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Document 31993R2039

    Regolamento (CEE) n. 2039/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che stabilisce l'aliquota dell'aiuto alla produzione di patate nelle isole Canarie fissata in ecu dal Consiglio e ridotta a seguito dei riallineamenti monetari

    GU L 185 del 28.7.1993, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrogato da 32006R0793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2039/oj

    31993R2039

    Regolamento (CEE) n. 2039/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, che stabilisce l'aliquota dell'aiuto alla produzione di patate nelle isole Canarie fissata in ecu dal Consiglio e ridotta a seguito dei riallineamenti monetari

    Gazzetta ufficiale n. L 185 del 28/07/1993 pag. 0009 - 0009
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0068
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0068


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2039/93 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1993 che stabilisce l'aliquota dell'aiuto alla produzione di patate nelle isole Canarie fissata in ecu dal Consiglio e ridotta a seguito dei riallineamenti monetari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 (3), ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi che, a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94, devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (5), nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del citato regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare il valore dei prezzi così ridotti;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (7), ha fissato un aiuto alla produzione locale delle patate alimentari nelle isole Canarie; che in applicazione delle succitate disposizioni è opportuno adeguarne l'importo;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'aliquota dell'aiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, ridotta a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, ammonta a 494 ECU/ha.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

    (3) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

    (4) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

    (5) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

    (6) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

    (7) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

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