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Document 31993R3437

REGOLAMENTO (CE) N. 3437/93 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1993 che modifica i massimali indicativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1112/93 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) per gli scambi con la Spagna e il Portogallo nel settore delle carni bovine

GU L 314 del 16.12.1993, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/1994; abrog. impl. da 394R3083

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3437/oj

31993R3437

REGOLAMENTO (CE) N. 3437/93 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1993 che modifica i massimali indicativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1112/93 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) per gli scambi con la Spagna e il Portogallo nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 16/12/1993 pag. 0015 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 3437/93 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1993 che modifica i massimali indicativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1112/93 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) per gli scambi con la Spagna e il Portogallo nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare per la Spagna l'articolo 83 e per il Portogallo l'articolo 251,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2628/93 (2), ha fissato, per il 1993, le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine, in particolare i massimali indicativi per taluni gruppi di prodotti che possono essere importati in Spagna e in Portogallo in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che un sensibile aumento di detti massimali per il 1994, tenendo conto dell'evoluzione dei mercati spagnolo e portoghese, è necessario per favorire l'integrazione di questi ultimi nel mercato comunitario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1112/93 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.

(2) GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 22.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

"" ID="1" ASSV="02">1> ID="2" ASSV="02">0102 90> ID="3" ASSV="02">Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi)> ID="4">365 000 capi"> ID="4">di cui: gennaio/febbraio: 65 000 marzo/aprile: 60 000 maggio/giugno: 60 000 luglio/agosto: 60 000 settembre/ottobre: 60 000 novembre/dicembre: 60 000">

ALLEGATO II

"" ID="1" ASSV="00">1> ID="2" ASSV="00">ex 0102 90> ID="3" ASSV="00">Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corride (in capi)> ID="4" ASSV="00">27 000 capi di cui: gennaio/febbraio: 5 500 marzo/aprile: 5 500 maggio/giugno: 2 500 luglio/agosto: 2 500 settembre/ottobre: 5 500 novembre/dicembre: 5 500 »">

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