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Document 31993R3689

REGOLAMENTO (CE) N. 3689/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania

GU L 341 del 31.12.1993, p. 91–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3689/oj

31993R3689

REGOLAMENTO (CE) N. 3689/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 31/12/1993 pag. 0091 - 0092


REGOLAMENTO (CE) N. 3689/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica lituana(2) , in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e la Lituania si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1994 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1994 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione i risultati delle consultazioni, per l'anno 1994, tra le delegazioni della Comunità e della Lituania;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque della Lituania, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(3) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1994, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione della Lituania in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 7 dell'accordo, pagabile su un conto indicato dalla Lituania per il periodo menzionato all'articolo 1, è fissato a 320 350 ECU.

2. Il contributo finanziario di cui all'articolo 8 dell'accordo, pagabile su un conto indicato dalla Lituania per il periodo menzionato all'articolo 1, è fissato a 32 000 ECU.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 10.

(3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Lituania per il 1994 "(In tonnellate di pesce vivo; per il salmone: numero di singoli pesci)

"" ID="1">Merluzzo bianco> ID="2">III d> ID="3"> 300 t> ID="4">Danimarca 210 t

Germania 90 t

"> ID="1">Aringa> ID="2">III d> ID="3">2 000 t> ID="4">Danimarca 1 140 t

Germania 860 t

"> ID="1">Salmone> ID="2">III d> ID="3">2 000(1) > ID="4">Danimarca 1 800(2)

Germania 200(3)

"> ID="1">Spratto> ID="2">III d> ID="3">6 000 t> ID="4">Danimarca 4 740 t

Germania 1 260 t

"">

(1) Numero di singoli pesci.

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