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Document 31994R0346

    Regolamento (CE) n. 346/94 della Commissione del 16 febbraio 1994 che stabilisce per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi intermedi sul commercio tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

    GU L 44 del 17.2.1994, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/346/oj

    31994R0346

    Regolamento (CE) n. 346/94 della Commissione del 16 febbraio 1994 che stabilisce per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi intermedi sul commercio tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

    Gazzetta ufficiale n. L 044 del 17/02/1994 pag. 0015 - 0018


    REGOLAMENTO (CE) N. 346/94 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1994 che stabilisce per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi intermedi sul commercio tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (4), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

    considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria (5), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993, e che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania (6), firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993, è entrato in vigore il 1o maggio 1993; che detti accordi prevedono una riduzione del prelievo e del dazio della tariffa doganale comune (TDC) per l'importazione di un dato quantitativo di carni bovine fresche, refrigerate e congelate dei codici NC 0201 e 0202;

    considerando che le misure necessarie all'applicazione degli accordi interinali devono avere effetto dal 1o gennaio 1994; che dette misure devono tuttavia essere limitate, in una prima fase, al primo semestre del 1994, in modo da tener conto dei protocolli aggiuntivi agli accordi interinali firmati dalla Comunità e dai due summenzionati paesi;

    considerando che gli allegati agli accordi di cui trattasi prevedono altresì che vengano detratti dai quantitativi disponibili i quantitativi di carni esportati da uno dei due paesi beneficiari nell'ambito di operazioni triangolari per le quali interviene finanziariamente la Comunità; che occorre quindi predisporre i meccanismi di calcolo idonei per tener conto di tali operazioni; che le disposizioni da adottare per il secondo semestre 1994 riguarderanno altresì i quantitativi che non siano stati oggetto di domanda di titoli per il primo semestre dello stesso anno;

    considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissone, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (8), e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazone nel settore delle carni bovine (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93 (10); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

    considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 10 ECU/100 kg; che i rischi di speculazioni nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime inducono a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 che possono essere importati dal 1o gennaio al 30 giugno 1994 nell'ambito dei regimi d'importazione istituiti dall'articolo 15, paragrafo 4 degli accordi interinali, ammontano rispettivamente a:

    - 75 t per le carni originarie della Bulgaria,

    - 540 t per le carni originarie della Romania.

    2. Dai quantitativi disponibili per questo periodo saranno detratti i quantitativi oggetto di operazioni triangolari di cui all'allegato XIIIa dell'accordo con la Bulgaria e all'allegato XIIa dell'accordo con la Romania. Tuttavia, i quantitativi totali disponibili non possono essere inferiori ai quantitativi minimi che figurano in detti allegati.

    Articolo 2

    1. La riduzione dell'aliquota del prelievo all'importazione e del dazio della TDC è fissata al 40 % dell'aliquota intera applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

    2. Per poter fruire del regime d'importazione di cui all'articolo 1:

    a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, deve essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver svolto nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni bovine e che è iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

    b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato;

    c) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo non inferiore a 15 t di carne in peso del prodotto e non superiore al quantitativo disponibile;

    d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione, nella casella 7, del paese di provenienza e, nella casella 8, del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

    e) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    Reglamento (CE) no 346/94,

    Forordning (EF) nr. 346/94,

    Verordnung (EG) Nr. 346/94,

    Kanonismos (EK) arith. 346/94,

    Regulation (EC) No 346/94,

    Règlement (CE) no 346/94,

    Regolamento (CE) n. 346/94,

    Verordening (EG) nr. 346/94,

    Regulamento (CE) nº 346/94.

    f) il titolo reca, nella casella 24, una della seguenti diciture:

    Exacción reguladora y derecho del AAC tal como establece el Reglamento (CE) no 346/94,

    Importafgift og FTT-told i henhold til forordning (EF) nr. 346/94,

    Abschoepfung und Zoll des GZT gemaess Verordnung (EG) Nr. 346/94,

    Eisfora kai dasmos toy KD opos provlepetai apo ton kanonismo (EK) arith. 346/94,

    Levy and CCT duty as provided for in Regulation (EC) No 346/94,

    Prélèvement et droit du TDC comme prévus par le règlement (CE) no 346/94,

    Prelievo e dazio della TDC a norma del regolamento (CE) n. 346/94,

    Heffing en recht van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 346/94,

    Direito nivelador e direito da pac previstos no Regulamento (CE) nº 346/94.

    3. In deroga all'articolo 8, pragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare, nella casella 16, una o più sottovoci comprese nelle voci 0201 e 0202 della nomenclatura combinata.

    Articolo 3

    1. Le domande di titolo vanno presentate alle autorità competenti non oltre il 18 febbraio 1994.

    2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso paese d'origine, tutte le sue domande sono irricevibili.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, nonché la menzione dei paesi d'origine dei prodotti.

    Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato qualora siano state presentate domande.

    4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo.

    Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per ciascun paese.

    5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli d'importazione sono rilasciati automaticamente entro il più breve termine e sono validi in tutta la Comunità.

    Articolo 4

    1. Per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione sono riscossi il prelievo intero e i dazi normali della TDC.

    2. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

    3. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg in peso del prodotto e il periodo di validità dei titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, scade il 30 giugno 1994.

    4. Inoltre, ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 2377/80.

    Articolo 5

    I prodotti saranno immesi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni dei protocolli 4 allegati agli accordi interinali.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

    (2) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

    (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (4) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

    (5) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

    (6) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

    (7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (8) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

    (9) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

    (10) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.

    ALLEGATO

    [Applicazione del regolamento (CE) n. 346/94]

    COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE

    Telefax (32-2) 296 60 27

    Data Periodo

    DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO E DAZIO DELLA TDC RIDOTTI Stato membro

    Paese di origine Numero d'ordine Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (in tonnellate)

    Bulgaria

    Quantitativo totale richiesto:

    Romania

    Quantitativo totale richiesto:

    Totale 2 paesi

    Stato membro: Telefax:

    Telefono:

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