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Document 31994D0178

94/178/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1994 relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione delle decisioni 94/27/CE e 94/28/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 83 del 26.3.1994, p. 54–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/07/1994; abrogato da 394D0462

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/178/oj

31994D0178

94/178/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1994 relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione delle decisioni 94/27/CE e 94/28/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 26/03/1994 pag. 0054 - 0060


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1994 relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione delle decisioni 94/27/CE e 94/28/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/178/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che, in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina classica in varie zone della Germania, la Commissione ha adottato la decisione 94/27/CE del 20 gennaio 1994, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione della decisione 93/566/CE (3);

considerando che nel Land Niedersachsen si è manifestato un numero crescente di focolai di peste suina classica; che alcuni di questi focolai sono comparsi in zone caratterizzate da un'alta concentrazione di suini;

considerando che tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito al commercio di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carne;

considerando che le restrizioni al commercio possono applicarsi a livello regionale, data la possibilità di individuare un'area geograficamente limitata che presenta particolari rischi;

considerando che, in base a quanto disposto dalla direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (4), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (5), gli Stati membri provvedono ad istituire una zona di protezione e una zona di sorveglianza attorno ad un focolaio della malattia per tenere sotto controllo i movimenti di suini;

considerando che la Germania ha preso dei provvedimenti conformemente alla direttiva 80/217/CEE e che successivamente ha introdotto ulteriori misure;

considerando, tuttavia, che per impedire la diffusione della malattia in altre parti del suo territorio è necessario che la Germania stabilisca misure adeguate di livello equivalente;

considerando che una temperatura corporea, superiore a 40 C° è considerata uno dei primi sintomi della peste suina classica;

considerando che occorre costituire un'unità nazionale di crisi ben attrezzata che, in collaborazione con le autorità veterinarie dei Laender, raccolga e analizzi i dati di sorveglianza e partecipi alle indagini epidemiologiche;

considerando che, per motivi di chiarezza, è necessario abrogare le misure protettive introdotte dalla decisione 94/27/CE e dalla decisione 94/28/CE della Commissione, del 24 gennaio 1994, relativa alla marcatura e all'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio da parte della Germania (6);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Germania non spedisce in altri Stati membri o in altre parti del suo territorio suini vivi provenienti dalla zona di cui all'allegato I.

2. La Germania provvede affinché nessun suino esca dalla zona di cui all'allegato II per essere introdotto nella zona di cui all'allegato I.

3. Le misure restrittive di cui al paragrafo 2 non si applicano ai suini da macello:

a) originari di aziende situate al di fuori delle zone di sorveglianza stabilite a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE;

b) originari di un'azienda che, in base all'indagine epidemiologica, non abbia avuto alcun contatto con un'azienda infetta;

c) esaminati, presso l'azienda d'origine, da un veterinario designato dalle competenti autorità e risultati esenti da sintomi della malattia; tale esame dev'essere stato effettuato poco prima del carico della partita di suini da macello;

d) inclusi in un programma per la diagnosi del virus della peste suina nel cui ambito si provveda a controllare la temperatura corporea; il programma dev'essere eseguito conformemente a quanto indicato nell'allegato III, capitoli I e II;

e) trasportati direttamente dall'azienda d'origine ad un determinato macello, in Germania, situato all'interno della zona di cui all'allegato I, e destinati a venir abbattuti entro dodici ore dall'arrivo nel macello stesso.

4. Quando le misure di controllo vigenti nelle zone di sorveglianza di cui al paragrafo 3, lettera a) vengono revocate conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 2, ai suini da macello provenienti da aziende situate al di fuori della zona di protezione stabilita attorno al focolaio che ha determinato l'istituzione delle citate zone di sorveglianza si applicano le condizioni elencate al paragrafo 3, lettere b), c) e d).

5. La Germania non spedisce in altri Stati membri suini da allevamento e da carne originari di un'azienda situata in zona non compresa nella zona di cui all'allegato I, a meno che:

- in tale azienda non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione;

- i suini siano risultati negativi al test per la ricerca degli anticorpi indotti dal virus della peste suina classica (virus HC); il test dev'essere eseguito conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1 della direttiva 80/217/CEE, entro i 10 giorni della certificazione;

- i suini siano stati sottoposti, nell'azienda di origine, all'esame clinico prescritto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (7); l'esame deve riguardare tutti i suini e i locali dell'azienda d'origine; gli animali vanno identificati con il marchio auricolare nell'azienda di origine e nel centro di raccolta in modo che sia possibile risalire a questi ultimi; sui veicoli di trasporto va apposto un sigillo ufficiale.

6. I movimenti intracomunitari degli animali di cui al paragrafo 5 sono permessi solo previa notifica effettuata tre giorni prima all'autorità competente dello Stato membro destinatario.

