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Document 31993R1756

    Regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 161 del 2.7.1993, p. 48–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1913

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1756/oj

    31993R1756

    Regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 161 del 02/07/1993 pag. 0048 - 0055
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0194
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0194


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1756/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agromonetario a decorrere dal 1o gennaio 1993; che, nell'ambito di tale regime, il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (2) ha stabilito i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili dopo le misure transitorie di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione (3), ferme restando le disposizioni specifiche da prevedere nel quadro della normativa dei settori interessati secondo i criteri indicati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che è pertanto opportuno precisare in modo particolareggiato i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili dopo le misure transitorie di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ferme restando le possibilità di fissazione anticipata previste dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

    considerando che i principali criteri cui fare riferimento per la determinazione dei fatti generatori sono, da un lato, la realizzazione dello scopo economico dell'operazione di cui trattasi e, dall'altro, la necessità di evitare distorsioni della concorrenza e perturbazioni del mercato; che è conseguentemente possibile determinare fatti generatori che stabilizzino i tassi di conversione agricoli per gli aiuti forfettari e per gli importi cui sono direttamente interessati i produttori di latte, senza che vi sia un'incidenza diretta sul prezzo di mercato;

    considerando che per i prezzi d'acquisto e di vendita applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è d'uopo attenersi alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

    considerando che per i prodotti oggetto di aiuti specifici vincolati ad una destinazione o ad una trasformazione determinate occorre stabilire che il fatto generatore interviene il primo giorno del mese del premio controllo inteso ad accertare la corretta utilizzazione dei prodotti stessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

    considerando che per gli aiuti all'ammasso privato dev'essere fatto riferimento al fatto generatore di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

    considerando che, per le cauzioni, è opportuno stabilire che il fatto generatore interviene il giorno di costituzione della cauzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

    considerando che occorre precisare alcune definizioni, in modo da garantire l'applicazione uniforme dei vari fatti generatori;

    considerando che è opportuno abrogare o modificare, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni esistenti relative alla determinazione dei tassi di conversione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, segnatamente:

    - l'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1526/90 (5),

    - l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase e l'articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/93 (7),

    - l'articolo 3 bis, paragrafo 3 e l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione, del 24 settembre 1976, relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3774/92 (9),

    - l'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (11),

    - l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1844/77 della Commissione, del 10 agosto 1977, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88,

    - l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2496/78 della Commissione, del 26 ottobre 1978, che stabilisce le modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggio Provolone (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1063/93 (14),

    - l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1497/91 (16),

    - l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2192/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle forze armate e corpi assimilati degli Stati membri (17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/89 (18),

    - l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 2167/83 della Commissione, del 28 luglio 1983, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (19), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 706/92 (20),

    - l'articolo 2 bis, paragrafo 10 e l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3774/92 (22),

    - l'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione, del 30 luglio 1986, relativo alla vendita di burro all'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali (23), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2724/88 (24),

    - l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1362/87 della Commissione, del 18 maggio 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio in ordine agli acquisti all'intervento e alla erogazione degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere (25), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3493/88 (26),

    - l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (27), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3591/92 (28),

    - l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (29), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3774/92,

    - l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (30), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3774/92,

    - l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati (31), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 140/93 (32),

    - l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento (33),

    - l'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni e recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 (34), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 227/93 (35),

    - l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88 (36), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3774/92,

    - l'articolo 4, paragrafo 2, ultima frase del regolamento (CEE) n. 2174/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato di formaggi St Jorge e Ilha (37),

    - l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2233/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera nelle Azzorre (38),

    - l'articolo 1, paragrafo 2, ultima frase del regolamento (CEE) n. 2234/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi di Madera (39),

    - l'articolo 1, paragrafo 2, ultima frase del regolamento (CEE) n. 2235/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi delle isole Canarie (40),

    - l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (41),

    - l'articolo 4, paragrafo 1, ultima frase del regolamento (CEE) n. 1004/93 della Commissione, del 28 aprile 1993, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto (42),

    - l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1168/93 della Commissione, del 13 maggio 1993, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggio Pecorino Romano (43),

    - l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1089/93 della Commissione, del 4 maggio 1993, recante modalità relative all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri et Kasseri (44);

    considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caeari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il tasso di conversione agricolo da applicare agli importi fissati nell'ambito delle misure a favore dell'ammasso privato di prodotti lattiero-caseari è quello in vigore il primo giorno del periodo contrattuale di ammasso privato.

