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Document 31994D0844

    94/844/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativa a programmi comuni specifici riguardanti i regimi preferenziali, il controllo dei contenitori, la trasformazione in dogana e il deposito doganale, in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus)

    GU L 352 del 31.12.1994, p. 29–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/844/oj

    31994D0844

    94/844/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativa a programmi comuni specifici riguardanti i regimi preferenziali, il controllo dei contenitori, la trasformazione in dogana e il deposito doganale, in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus)

    Gazzetta ufficiale n. L 352 del 31/12/1994 pag. 0029 - 0037
    edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 3 pag. 0003
    edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 3 pag. 0003


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 relativa a programmi comuni specifici riguardanti i regimi preferenziali, il controllo dei contenitori, la trasformazione in dogana e il deposito doganale, in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus) (94/844/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus) (1), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 4, lettera c) della decisione 91/341/CEE, la Commissione è tenuta ad elaborare programmi comuni di formazione per i dipendenti delle dogane;

    considerando che questi programmi comuni sono indispensabili per raggiungere gli scopi del programma Matthaeus, segnatamente quello dell'uniforme applicazione del diritto comunitario alle frontiere esterne della Comunità;

    considerando che questi programmi comuni sono resi necessari dalla diversità degli insegnamenti attualmente impartiti nelle scuole degli Stati membri;

    considerando che un programma comune di formazione destinato ai dipendenti delle dogane in fase di formazione iniziale è già stato adottato con decisione 92/39/CEE della Commissione (2);

    considerando che programmi comuni specifici di approfondimento e di specializzazione adottati nelle scuole doganali parallelamente al programma comune iniziale contribuiranno ad una formazione doganale identica in tutta la Comunità;

    considerando che questi programmi comuni specifici saranno destinati a dipendenti delle dogane già in possesso di un'esperienza professionale;

    considerando che tre programmi comuni specifici, relativi ai regimi del perfezionamento attivo, dell'ammissione temporanea e del transito, sono già stati adottati dalla Commissione ai sensi della decisione 93/15/CEE (3);

    considerando che altri quattro programmi specifici comuni relativi ai regimi preferenziali, al controllo dei contenitori, alla trasformazione in dogana e al deposito doganale, si rendono necessari;

    considerando che questa necessità risulta, da un lato, per i regimi preferenziali, la trasformazione in dogana e il deposito doganale, dall'importanza economica di questi regimi e, dall'altro, per il controllo dei contenitori, dalla priorità della lotta contro la frode;

    considerando che l'insegnamento di questi programmi sarà di grande utilità ai fini di un'applicazione uniforme della regolamentazione doganale in seno alla Comunità e assicurerà un efficace funzionamento del mercato interno;

    considerando che i dipendenti delle dogane cui saranno destinati tali programmi comuni specifici dovranno avere un'esperienza professionale che consenta loro di trarne pienamente profitto, assicurando così in futuro una migliore applicazione del diritto doganale comunitario e una maggiore efficacia nel campo della lotta contro la frode;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato Matthaeus,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Presso le scuole doganali degli Stati membri sono istituiti due programmi comuni specifici, denominati in prosieguo « programmi specifici », destinati ai dipendenti delle dogane e il cui contenuto è indicato rispettivamente negli allegati I, II, III e IV.

    Articolo 2

    Ai sensi della presente decisione si intende per:

    1. « scuola doganale »: qualsiasi istituto in cui venga impartito ai dipendenti delle dogane un insegnamento relativo alla loro formazione professionale;

    2. « dipendenti in possesso di un'esperienza professionale pregressa »: i dipendenti che hanno già ricevuto una formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 2 della decisione 92/39/CEE o, in subordine, i dipendenti che possiedono conoscenze generali in materia doganale sufficienti per approfondire gli argomenti dei programmi specifici.

    Articolo 3

    I programmi specifici sono destinati ai dipendenti delle dogane incaricati dell'esecuzione del diritto comunitario oggetto di tali programmi o della lotta contro la frode nel settore dei contenitori, e in possesso di un'esperienza professionale pregressa, indipendentemente dal luogo in cui esercitano le loro mansioni.

