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Document 31993R3688

REGOLAMENTO (CE) N. 3688/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che stabilisce, per il 1994, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Lituania

GU L 341 del 31.12.1993, p. 85–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3688/oj

31993R3688

REGOLAMENTO (CE) N. 3688/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che stabilisce, per il 1994, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Lituania

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 31/12/1993 pag. 0085 - 0090


REGOLAMENTO (CE) N. 3688/93 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 che stabilisce, per il 1994, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica lituana(2) , in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e la Lituania si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1994 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1994 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione i risultati delle consultazioni, per l'anno 1994, tra le delegazioni della Comunità e della Lituania;

considerando che spetta al Consiglio fissare, in particolare, le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture dalle navi battenti bandiera della Lituania;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(3) ;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca(4) , tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera lituana nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia al largo delle coste del Mar Baltico sono autorizzate dal 1o gennaio al 31 dicembre 1994 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, conformemente alle norme di cui all'allegato III, le informazioni riportate in detto allegato.

4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca nella sottodivisione CIEM III d, sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1, è subordinata al rilascio di una licenza da parte della Commissione a nome della Comunità, su richiesta delle autorità lituane, ed all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II e III. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati e la licenza.

Le navi cui viene concessa una licenza per pescare nella zona della Comunità in un determinato mese ne ricevono notifica al più tardi il giorno 10 del mese precedente. La Comunità tratterà tempestivamente le richieste di modifica dell'elenco mensile in corso di validità.

2. Il rilascio delle licenze di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide in qualsivoglia momento di un dato mese non superi: 6.

Solo i pescherecci di meno di 40 metri saranno autorizzati.

3. All'atto del deposito di ciascuna richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti:

a) nome della nave;

b) numero d'immatricolazione;

c) lettere e cifre esterne di identificazione;

d) porto di immatricolazione;

e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

g) potenza del motore;

h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

i) metodo di pesca previsto;

j) zona di pesca prevista;

k) specie di pesci che si intendono catturare;

l) periodo per il quale la licenza è richiesta.

4. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

5. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze da parte della Commissione. Le nuove licenze hanno effetto il giorno in cui sono rilasciate.

6. La licenza è ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'articolo 1.

7. La licenza è ritirata in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

8. Per un periodo massimo di dodici mesi non può essere rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. I pescherecci autorizzati a pescare il 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fintanto che non siano presentati alla Commissione e da essa approvati, a nome della Comunità, gli elenchi dei pescherecci autorizzati a pescare nell'anno di cui trattasi.

Articolo 4

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

La Commissione comunica alla Lituania, a nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche dei pescherecci lituani che non sono autorizzati a pescare nella zona di pesca comunitaria il mese o i mesi successivi, in seguito ad un'infrazione delle norme comunitarie.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 10.

(3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

ALLEGATO I

Contingenti di cattura della Lituania per il 1994 (In tonnellate di pesce vivo; per il salmone: numero di singoli pesci) "" ID="1">Merluzzo bianco > ID="2">CIEM III d> ID="3"> 100 tonnellate "> ID="1">Aringa> ID="2">CIEM III d> ID="3">1 000 tonnellate"> ID="1">Salmone> ID="2">CIEM III d> ID="3"> 500(1) "> ID="1">Spratto> ID="2">CIEM III d> ID="3">2 000 tonnellate"">

(1) Numero di singoli pesci.

ALLEGATO II

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri disciplinata da norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati subito dopo ciascuna delle seguenti operazioni:

1. Dopo ogni operazione di pesca:

1.1. i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;

1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;

1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

1.4. il metodo di pesca utilizzato.

2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;

2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;

2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.

3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

3.1. il nome del porto;

3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.

4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

4.1. la data e l'ora della comunicazione;

4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;

4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della radiostazione.

ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione della prima entrata.

1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;

f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:

a) gli elementi indicati al punto 1.5;

b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.5. a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante;

b) il numero della licenza eventualmente rilasciata alla nave;

c) il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi;

d) l'identificazione del tipo di messaggio;

e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24 189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. Nome della stazione radio Segnale di chiamata

Blaavand OXB

Norddeich DAF DAK

DAH DAL

DAI DAM

DAJ DAN

Scheveningen PCH

Oostende OST

North Foreland GNF

Humber GKZ

Cullercoats GCC

Wick GKR

Portpatrick GPK

Anglesey GLV

Ilfracombe GIL

Niton GNI

Stonehaven GND

Portishead GKA

GKB

GKC

Land's End GLD

Valentia EJK

Malin Head EJM

Boulogne FFB

Brest FFU

Saint-Nazaire FFO

Bordeaux-Arcachon FFC

Stockholm SOJ

Goeteborg SOG

Roenne OYE

4. Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave;

- l'indicativo radio;

- le lettere e le cifre di identificazione esterna;

- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi;

- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:

- messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»;

- messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»;

- messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»;

- messaggio settimanale: «WKL»;

- messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;

- la data, l'ora e la posizione geografica;

- la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;

- la data in cui si prevede di cominciare la pesca;

- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

- la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- il nome e il segnale di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;

- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- il nome del comandante.

5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

COD- merluzzo bianco (Gadus morhua),

SAL- salmone (Salmo Salar),

HER- aringa (Clupea harengus),

SPR- spratto (Sprattus sprattus).

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