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Document 31994D0968
94/968/EC: Commission Decision of 28 December 1994 approving the operational programme for the control of salmonella in certain live animals and animal products presented by Finland
94/968/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, recante approvazione del programma operativo presentato dalla Finlandia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale
94/968/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, recante approvazione del programma operativo presentato dalla Finlandia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale
GU L 371 del 31.12.1994, p. 36–37
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In force
94/968/CE: Decisione della Commissione, del 28 dicembre 1994, recante approvazione del programma operativo presentato dalla Finlandia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1994 pag. 0036 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0252
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0252
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1994 recante approvazione del programma operativo presentato dalla Finlandia relativo al controllo della salmonella in taluni animali vivi e prodotti di origine animale (94/968/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 2, lettera A, punto 1 h), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 2, vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati qui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 2, lettera A, punto 4 b) e c), in particolare gli articolo 9 bis, 9 ter e 10 ter, vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (3), modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 3, punto 1 d), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (4), modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 3, punto 3 b), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1 della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (5), modificata dall'atto relaltivo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, allegato I, titolo V, sezione E, parte prima, capo 4, punto 4 c), in particolare l'allegato II, capitolo 2, primo trattino, lettera c), considerando che conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2 della direttiva 64/432/CEE, agli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter della direttiva 90/539/CEE, all'articolo 5 della direttiva 64/433/CEE, all'articolo 5 della direttiva 71/118/CEE ed all'allegato II, capitolo 2, primo trattino della direttiva 92/118/CEE, la Finlandia ha presentato alla Commissione il proprio programma operativo in materia di controllo della salmonella il 10 ottobre 1994 e il 13 dicembre 1994; considerando che tale programma operativo comprende tutte le misure che la Finlandia si è impegnata ad attuare, dalla data di entrata in vigore del trattato d'adesione, per il controllo della salmonella nei bovini e suini da riproduzione, da produzione o da macellazione, nei volatili riproduttori, nei pulcini di un giorno destinati ad essere immessi in branchi di volatili da riproduzione o da produzione, nelle galline ovaiole (volatili per la produzione di uova da consumo), nel pollame da macellazione, nelle carni bovine e suine, nelle carni di pollame e nelle uova destinati al consumo umano diretto; considerando che in tale contesto è opportuno prevedere una sola decisione della Commissione che approva detto programma operativo; considerando tuttavia che le garanzie in materia di salmonella applicabili alla Finlandia, già stabilite o ancora da definire, sono previste per ogni categoria di animali vivi o di prodotti di origine animale; che le garanzie sono subordinate all'approvazione delle misure che la Finlandia deve attuare in ogni settore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono approvate le misure relative ai bovini e ai suini da riproduzione, da produzione o da macellazione previste dal programma finlandese. Articolo 2 Sono approvate le misure relative ai volatili riproduttori e ai pulcini di un giorno destinati ad essere immessi in branchi di volatili da riproduzione o da produzione previste dal programma finlandese. Articolo 3 Sono approvate le misure relative alle galline ovaiole (volatili per la produzione di uova da consumo) previste dal programma finlandese. Articolo 4 Sono approvate le misure relative al pollame da macellazione previste dal programma finlandese. Articolo 5 Sono approvate le misure relative alle carni bovine e suine previste dal programma finlandese. Articolo 6 Sono approvate le misure relative alle carni di pollame previste dal programma finlandese. Articolo 7 Sono approvate le misure relative alle uova destinate al consumo umano diretto previse dal programma finlandese. Articolo 8 Alla data di entrata in vigore del trattato di adesione, la Finlandia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare le misure di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Articolo 9 La presente decisione acquista efficacia subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.(2) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.(3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.(4) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.(5) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.