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Document 31993R2529

    Regolamento (CEE) n. 2529/93 della Commissione, del 14 settembre 1993, che stabilisce gli importi degli aiuti fissati in ecu dal Consiglio nel settore del luppolo e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari

    GU L 232 del 15.9.1993, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2529/oj

    31993R2529

    Regolamento (CEE) n. 2529/93 della Commissione, del 14 settembre 1993, che stabilisce gli importi degli aiuti fissati in ecu dal Consiglio nel settore del luppolo e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari

    Gazzetta ufficiale n. L 232 del 15/09/1993 pag. 0017 - 0018


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2529/93 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 1993 che stabilisce gli importi degli aiuti fissati in ecu dal Consiglio nel settore del luppolo e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 (3), in particolare l'articolo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi che devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (5), nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare il valore dei prezzi così ridotti; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3824/92, il coefficiente di riduzione per il luppolo si applica ai prezzi e agli importi di tale settore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio che fissa l'aiuto ai produttori;

    considerando che, per il raccolto 1992, l'aiuto concesso nel settore del luppolo è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1991/93 del Consiglio (6);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli importi dell'aiuto nel settore del luppolo fissati in ecu dal Consiglio per il raccolto 1992, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, sono riportati in allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 27 luglio 1993, data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio recante fissazione dell'aiuto per il raccolto 1992.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

    (3) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

    (4) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

    (5) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

    (6) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 10.

    ALLEGATO

    Aiuto a favore dei produttori di luppolo per il raccolto 1992

    /* Tabelle: v. GUCE */

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