EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0078

Direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/549/CEE del Consiglio relativa ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore

GU L 354 del 31.12.1994, p. 10–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/78/oj

31994L0078

Direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/549/CEE del Consiglio relativa ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 354 del 31/12/1994 pag. 0010 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 27 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 27 pag. 0080


DIRETTIVA 94/78/CE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/549/CEE del Consiglio relativa ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 78/549/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafanghi delle route dei veicoli a motore (3), in particolare l'articolo 4,

considerando che la direttiva 78/549/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata da una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE particolare, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che il numero delle autovetture a quattro ruote motrici, a trazione integrale fissa, automatica o controllata dal conducente, è in aumento; che, per queste autovetture e in considerazione del progresso tecnico, è necessario riesaminare alcuni parametri di costruzione e di funzionamento, nonché modificare alcune disposizioni della direttiva 78/549/CEE in modo da rispecchiare la situazione attuale e futura del mercato, secondo tecniche di progettazione e di costruzione corrette e di funzionamento sicuro;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78/549/CEE è così modificata:

1. All'articolo 1 la frase tra parentesi è sostituita dalla seguente: «(definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE)».

2. Gli allegati I e II sono modificati in conformità dei punti 2 e 3 dell'allegato della presente direttiva. Sono introdotti un nuovo elenco degli allegati e un nuovo allegato III.

3. È aggiunto l'allegato III di cui al punto 4 dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o luglio 1995, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o l'omologazione nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli,

per motivi riguardanti i parafanghi delle route, se detti parafanghi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 78/549/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o gennaio 1996, gli Stati membri:

- non possono concedere l'omologazione CEE,

- possono rifiutare l'omologazione nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i parafanghi delle route, se le prescrizioni della direttiva 78/549/CEE, come modificata dalla presente direttiva, non sono osservate.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.(2) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.(3) GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 45.

ALLEGATO

1. Prima dell'allegato I viene inserito il seguente elenco degli allegati:

«Elenco degli allegati

Allegato I: Prescrizioni generali, prescrizioni particolari, utilizzazione di catene, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, modifica dell'omologazione, conformità della produzione.

Allegato II: Scheda informativa

Allegato III: Scheda di omologazione».

2. L'allegato I è così modificato:

a) È inserito il seguente titolo:

«PRESCRIZIONI GENERALI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI, UTILIZZAZIONE DI CATENE, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE, MODIFICA DELL'OMOLOGAZIONE, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE».

b) Il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1 Quando il veicolo è in ordine di marcia (vedi punto 2.6 all'allegato II), con un solo passaggero sul sedile anteriore e le ruote sono parallele all'asse longitudinale del veicolo, i parafanghi devono rispettare le seguenti prescrizioni:».

c) Il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.1 Nel settore formato dai piani radiali costituenti un angolo di 30° davanti e di 50° dietro il centro delle ruote (vedi figura 1), la larghezza totale (q) del parafango deve essere almeno sufficiente a coprire la larghezza totale (b) del pneumatico, tenendo conto delle condizioni estreme della combinazione pneumatico/ruota, quali sono specificate dal costruttore e indicate al punto 1.3 dell'appendice all'allegato III. In caso di ruote gemellate deve essere presa in considerazione la larghezza totale (t) dei due pneumatici.».

d) Il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1 Nel caso di veicoli muniti soltanto di due route motrici, il costruttore deve certificare che il veicolo è costruito in modo da permettere l'utilizzazione di almeno un tipo di catena da neve sulle ruote motrici equipaggiate di almeno uno dei tipi di ruote e pneumatici ammessi per quel determinato tipo di veicolo. Una combinazione catena/pneumatico/ruota adatta al veicolo deve essere specificata dal costruttore al punto 1.2 dell'appendice all'allegato III.».

e) I punti 3.2 e 3.3 sono aggiunti:

«3.2 Nel caso di veicoli con quattro ruote motrici, compresi i veicoli in cui un asse motore può essere disinnestato manualmente o automaticamente, il costruttore deve certificare che il veicolo è costruito in modo da permettere l'utilizzazione di almeno un tipo di catena da neve su almeno uno dei tipi di ruote e pneumatici ammessi per almeno un asse motore, non disinnestabile, di quel tipo di veicolo. Una combinazione catena/pneumatico/ruota adatta al veicolo, nonché le ruote motrici su cui montare le suddette catene, devono essere specificate dal costruttore al punto 1.2 dell'appendice all'allegato III.