    Articolo 4

    L'insegnamento dei programmi specifici va impartito in un arco di tempo che consenta ai dipendenti di essere pienamente idonei alla futura applicazione dei regimi interessati e del controllo dei contenitori.

    Articolo 5

    Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni e le modalità de esecuzione adottate per l'attuazione dei programmi specifici.

    Articolo 6

    I programmi specifici non ostano all'adozione di programmi complementari nazionali nelle scuole doganali.

    Articolo 7

    La presente decisione entra in vigore a partire dal 1o gennaio 1995.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41.

    (2) GU n. L 16 del 23. 1. 1992, pag. 14.

    (3) GU n. L 10 del 16. 1. 1993, pag. 19.

    ALLEGATO I

    Programma specifico: sistemi preferenziali (origine delle merci) 1. GENERALITÀ

    Il regime preferenziale della normativa doganale; condizioni qualificanti per la determinazione del corretto valore in dogana.

    2. REGIMI PREFERENZIALI DELLA COMUNITÀ NEI CONFRONTI DI STATI TERZI O COMUNITÀ DI STATI

    2.1. Panoramica sui principali sistemi preferenziali e loro presupposti giuridici, così come sono previsti negli accordi o atti autonomi della Comunità:

    CEE/Paesi dell'Europa centrale e orientale; CEE/Turchia; CEE/EFTA (EEE); Paesi del Mediterraneo; PTOM; CEE/Paesi ACP; SPG.

    2.2. Campo d'applicazione del regime preferenziale sollecitato rispetto ai prodotti.

    Condizioni per la concessione delle preferenze nel quadro dei diversi sistemi preferenziali.

    Criteri che possono essere utilizzati per l'applicazione di un regime preferenziale: origine e libera pratica (Turchia).

    Carattere della merce in libera pratica e carattere della merce originaria: differenziazione e implicazione dal punto di vista dei criteri per la concessione della preferenza.

    3. DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

    3.1. Presupposti giuridici per la determinazione dell'origine delle merci ammissibili al regime delle preferenze [protocolli sull'origine dei sistemi preferenziali convenzionali; codice doganale comunitario (articolo 27) e le sue disposizioni d'applicazione (articoli 66 e seguenti)].

    Differenziamento dal codice doganale comunitario (articoli da 22 a 26) e dalle sue disposizioni d'applicazione riguardo all'origine CEE; campo d'applicazione di questi testi (legislazione applicabile al commercio esterno); riconoscimento del carattere originario in virtù del codice doganale comunitario (articoli da 22 a 26) e delle sue disposizioni d'applicazione (articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario e da 35 a 65 delle disposizioni d'applicazione); regole particolari prioritarie di riconoscimento del carattere originario nei regimi preferenziali.

    3.2. Criteri per la determinazione dell'origine ai sensi delle norme sull'origine preferenziale [protocolli sull'origine; codice doganale comunitario (articolo 27, lettera b) e le sue disposizioni d'applicazione (articoli 66 e seguenti)].

    3.2.1. Principio della territorialità delle operazioni di conseguimento dei prodotti originari.

    3.2.2. Merci totalmente ottenute in un paese beneficiario di preferenze.

    3.2.3. Merci sufficientemente lavorate o trasformate in un paese beneficiario di preferenze (cambiamenti di voce tariffaria, norme sugli elenchi, per esempio percentuali di valore, realizzazione di una lavorazione specifica, manipolazioni minime).

    3.2.4. Regola del cumulo.

    4. TRASPORTO DIRETTO

    5. REGOLA DEL NO-DRAWBACK (CEE-TURCHIA, EFTA, ISRAELE, ISOLE FEROE)

    6. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

    6.1. Documenti ufficiali giustificativi previsti dai vari sistemi preferenziali (EUR 1, EUR 2, RO, Modulo A, Formulario APR, dichiarazioni su fattura). Semplificazioni per « esportatori autorizzati ». Casi particolari relativi ai bagagli dei viaggiatori e alle piccole spedizioni.

    6.2. Rilascio dei certificati di prova dell'origine preferenziale.

    6.2.1. Uffici competenti.

    6.2.2. Riconoscimento delle pre-autenticazioni [dichiarazione dello speditore INF 4, regolamento (CEE) n. 3351/83 del Consiglio (1)].

