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Document 31994R0468
Commission Regulation (EC) No 468/94 of 2 March 1994 amending Annex VI to Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring hereto on agricultural products and foodstuffs
Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione del 2 marzo 1994 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione del 2 marzo 1994 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
GU L 59 del 3.3.1994, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
Regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione del 2 marzo 1994 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 059 del 03/03/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0116
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0116
REGOLAMENTO (CE) N. 468/94 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1994 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91, a decorrere dalla fine del periodo di dodici mesi successivi alla compilazione dell'allegato VI del medesimo regolamento è vietato l'impiego di sostanze che non figurano in tale allegato, anche se precedentemente autorizzate conformemente alle vigenti disposizioni nazionali; considerando che alcuni Stati membri ritengono che taluni prodotti debbano essere aggiunti nell'allegato VI ed all'uopo hanno presentato debita richiesta alla Commissione; considerando che da tali richieste risulta che taluni ingredienti di origine non agricola sono indispensabili per poter produrre o conservare adeguatamente alcuni prodotti alimentari; che inoltre queste sostanze sono comunemente presenti in natura; considerando che da tali richieste risulta altresì che taluni prodotti agricoli devono essere aggiunti nella parte C dell'allegato VI e che essi non sono prodotti in quantità sufficienti nella Comunità secondo il metodo di produzione biologico; che, di converso, alcuni altri prodotti devono essere soppressi; considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 della Commissione è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 10. ALLEGATO 1. La sezione A. 1 « Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti » è modificata come segue: - dopo la sostanza E 330 (acido citrico) è inserita la seguente sostanza: "" ID="1">« E 333> ID="2">citrati di calcio> ID="3">- »."> - dopo la sostanza E 336 (tartrato di potassio) è inserita la seguente sostanza: "" ID="1">« E 341 (i)> ID="2">monofosfato di calcio> ID="3">agente lievitante per farina fermentante »."> - dopo la sostanza E 300 (acido ascorbico) è inserita la seguente sostanza: "" ID="1">« E 306> ID="2">estratto ricco di tocoferolo> ID="3">antiossidante per grassi ed oli »."> - dopo la sostanza E 406 (agar-agar) è inserita la seguente sostanza: "" ID="1">« E 407> ID="2">carraginani> ID="3">- »."> - dopo la sostanza E 516 (solfato di calcio) è inserita la seguente sostanza: "" ID="1">« E 524> ID="2">idrossido di sodio> ID="3">trattamento superficiale di Laugengebaeck »."> 2. La parte B è modificata come segue: - Dopo la sostanza « carbonato di calcio » sono inserite le seguenti sostanze: "" ID="1">« carbonato di sodio> ID="2">produzione dello zucchero"> ID="1">idrossido di sodio> ID="2">produzione dello zucchero, trattamento delle olive"> ID="1">acido solforico> ID="2">produzione dello zucchero »"> - In corrispondenza alla sostanza « oli vegetali », le condizioni specifiche « lubrificante o distaccante » sono sostituite da « lubrificante, distaccante o antischiumogeno ». - Dopo il prodotto « gusci di nocciole » è inserito il seguente prodotto: "" ID="1">« farina di riso> ID="2">- »."> 3. La parte C è modificata come segue: - Nella sezione C.1.1 dopo i semi di ramolaccio sono inseriti i seguenti prodotti: « ghiande fiengreco acerola cicoria ». - Nella sezione C.1.1 è soppresso il seguente prodotto: « semi di zucca ». - Nella sezione C.1.3 è soppresso il seguente prodotto: « miglio ». - Nella sezione C.2.2 è inserito il seguente prodotto: « fruttosio ». - Nella sezione C.2.3 il prodotto « aceto di bevande fermentate diverse dal vino » è sostituito con « aceto, esclusi l'aceto di vino e l'aceto di sidro di mele ». - Nella sezione C.3 il prodotto « latte in polvere e latte scremato in polvere » è sostituito con « latticello in polvere ». - Nella sezione C.3 è inserito il seguente prodotto: « lattosio ».