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Document 31993R3393

    Regolamento (CE) n. 3393/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, recante le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di alcuni formaggi prodotti nelle isole minori del Mar Egeo

    GU L 306 del 11.12.1993, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3393/oj

    31993R3393

    Regolamento (CE) n. 3393/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, recante le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di alcuni formaggi prodotti nelle isole minori del Mar Egeo

    Gazzetta ufficiale n. L 306 del 11/12/1993 pag. 0032 - 0034
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0257
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0257


    REGOLAMENTO (CE) N. 3393/93 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1993 recante le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di alcuni formaggi prodotti nelle isole minori del Mar Egeo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando che l'articolo 6, paragrafo 2 di detto regolamento prevede la concessione di un aiuto per l'ammasso privato di quattro tipi di formaggi prodotti nelle isole minori del Mar Egeo; che, per quanto concerne le modalità d'applicazione di tale misura, è opportuno ricalcare fondamentalmente le modalità stabilite per provvedimenti analoghi; che l'ammontare dell'aiuto dev'essere fissato tenendo conto degli stessi criteri cui ci si è attenuti con riguardo a detti provvedimenti;

    considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2866/93 (3), stabilisce il tasso di conversione da applicare nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato nel settore lattiero-caseario;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'aiuto all'ammasso privato dei formaggi di fabbricazione locale, di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, è concesso per un quantitativo massimo globale di 5 000 t/anno. Le autorità greche fissano i criteri per la ripartizione di tale quantitativo tra i quattro tipi di formaggi di cui trattasi, da un lato, e tra le varie isole, dall'altro, e li comunicano alla Commissione.

    Articolo 2

    1. L'organismo competente designato dalla Grecia stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni:

    a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 t;

    b) alla data d'inizio dell'ammasso indicata nel contratto, il formaggio ha una stagionatura minima di

    - 90 giorni, nel caso dei formaggi graviera, ladotyri e kefalograviera;

    - 60 giorni, nel caso del formaggio feta;

    c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità;

    d) l'ammassatore si impegna:

    - a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di + 16 °C;

    - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo competente. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo competente può autorizzare una modifica se questa si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità tale da impedire di continuare l'ammasso.

    In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi,

    i) se i medesimi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo competente, il contratto non si considera modificato;

    ii) se i medesimi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

    Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore;

    - a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo competente le entrate effettuate durante la settimana precedente e le uscite previste.

    2. Il contratto di ammasso è stipulato:

    a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di immagazzinamento della partita di formaggi oggetto del contratto;

    b) dopo la fine delle operazioni di immagazzinamento della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, 40 giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

    Articolo 3

    1. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso sia inferiore a 60 giorni.

    2. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente a un periodo di ammasso contrattuale di 150 giorni.

    In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), al termine del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 1, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto.

    La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

    Articolo 4

    L'importo dell'aiuto è fissato a 2,28 ECU/t/giorno.

    Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

    Articolo 5

    1. La Grecia provvede affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

    2. Il contraente tiene a disposizione dell'autorità competente cui è affidato il controllo della misura tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:

    a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,

    b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi,

    c) la data di entrata all'ammasso,

    d) la presenza nel deposito,

    e) la data di uscita dall'ammasso.

    3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il responsabile del deposito tiene a disposizione, nel deposito stesso, una contabilità di magazzino in cui figurano:

    a) l'identificazione, mediante il numero di contratto, dei prodotti conferiti all'ammasso privato,

    b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso,

    c) il numero di formaggi e il loro peso, per partita,

    d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

    4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e differenziati per singolo contratto. Sui formaggi oggetto del contratto deve essere apposto un marchio particolare.

    5. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

    6. L'organismo competente procede:

    a) ad un accertamento improvviso e non preannunciato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione dev'essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche fisiche devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta a controllo improvviso;

    b) ad un accertamento della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

    7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono formare oggetto di una relazione nella quale si precisano:

    - la data del controllo,

    - la sua durata,

    - le operazioni effettuate.

    La relazione di controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal responsabile del deposito.

    8. Qualora si constatino irregolarità sul 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo competente.

    La Grecia comunica questi casi alla Commissione entro un termine di quattro settimane.

    9. Detto Stato membro può disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

    Articolo 6

    La Grecia comunica alla Commissione, entro il decimo giorno di ogni mese, i quantitativi di formaggi che sono stati oggetto di contratto d'ammasso durante il mese precedente, ripartiti secondo i tipi di formaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

    (2) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

    (3) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 24.

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