    6.2.3. Rilascio a posteriori.

    6.2.4. Duplicata.

    6.2.5. Sostituzione dei certificati.

    6.3. Presentazione e riconoscimento di documenti giustificativi dell'origine preferenziale.

    6.3.1. Controllo delle prove esibite (termini per la presentazione, vincoli, mutua assistenza, richieste di verifiche a posteriori).

    6.3.2. Presentazione a posteriori di documenti giustificativi.

    (1) GU n. L 339 del 5. 12. 1983, pag. 19.

    ALLEGATO II

    Programma specifico: controllo dei contenitori 1. CENNI GENERALI

    1.1. Antefatti.

    1.2. Convenzione del 1972 relativa ai contenitori.

    1.3. Terminologia tecnica e costruzione dei contenitori.

    1.4. Tipi di contenitori.

    1.5. Codificazione, identificazione e marcatura.

    1.6. Ammissione temporanea relativa ai contenitori (vedi programma specifico comune relativo all'ammissione temporanea adottato dalla decisione 93/15/CEE della Commissione).

    1.7. Trasporto di contenitori e procedure semplificate alla partenza e all'arrivo.

    2. VERIFICA SU DOCUMENTI

    2.1. Esame delle polizze di carico e delle note di carico.

    2.2. Esame di dichiarazioni in dogana, fatture, distinte di carico, documenti di trasporto, ecc.

    3. L'UTILIZZO FRAUDOLENTO DEI CONTENITORI

    3.1. Costo e contingenze tecniche del controllo fisico.

    3.2. Rischi maggiori di frode:

    - false dichiarazioni del valore (costo del trasporto, assicurazione, ecc.)

    - false dichiarazioni della quantità (peso, diverse ripercussioni, ecc.)

    - il carico clandestino (in particolar modo la droga).

    3.3. Procedimenti delle frodi in materia di carico clandestino.

    4. LOTTA CONTRO LE FRODI (droga compresa)

    4.1. Esame amministrativo.

    4.1.1. Esame preliminare dei documenti d'origine, delle note di carico e delle polizze di carico, fatture.

    4.1.2. Esame del trasporto:

    - studio del percorso

    - i proprietari, gli intermediari.

    4.1.3. La metodologia degli obiettivi.

    4.1.4. Lotta contro la frode e collaborazione internazionale:

    - SCENT

    - gli organismi nazionali e internazionali (Gendarmerie, Interpol, Zollkriminalamt, ecc.)

    - messaggi nel quadro della reciproca assistenza a livello della Comunità europea.

    4.2. La verifica fisica.

    4.2.1. Esame fisico.

    4.2.1.1. Esame interno ed esterno dei contenitori e controllo dettagliato delle merci.

    4.2.1.2. Verifica alla partenza.

    4.2.1.3. Verifica all'arrivo.

    4.2.1.4. Rinvio della verifica.

    4.2.1.5. Verifica complementare.

    4.2.1.6. Spese in caso di verifica fisica.

    4.2.1.7. Misure di sicurezza da adottare.

    4.2.2. La ricerca del carico clandestino.

    4.2.2.1. Esame dei contenitori in un luogo adeguato.

    4.2.2.2. Misure di sicurezza da adottare.

    4.2.2.3. Identificazione dei contenitori.

    4.2.2.4. Controllo esterno. Massima attenzione per le pratiche fraudolente riguardanti le modifiche dei contenitori (nascondigli praticati, piombature, ecc.).

    4.2.2.5. Controllo interno.

    4.2.2.6. Controllo del carico.

    4.2.2.7. Lavoro di gruppo.

    ALLEGATO III

    Programma specifico: trasformazione sotto controllo doganale 1. BASI GIURIDICHE E DEFINIZIONI

    2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL REGIME

    2.1. Casi in cui può essere utilizzato il regime della trasformazione sotto controllo doganale (vedi codice doganale comunitario, articolo 131).

    2.2. Condizioni di autorizzazione (economiche e altre). (Vedi codice doganale comunitario, articolo 133).

    2.3. Rilascio di un'autorizzazione e termine entro il quale ai prodotti trasformati deve essere attribuita una destinazione doganale.

