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Document 31994L0060
European Parliament and Council Directive 94/60/EC of 20 December 1994 amending for the 14th time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
Direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi
GU L 365 del 31.12.1994, pp. 1–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009
Direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 29 pag. 0273
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 29 pag. 0273
DIRETTIVA 94/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), considerando che è necessario adottare le misure volte ad istituire il mercato interno; che il mercato interno è uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; considerando che i lavori relativi al mercato interno dovranno progredire anche verso il miglioramento della qualità di vita, la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori; che le misure proposte dalla presente direttiva si inseriscono nell'ambito della risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (4); considerando che il Consiglio ed i rappresentanti di governo degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno adottato la decisione 90/238/Euratom/CECA/CEE (5), relativa ad un piano d'azione per il 1990-1994 nell'ambito del programma «l'Europa contro il cancro»; considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (6) e classificate «cancerogene della categoria 1 o 2» possono provocare l'insorgenza del cancro e che pertanto, al fine di migliorare la protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale; considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e classificate «mutagene della categoria 1 o 2» possono causare alterazioni genetiche ereditarie; che per una migliore protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale; considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e classificate «tossiche per la riproduzione della categoria 1 o 2» possono provocare malformazioni congenite; che per una migliore protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale; considerando che, per motivi di trasparenza e chiarezza, tali sostanze devono essere menzionate utilizzando una nomenclatura riconosciuta, preferibilmente UIPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry); che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE «Elenco delle sostanze pericolose» viene regolarmente aggiornato per adattarlo al progresso tecnico; che la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo, entro e non oltre i sei mesi dalla pubblicazione di detto adattamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una proposta di direttiva che disciplina le sostanze recentemente classificate quali cancerogene della categoria 1 e 2, mutagene della categoria 1 e 2 e tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2, volta ad aggiornare la presente direttiva; considerando che tale proposta terrà conto dei rischi e dei vantaggi delle sostanze di recente classificate nonché delle disposizioni legislative comunitarie riguardanti le analisi dei rischi; considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE stabilisce per tali sostanze concentrazioni limite specifiche e che, in assenza di tali limiti, la tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE del Consiglio (1) fissa concentrazioni limite generali per tali sostanze contenute in preparati; considerando che il creosoto, quale definito nell'allegato della presente direttiva, può essere dannoso per la salute a causa del suo contenuto di note sostanze cancerogene; che per tali motivi l'uso del creosoto nel trattamento del legno nonché la commercializzazione e l'impegno di legno trattato con creosoto devono essere limitati; considerando che alcune componenti del creosoto sono difficilmente degradabili nonché nocive per gli organismi dell'ambiente naturale; che tali componenti possono diffondersi nell'ambiente a seguito dell'uso di legno trattato; considerando che alcuni solventi clorurati sono dannosi per la salute e che non devono essere immessi sul mercato per la vendita al grande pubblico sotto forma di sostanze e preparati; considerando che le limitazioni all'uso di creosoto per il trattamento del legno, alla commercializzazione e all'uso del legno con esso trattato, alla commercializzazione e all'uso di solventi clorurati, fissate dalla presente direttiva, tengono conto delle conoscenze e delle tecniche attuali concernenti alternative più sicure; considerando che le limitazioni d'uso o di commercializzazione già adottate da alcuni Stati membri per quanto concerne le citate sostanze o i preparati che le contengono hanno una incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo campo e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio (2); considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, previste dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio (3) e dalle direttive specifiche basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/349/CEE (4), HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall'adozione della medesima. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 giugno 1995. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994. Per il Parlamento europeo Il Presidente K. HAENSCH Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL (1) GU n. C 157 del 24. 6. 1992, pag. 6. (2) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 8. (3) Parere del Parlamento europeo del 19 gennaio 1994 (GU n. C 44 del 14. 2. 1994, pag. 2). Posizione comune del Consiglio del 16 giugno 1994 (GU n. C 244 del 31. 8. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1994 (GU n. C 323 del 21. 11. 1994). (4) GU n. C 294 del 23. 11. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 31. (6) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/632/CEE della Commissione (GU n. L 388 del 10. 12. 1991, pag. 23). (1) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione (GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 46). (2) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/659/CEE della Commissione (GU n. L 363 del 31. 12. 1991, pag. 36). (3) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1. (4) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1. ALLEGATO L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue: >SPAZIO PER TABELLA> APPENDICE Punto 29 - Sostanze cancerogene Elenco 1, categoria 1 >SPAZIO PER TABELLA> Elenco 2, categoria 2 >SPAZIO PER TABELLA> Punto 30 - Sostanze mutagene Elenco 3, categoria 1 Nessuna sostanza classificata in questa categoria Elenco 4, categoria 2 >SPAZIO PER TABELLA> Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione Elenco 5, categoria 1 >SPAZIO PER TABELLA> Elenco 6, categoria 2 >SPAZIO PER TABELLA> (*) La denominazione «warfarin» non è autorizzata in Francia.»