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Document 31993R2976
COMMISSION REGULATION (EEC) No 2976/93 of 27 October 1993 amending Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
REGOLAMENTO (CEE) N. 2976/93 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
REGOLAMENTO (CEE) N. 2976/93 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 268 del 29.10.1993, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. impl. da 394R3115
REGOLAMENTO (CEE) N. 2976/93 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 268 del 29/10/1993 pag. 0021 - 0021
REGOLAMENTO (CEE) N. 2976/93 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2593/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità; considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è opportuno precisare l'espressione « presentato per la vendita al minuto » contenuta nella nota 3 b) dei capitoli 61 e 62 della nomenclatura combinata; che è necessario, a tale scopo, completare la nota complementare 1 dei capitoli 61 e 62 della nomenclatura combinata; che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato di conseguenza; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nella nota complementare 1 dei capitoli 61 e 62 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è aggiunto il seguente comma: « Tutti i componenti di un insieme devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l'etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come insieme. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 18.