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Document 31994R0468

    Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione del 2 marzo 1994 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

    GU L 59 del 3.3.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/468/oj

    31994R0468

    Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione del 2 marzo 1994 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

    Gazzetta ufficiale n. L 059 del 03/03/1994 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0116
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0116


    REGOLAMENTO (CE) N. 468/94 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1994 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91, a decorrere dalla fine del periodo di dodici mesi successivi alla compilazione dell'allegato VI del medesimo regolamento è vietato l'impiego di sostanze che non figurano in tale allegato, anche se precedentemente autorizzate conformemente alle vigenti disposizioni nazionali;

    considerando che alcuni Stati membri ritengono che taluni prodotti debbano essere aggiunti nell'allegato VI ed all'uopo hanno presentato debita richiesta alla Commissione;

    considerando che da tali richieste risulta che taluni ingredienti di origine non agricola sono indispensabili per poter produrre o conservare adeguatamente alcuni prodotti alimentari; che inoltre queste sostanze sono comunemente presenti in natura;

    considerando che da tali richieste risulta altresì che taluni prodotti agricoli devono essere aggiunti nella parte C dell'allegato VI e che essi non sono prodotti in quantità sufficienti nella Comunità secondo il metodo di produzione biologico; che, di converso, alcuni altri prodotti devono essere soppressi;

    considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 della Commissione è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

    (2) GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 10.

    ALLEGATO

    1. La sezione A. 1 « Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti » è modificata come segue:

    - dopo la sostanza E 330 (acido citrico) è inserita la seguente sostanza:

    "" ID="1">« E 333> ID="2">citrati di calcio> ID="3">- ».">

    - dopo la sostanza E 336 (tartrato di potassio) è inserita la seguente sostanza:

    "" ID="1">« E 341 (i)> ID="2">monofosfato di calcio> ID="3">agente lievitante per farina fermentante ».">

    - dopo la sostanza E 300 (acido ascorbico) è inserita la seguente sostanza:

    "" ID="1">« E 306> ID="2">estratto ricco di tocoferolo> ID="3">antiossidante per grassi ed oli ».">

    - dopo la sostanza E 406 (agar-agar) è inserita la seguente sostanza:

    "" ID="1">« E 407> ID="2">carraginani> ID="3">- ».">

    - dopo la sostanza E 516 (solfato di calcio) è inserita la seguente sostanza:

    "" ID="1">« E 524> ID="2">idrossido di sodio> ID="3">trattamento superficiale di Laugengebaeck ».">

    2. La parte B è modificata come segue:

    - Dopo la sostanza « carbonato di calcio » sono inserite le seguenti sostanze:

    "" ID="1">« carbonato di sodio> ID="2">produzione dello zucchero"> ID="1">idrossido di sodio> ID="2">produzione dello zucchero, trattamento delle olive"> ID="1">acido solforico> ID="2">produzione dello zucchero »">

    - In corrispondenza alla sostanza « oli vegetali », le condizioni specifiche « lubrificante o distaccante » sono sostituite da « lubrificante, distaccante o antischiumogeno ».

    - Dopo il prodotto « gusci di nocciole » è inserito il seguente prodotto:

    "" ID="1">« farina di riso> ID="2">- ».">

    3. La parte C è modificata come segue:

    - Nella sezione C.1.1 dopo i semi di ramolaccio sono inseriti i seguenti prodotti:

    « ghiande

    fiengreco

    acerola

    cicoria ».

    - Nella sezione C.1.1 è soppresso il seguente prodotto:

    « semi di zucca ».

    - Nella sezione C.1.3 è soppresso il seguente prodotto:

    « miglio ».

    - Nella sezione C.2.2 è inserito il seguente prodotto:

    « fruttosio ».

    - Nella sezione C.2.3 il prodotto « aceto di bevande fermentate diverse dal vino » è sostituito con « aceto, esclusi l'aceto di vino e l'aceto di sidro di mele ».

    - Nella sezione C.3 il prodotto « latte in polvere e latte scremato in polvere » è sostituito con « latticello in polvere ».

    - Nella sezione C.3 è inserito il seguente prodotto:

    « lattosio ».

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