3.3 Ogni veicolo appartenente alla serie di veicoli conformi al veicolo oggetto dell'omologazione CEE deve essere accompagnato da istruzioni relative al tipo o ai tipi di catene da utilizzare.».

f) Il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1 Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi deve essere presentata dal costruttore.».

g) Il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2 Il modello della scheda informativa figura nell'allegato II.».

h) I punti 4.2.1 e 4.2.2 sono soppressi.

i) Sono aggiunti i nuovi punti 5, 6 e 7 seguenti:

«5. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE

5.1 Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

5.2 Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'allegato III.

5.3 Ad ogni tipo di veicolo omologato viene attribuito un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

6. MODIFICA DEL TIPO E DELL'OMOLOGAZIONE

6.1 In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1 I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.».

3. L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Scheda informativa n. . . . . . .

ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione CEE dei veicoli a motore per quanto riguarda i parafanghi, direttiva 78/549/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CEE.

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2 Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1 Posizione della marcatura:

0.4 Categoria del veicolo (c):

0.5 Nome e indirizzo del costruttore:

0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1 Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

3.1 Numero di assi e di ruote:

1.3.1 Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:

2. MASSE E DIMENSIONI (e)

(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.4 Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

2.4.1 Per telaio non carrozzato:

I numeri dei punti e delle note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli indicati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.

Sono omessi i punti che non risultano pertinenti ai fini della presente direttiva.2.4.1.3 Altezza a vuoto (1) (per le sospensioni regolabili di altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.4.2 Per telaio carrozzato:

2.4.1.2 Altezza a vuoto (2) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.6 Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima per ciascuna versione):

6. SOSPENSIONE

6.6 Pneumatici e ruote

6.6.1 Combinazione(i) pneumatico/ruota

(Per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)

6.6.1.1 Assi

6.6.1.1.1 Asse 1:

6.6.1.1.2 Asse 2:

6.6.1.1.3 Asse 3:

6.6.1.1.4 Asse 4:

6.6.4 Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore.

9. CARROZZERIA

9.16 Parafanghi

9.16.1 Breve descrizione del veicolo per quanto concerne i parafanghi:

9.16.2 Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1, dell'allegato I alla direttiva 78/549/CEE tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:».

4. È aggiunto il seguente allegato III:

«ALLEGATO III

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- omologazione CEE (3)

- estensione dell'omologazione (4)

- rifiuto dell'omologazione (5)

- revoca dell'omologazione (6)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (7) per quanto riguarda la direttiva 78/549/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

Parte I

0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2 Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (8):

0.3.1 Posizione della marcatura:

0.4 Categoria del veicolo (9):

0.5 Nome e indirizzo del costruttore:

0.7 Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche indipendenti:

0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

Parte II

1. Altre informazioni (se necessarie): vedere appendice.

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: vedere appendice.

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Alla presente scheda viene allegato l'indice della documentazione informativa presentata all'autorità di omologazione, disponibile su richiesta.

Appendice

alla scheda di omologazione CEE n. . . . . . .

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 78/549/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CE

1. Altre informazioni:

1.1 Breve descrizione del veicolo per quanto concerne i parafanghi:

1.2 Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore specificata dal costruttore:

1.3 Combinazione(i) pneumatico/ruota compresi i risalti, specificata(e) dal costruttore:

5. Osservazioni:

(1) Cancellare la dicitura inutile.(2) Cancellare la dicitura inutile.(3) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).(4) Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.»

Top