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Dokument 31994D0393

    94/393/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell' 8 luglio 1994 recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari della Turchia

    GU L 178 del 12.7.1994, s. 78—78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Právní stav dokumentu Již není platné, Datum konce platnosti: 30/10/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/393/oj

    31994D0393

    94/393/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell' 8 luglio 1994 recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari della Turchia

    Gazzetta ufficiale n. L 178 del 12/07/1994 pag. 0078 - 0078


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1994 recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari della Turchia (94/393/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

    considerando che nei molluschi bivalvi originari della Turchia e importati nella Comunità è stata ripetutamente constatata la presenza di una tossina DSP;

    considerando che i tenori di tossina riscontrati possono rappresentare un pericolo grave per la salute umana; che occorre pertanto adottare rapidamente a livello comunitario le opportune misure protettive;

    considerando che, in mancanza di garanzie sanitarie offerte dalle autorità turche, è d'uopo vietare l'importazione di molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari della Turchia,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri vietano l'importazione delle partite di molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari della Turchia.

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

    Articolo 3

    La presente decisione è d'applicazione fino al 30 ottobre 1994.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

    (2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

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