Articolo 2

I suini vivi provenienti da aziende situate nella zona di cui all'allegato II, ma non in parti del territorio in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE,

a) - se macellati nella suddetta zona e se le loro carni sono destinate ad essere trasportate al di fuori della stessa, oppure

- se trasportati al di fuori della suddetta zona per essere macellati,

devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere b), c), d) ed e), e sulle loro carni viene apposto il bollo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera e) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (8);

b) - se macellati nella zona suddetta e se le loro carni sono destinate a venir consumate nella stessa,

non occorre che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere b), c), d) ed e), ma sulle relative carni viene apposto il bollo di cui all'allegato della direttiva 72/461/CEE del Consiglio (9).

Articolo 3

Nel corso dell'ispezione ante mortem eseguita sui suini destinati alla macellazione, verrà prestata particolare attenzione, in Germania, alle tracce e alle lesioni tipiche della peste suina classica.

Articolo 4

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE, che scorta le spedizioni di suini provenienti dalla Germania, deve essere completato come segue:

« Animali conformi alla decisione 94/178/CE della Commissione, del 23 marzo 1994, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione delle decisioni 94/27/CE e 94/28/CE ».

2. Le carni spedite dalla Germania devono essere scortate da un certificato rilasciato dal veterinario ufficiale recante la seguente menzione:

« Carni conformi alla decisione 94/178/CE della Commissione, del 23 marzo 1994, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania e recante abrogazione della decisioni 94/27/CE e 94/28/CE ».

3. Le carni di suini macellati conformemente all'articolo 1, paragrafi 3 o 4, recanti il bollo di cui all'articolo 2, lettera a) e spedite dalla Germania devono essere scortate dal certificato riprodotto nell'allegato IV.

Articolo 5

1. La Germania esegue uno screening sierologico dei suini allevati:

a) nella parte del suo territorio non compresa nella zona di cui all'allegato II, per la ricerca degli anticorpi indotti dal virus della peste suina classica (virus HC), conformemente a quanto disposto nell'allegato V, capitolo I;

b) nella zona di cui all'allegato II, per la ricerca degli anticorpi indotti dal virus della peste suina classica (virus HC), conformemente a quanto disposto nell'allegato V, capitolo II.

I risultati del programma di screening, integrati da un'analisi epidemiologica, sono presentati ogni due settimane alla Commissione.

2. La Germania notifica alla Commissione, con un anticipo di almeno cinque giorni, la revoca delle zone di sorveglianza istituite a norma dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE. A tale notifica sono acclusi i risultati delle indagini sierologiche effettuate nella zona e una relazione epidemiologica particolareggiata.

Articolo 6

La Germania provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione, e fornisce le prove dell'avvenuta disinfezione.

Articolo 7

La Germania istituisce un'unità nazionale di crisi cui incombono le seguenti mansioni:

- raccogliere dati sulle attività di sorveglianza svolte dalle autorità dei Laender;

- coordinare le misure per casi zoosanitari di emergenza e, in particolare, l'indagine epidemiologica su tali casi, di concerto con le autorità dei Laender.

L'unità nazionale di crisi sarà dotata di risorse sufficienti per lo svolgimento di tali mansioni, segnatamente:

- personale competente per l'indagine epidemiologica,

- attrezzature per il trattamento dei dati,

- collegamenti rapidi con i Laender e altre autorità.

Articolo 8

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

La presente decisione abroga le decisioni 94/27/CE e 94/28/CE.

Articolo 10

La presente decisione sarà riesaminata prima del 20 aprile 1994 in base all'andamento della situazione zoosanitaria in Germania.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 31.

(4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

(5) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.

(6) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 35.

(7) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(8) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(9) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

ALLEGATO I

Land Niedersachsen

ALLEGATO II

Tutto il territorio del Land Niedersachsen situato all'interno del seguente perimetro:

- autostrada A 28 tra Oldenburg e Brema;

- strada statale 51 da Brema a Bassum, via Stuhr-Brinkum;

- strada statale 61 da Bassum a Suelingen;

- strada statale 214 in direzione sudovest fino all'incrocio con la strada locale in direzione sud verso Lavelsloh fino al fiume Aue;

- il fiume Aue fino al confine tra il Land Niedersachsen e il Land Nordrhein-Westfalen;

- il confine tra il Land Niedersachen e il Land Nordrhein-Westfalen in direzione ovest e sud fino al Mittellandkanal;

- il Mittellandkanal in direzione ovest fino al confine tra il Land Niedersachsen e il Land Nordrhein-Westfalen;

- il confine tra il Land Niedersachsen e il Land Nordrhein-Westfalen in direzione ovest fino alla strada locale da Recke in direzione nord a Fuerstenau;

- la strada statale 402 da Fuerstenau a Haseluenne;

- la strada locale da Haseluenne a Soegel e Boerger e in direzione nordest fino al Kuestenkanal;

- il Kuestenkanal in direzione est fino ad Oldenburg.