    3. FORMALITÀ DOGANALI

    3.1. Vincolo della merce al regime:

    - dichiarazione

    - costituzione di una garanzia.

    3.2. Appuramento del regime:

    - destinazioni autorizzate

    - immissione in libera pratica e immissione in consumo.

    3.3. Base di tassazione (articolo 135 del codice doganale), applicazione delle norme doganali (articolo 136 del codice doganale), non applicazione delle misure di politica commerciale (articolo 130 del codice doganale).

    4. CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL REGIME (solo trasformazione, non immissione in libera pratica)

    4.1. Verifica fisica delle merci e controllo documentario.

    4.2. Scambi d'informazioni tra la Commissione e gli Stati membri.

    ALLEGATO IV

    Programma specifico: deposito doganale INTRODUZIONE

    Definizione

    1. DEPOSITO DOGANALE

    1.1. Disposizioni generali - Presentazione - Distinzione tra luogo e regime.

    1.1.1. Riferimenti: codice doganale comunitario, articoli da 98 a 113; disposizioni d'applicazione, articoli da 503 a 548.

    1.1.2. Principi:

    - funzione del magazzinaggio - distinzione dal deposito temporaneo

    - durata di deposito illimitata

    - ammissibilità di tutte le merci terze (salvo esclusioni conesse a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di moralità).

    1.1.3. Operatori:

    - depositario

    - depositante.

    1.2. Tipi di deposito.

    1.2.1. Deposito pubblico: A - B - F.

    1.2.2. Deposito privato: C - D - E.

    1.3. Condizioni per il rilascio di un'autorizzazione a gestire un deposito.

    1.3.1. Immagazzinamento delle merci, economicamente giustificabile.

    1.3.2. Condizioni personali.

    1.3.3. Autorizzazione dei depositi (salvo per il tipo E).

    1.3.4. Rilascio dell'autorizzazione.

    1.3.5. Costituzione di garanzie contabili.

    1.3.6. Tenuta della contabilità di magazzino.

    2. APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEPOSITO DOGANALE NEI CONFRONTI DELLE MERCI NON COMUNITARIE

    2.1. Formalità relative al vincolo e all'appuramento delle merci.

    2.1.1. Vincolo al regime del deposito doganale:

    - procedura normale

    - procedura semplificata

    - dichiarazione doganale incompleta

    - dichiarazione semplificata

    - iscrizione nelle scritture contabili.

    2.1.2. Appuramento:

    - disposizioni doganali per l'appuramento

    - procedura

    - procedura normale

    - procdura semplificata

    - dichiarazione doganale incompleta

    - dichiarazione semplificata

    - iscrizione nelle scriture contabili.

    2.2. Agevolazioni: condizioni di autorizzazione.

    2.2.1. Magazzinagio comune di merci con statuto doganale diverso.

    2.2.2. Manipolazioni usuali.

    2.2.3. Rimozione temporeanea.

    2.2.4. Trasferimento in altri depositi senza interruzione del regime di deposito doganale.

    3. UTILIZZAZIONE DEL DEPOSITO DOGANALE PER IL MAGAZZINAGGIO DI PRODOTTI AGRICOLI COMUNITARI

    3.1. Collocamento nel deposito.

    3.2. Contabilità di magazzino.

    3.3. Manipolazioni.

    3.4. Appuramento.

    3.5. Non accettazione o invalidamento delle dichiarazioni.

    4. UTILIZZAZIONE DEL DEPOSITO DOGANALE SENZA INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL REGIME DI DEPOSITO DOGANALE

    4.1. Merci non comunitarie che vengono importate per operazioni diverse dal magazzinaggio.

    4.2. Merci comunitarie non agricole.

    4.3. Merci agricole comunitarie destinate alla trasformazione.

    5. CONTROLLI

    5.1. Controllo della contabilità di magazzino:

    - controllo di concordanza

    - stato mensile.

    5.2. Controllo fisico delle merci e delle scorte.

    5.3. Controllo dell'applicazione del regime e delle agevolazioni accordate (vedi punto 2.2).

    5.4. Elaborazione di piani di verifica.

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