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Document 31993R2520
COUNCIL REGULATION (EEC) No 2520/93 of 13 September 1993 suspending the embargo concerning certain trade between the European Economic Community and Haiti
REGOLAMENTO (CEE) N. 2520/93 DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 che sospende l' embargo su determinati scambi commerciali tra la Comunità economica europea e Haiti
REGOLAMENTO (CEE) N. 2520/93 DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 che sospende l' embargo su determinati scambi commerciali tra la Comunità economica europea e Haiti
GU L 232 del 15.9.1993, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 19/10/1993; abrogato da 393R3028
REGOLAMENTO (CEE) N. 2520/93 DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 che sospende l' embargo su determinati scambi commerciali tra la Comunità economica europea e Haiti
Gazzetta ufficiale n. L 232 del 15/09/1993 pag. 0003 - 0003
REGOLAMENTO (CEE) N. 2520/93 DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 che sospende l'embargo su determinati scambi commerciali tra la Comunità economica europea e Haiti IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1608/93 (1) determinati scambi commerciali tra la Comunità economica europea e Haiti formano oggetto di un embargo; considerando che, in seguito alla relazione del segretario generale sui progressi compiuti verso la normalizzazione della situazione politica di Haiti, il 27 agosto 1993 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 861 (1993) che sospende l'embargo nei confronti di Haiti decretato con la risoluzione 841 (1993) del 16 giugno 1993; considerando che la Comunità deve quindi sospendere il regolamento (CEE) n. 1608/93; considerando che la sospensione deve avere effetto a decorrere dal 27 agosto 1993 per rispettare gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE; visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1608/93 è sospeso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 27 agosto 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT (1) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 2.