ALLEGATO III

CAPITOLO I ESAMI PER LA DIAGNOSI DELL'ANTIGENE DEL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA Il programma per la diagnosi dell'antigene del virus della peste suina classica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d) comprende l'esame del tessuto tonsillare prelevato da cinque suini per azienda. L'analisi di laboratorio del tessuto tonsillare va effettuata conformemente a quanto prescritto nell'allegato I, capitolo B della direttiva 80/217/CEE. I cinque campioni di tessuto tonsillare possono essere sostituiti da dieci campioni di sangue.

L'esame virologico va effettuato nei tre giorni precedenti la macellazione.

CAPITOLO II CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA Il programma di controllo della temperatura corporea di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d) della decisione 94/178/CE comprende le operazioni di seguito indicate:

1) Nelle dodici ore precedenti il caricamento sul mezzo di trasporto di una partita di suini destinati alla macellazione, il proprietario cura che la temperatura corporea di un certo numero di animali venga controllata con misurazioni effettuate nel retto. Il numero dei suini da esaminare è il seguente:

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All'atto della misurazione della temperatura, il proprietario registra su una tabella predisposta dalle competenti autorità veterinarie i seguenti dati, riferiti ai singoli suini: numero del marchio auricolare, ora della misurazione, temperatura rilevata.

Ove si riscontri una temperatura di 40 °C o più, il proprietario ne informa immediatamente il veterinario ufficiale, il quale procede a controlli sanitari, tenendo conto dell'articolo 4 della direttiva 80/217/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

2) Poco prima (da 0 a 3 ore) che la partita di suini oggetto della misurazione di cui al punto 1 venga caricata sul mezzo di trasporto, analogo esame viene ripetuto da un veterinario designato dalle competenti autorità il quale, per ciascun suino esaminato, registra su una tabella predisposta dalle medesime autorità i seguenti dati: numero del marchio auricolare, ora della misurazione, temperatura rilevata.

3) Al momento in cui la partita di suini oggetto degli esami di cui ai punti 1 e 2 viene caricata sul mezzo di trasporto, il veterinario ufficiale rilascia un documento sanitario che deve scortare la partita fino al macello di destinazione.

4) Presso il macello di destinazione i risultati del controllo della temperatura corporea vengono comunicati al veterinario incaricato dell'ispezione ante mortem.

ALLEGATO IV

CERTIFICATO per le carni fresche di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 94/178/CE della Commissione

N. (1)

Luogo di carico:

Ministero:

Servizio:

I. Identificazione delle carni

Carni suine

Natura dei tagli:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei tagli o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero del riconoscimento veterinario del macello riconosciuto:

Indirizzo e numero del riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento riconosciuto:

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite

da:

(luogo di carico)

a:

(luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di sanità

II sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni sopraindicate sono state ottenute nel rispetto delle condizioni per la produzione e il controllo stabilite dalla direttiva 64/433/CEE ed in conformità della decisione 94/178/CE della Commissione relativa a determinate misure protettive contro la peste suina classica in Germania.

Fatto a , il

(nome e firma del veterinario ufficiale)

(1) Numero di serie indicato dal veterinario ufficiale.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione; per le navi il nome e, se necessario, il numero del container.

ALLEGATO V

SCREENING SIEROLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI INDOTTI DAL VIRUS DELLA PESTE SUINA CLASSICA (VIRUS HC) CAPITOLO I Screening nelle zone diverse da quella di cui all'allegato II Le autorità tedesche attuano un programma di screening sierologico in base al quale ogni anno viene sottoposto a compionamento l'equivalente del 5 % della popolazione nazionale di scrofe e verri (100 000 campioni all'anno).

Per tale programma verranno utilizzati, per quanto possibile, campioni di siero prelevati nel corso del programma nazionale di eradicazione della malattia di Aujeszky. Il programma di screening si concentrerà in particolare sugli allevamenti e gli animali più esposti al rischio della peste suina classica:

- piccoli allevamenti di suini riproduttori situati nelle vicinanze di città o presso aziende in cui sono ingrassate scrofe da macello alle quali possono essere somministrati rifiuti alimentari;

- verri utilizzati per la monta naturale, in particolare quelli utilizzati in più aziende;

- allevamenti situati in zone dove vivono suini selvatici;

- allevamenti situati in Regieringsbezirke nei quali, dopo il 1o gennaio 1994, sono insorti focolai di peste suina classica.

CAPITOLO II Screening nella zona di cui all'allegato II In tutti gli allevamenti contenenti suini riproduttori viene effettuato uno screening ogni 60 giorni. In ciascun allevamento le scrofe sono sottoposte a campionamento casuale. Il numero di scrofe da esaminare è il seguente:

- nei piccoli allevamenti (fino a 40 scrofe) 21 capi,

- negli allevamenti più grandi (40 scrofe o più) 27 capi.

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