pubblicazione del presente regolamento erano già in viaggio verso la Comunità fermo però restando che la loro destinazione non può essere cambiata;

- i prodotti per i quali è stato rilasciato dalle autorità nazionali competenti un certificato di importazione conformemente alle disposizioni del titolo IV del regolamento (CEE) n. 3420/83, e che sono di fatto corredati di tale certificato.

Ai contingenti menzionati nell'allegato II si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che istituisce una procedura comunitaria per la gestione dei contingenti quantitativi (6).

Articolo 23

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83. I riferimenti ai regolamenti abrogati si considerano fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 15 marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1013/93 (GU n. L 105 del 30. 4. 1993, pag. 1).

(2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1409/86 (GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 25).

(3) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92 (GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1).

(4) GU n. L 250 del 19. 9. 1985, pag. 2.

(5) Vedasi pag. 1 di questa Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi Albania

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Cina (Repubblica popolare)

Corea del Nord

Estonia

Georgia

Kazakistan

Kirghizistan

Lettonia

Lituania

Moldavia

Mongolia

Russia

Tagikistan

Turkmenistan

Ucraina

Uzbekistan

Vietnam

ALLEGATO II

Elenco di contingenti per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese "" ID="1">Guanti> ID="2">4203 29> ID="3">95 865 000 ECU> ID="4">75 893 125 ECU "> ID="1">Calzature del codice SA/NC> ID="2">ex 6402 19 (1) ex 6402 99 (1)> ID="3">35 000 000 paia> ID="4">27 708 333 paia "> ID="2">ex 6403 19 (1)> ID="3">2 750 000 paia> ID="4">2 177 083 paia "> ID="2">6403 51 6403 59> ID="3">2 500 000 paia> ID="4">1 979 167 paia "> ID="2">ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)> ID="3">9 926 000 paia> ID="4">7 858 083 paia "> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3">16 850 000 paia> ID="4">13 339 583 paia "> ID="2">6404 19 10> ID="3">29 052 000 paia> ID="4">22 999 500 paia "> ID="1">Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana> ID="2">6911 10> ID="3">39 000 tonnellate> ID="4">30 875 tonnellate "> ID="1">Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana> ID="2">6912 00> ID="3">29 700 tonnellate> ID="4">23 513 tonnellate "> ID="1">Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc.> ID="2">7013> ID="3">11 000 tonnellate> ID="4">8 708 tonnellate "> ID="1">Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice SA/NC> ID="2">8527 21 8527 29> ID="3">2 100 000 unità 170 000 unità> ID="4">1 662 500 unità 134 583 unità "> ID="1">Giocattoli del codice SA/NC> ID="2">9503 41 9503 49 9503 90> ID="3">200 798 000 ECU 83 851 000 ECU 508 016 000 ECU> ID="4">158 965 083 ECU 66 382 042 ECU 402 179 333 ECU""

>

(1) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese soggetti a vigilanza comunitaria "" ID="1">Preparazioni alimentari del codice NC:> ID="2">1901 90 90 "> ID="1">Cicoria torrefatta:> ID="2">2101 30 11 "> ID="1">Altri succedanei torrefatti del caffè:> ID="2">2101 30 19 "> ID="1">Triossido di cromo:> ID="2">2819 10 00 "> ID="1">Cloruro di ammonio:> ID="2">2827 10 00 "> ID="1">Altri polialcoli:> ID="2">2905 49 90 "> ID="1">Acido citrico:> ID="2">2918 14 00 "> ID="1">Monotioli:> ID="2">2934 90 60 "> ID="1">Tetracicline e loro derivati:> ID="2">2941 30 00 "> ID="1">Cloromicetina:> ID="2">2941 40 00 "> ID="1">Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti:> ID="2">3204 13 00 "> ID="1">Coloranti al tino e preparazioni a base di tali coloranti:> ID="2">3204 15 00 "> ID="1">Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti:> ID="2">3204 16 00 "> ID="1">Altri coloranti, comprese le miscele:> ID="2">3204 19 00 "> ID="1">Articoli pirotecnici:> ID="2">3604 "> ID="1">Alcoli polivinilici:> ID="2">3905 20 00 "> ID="1">Calzature del codice NC:> ID="2">ex 6402 19 (1)() ex 6402 99 (1)() ex 6403 19 (1)() ex 6403 91 (1)() ex 6403 99 (1)() ex 6404 11 (1)()"> ID="1">Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni di ceramica:> ID="2">6906 00 00 "> ID="1">Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica:> ID="2">6907 10 00 "> ID="1">Oggetti d'ornamento di porcellana:> ID="2">6913 10 "> ID="1">Altro vetro del codice NC:> ID="2">7004 90 "> ID="1">Damigiane, bottiglie e altri recipienti di vetro, per il trasporto o l'imballaggio:> ID="2">7010 "> ID="1">Zinco non legato contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco:> ID="2">7901 12 "> ID="1">Biciclette:> ID="2">8712 00 "> ID="1">Giocattoli dei codici NC:> ID="2">9503 30 9503 60 "> ID="1">Carte da gioco:> ID="2">9504 40 "> ID="1">Scope e spazzole dei codici NC:> ID="2">9603 21 9603 29 9603 30 9603 40 9603 90

"">

(1)() Calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO IV

Elenco delle indicazioni che devono figurare nelle caselle del documento di vigilanza DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Destinatario (Richiedente)

(nome, indirizzo completo, paese)

2. N. di registrazione

3. Speditore estero (nome, indirizzo, paese)

4. Autorità competente per il rilascio

(nome e indirizzo)

5. Dichiarante (nome e indirizzo)

6. Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine

8. Paese di provenienza

9. Luogo e data previsti per l'importazione

10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza

11. Marche e numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci

12. Codice delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore cif alla frontiera CE in ECU

17. Indicazioni supplementari

18. Certificazione da parte del richiedente:

il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

, addì

(firma) (timbro)

19. Visto dell'autorità competente

data

firma timbro

Originale per il destinatario

Copia per l'autorità competente

COMUNITÀ EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese) 2. N. di registrazione

3. Speditore (nome, indirizzo, paese) 4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5. Dichiarante (nome e indirizzo) 6. Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine 8. Paese di provenienza

9. Luogo e data previsti per l'importazione 10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza

11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli 12. Codici delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU

17. Indicazioni supplementari

18. Certificazione da parte del richiedente:

il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede

19. Visto dell'autorità competente Luogo e data

Data:

Firma Timbro

(firma) (timbro)

1 Originale per il richiedente 1

COMUNITÀ EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese) 2. N. di registrazione

3. Speditore (nome, indirizzo, paese) 4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5. Dichiarante (nome e indirizzo) 6. Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine 8. Paese di provenienza

9. Luogo e data previsti per l'importazione 10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza

11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli 12. Codici delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU

17. Indicazioni supplementari

18. Certificazione da parte del richiedente:

il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede

19. Visto dell'autorità competente Luogo e data

Data:

Firma Timbro

(firma) (timbro)

2 Copia per l'autorità competente 2

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