    Il tasso di conversione agricolo da applicare alle cauzioni è quello in vigore il giorno di costituzione della cauzione.

    Tuttavia, il tasso di conversione agricolo da applicare alle cauzioni di cui

    - al regolamento (CEE) n. 585/93 della Commissione (45), è quello vigente il 14 aprile 1993,

    - al regolamento (CEE) n. 619/93 della Commissione (46), è quello vigente il 15 maggio 1993.

    Il tasso di conversione agricolo da applicare agli altri paesi prezzi ed importi validi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Ai sensi del presente regolamento valgono le definizioni di seguito riportate.

    1. Presa in consegna

    a) all'intervento

    - il giorno in cui la prima partita del quantitativo totale dell'offerta accettata del prodotto di cui trattasi entra nel deposito dell'organismo d'intervento, nel caso di un movimento fisico,

    - il giorno in cui l'offerta è accettata, negli altri casi;

    b) dei prodotti venduti da scorte d'intervento

    - il giorno in cui il prodotto di cui trattasi esce dal deposito dell'organismo d'intervento, nel caso di un movimento fisico,

    - il giorno in cui l'organismo d'intervento competente rilascia il buono di consegna, negli altri casi.

    Qualora la presa in consegna di cui alla lettera b), primo trattino sia suddivisa in varie partite, il tasso di conversione agricolo applicabile per la prima partita resta valido per il quantitativo totale della transazione di cui trattasi, a condizione che la prima partita non rappresenti meno del 20 % di detto quantitativo totale.

    2. Accettazione dell'offerta: la decisione della Commissione di accettare alcune offerte.

    3. Pagamento: la trasmissione dell'ordine di pagamento da parte del debitore.

    Qualora l'importo della transazione di cui trattasi sia pagato con anticipi, il tasso di conversione agricolo da applicare al primo anticipo resta valido per l'importo totale da pagare, a condizione che il primo anticipo non rappresenti meno del 20 % di detto importo totale.

    Articolo 3

    1. Sono soppresse le disposizioni seguenti:

    - articolo 17, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1107/68;

    - articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase e articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 685/69;

    - articolo 3 bis, paragrafo 3 e articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2315/76;

    - articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 368/77;

    - articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1844/77;

    - articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2496/78;

    - articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2191/81;

    - articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2192/81;

    - articolo 2 bis, paragrafo 10 e articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3143/85;

    - articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2409/86;

    - articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1362/87;

    - articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1589/87;

    - articolo 27 del regolamento (CEE) n. 570/88;

    - articolo 15 del regolamento (CEE) n. 429/90;

    - articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2921/90;

    - articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1158/91;

    - articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3378/91;

    - articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3398/91;

    - articolo 4, paragrafo 2, ultima frase del regolamento (CEE) n. 2174/92;

    - articolo 1, paragrafo 2, ultima frase del regolamento (CEE) n. 2234/92;

    - articolo 1, paragrafo 2, ultima frase del regolamento (CEE) n. 2235/92;

    - articolo 4, paragrafo 1, ultima frase del regolamento (CEE) n. 1004/93;

    - articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1168/93;

    - articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1089/93;

    2. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2233/92 è sostituito dal testo seguente:

    « 2. L'importo del premio è pari a 80 ECU per vacca. »

    3. Il testo dell'articolo 1, punto 4 del regolamento (CEE) n. 536/93 è sostituito dal testo seguente:

    « 4) il prezzo indicativo è quello vigente l'ultimo giorno del periodo di 12 mesi in questione. »

    4. All'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 2167/83 le parole « o in moneta nazionale » sono soppresse.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

    (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

    (4) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.

    (5) GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 17.

    (6) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

    (7) GU n. L 48 del 26. 2. 1993, pag. 11.

    (8) GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

    (9) GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 48.

    (10) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

    (11) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

    (12) GU n. L 205 dell'11. 8. 1977, pag. 11.

    (13) GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 24.

    (14) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 91.

    (15) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

    (16) GU n. L 140 del 4. 6. 1991, pag. 19.

    (17) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 24.

    (18) GU n. L 166 del 16. 6. 1989, pag. 22.

    (19) GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 75.

    (20) GU n. L 75 del 21. 3. 1993, pag. 31.

    (21) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

    (22) GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 48.

    (23) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

    (24) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 97.

    (25) GU n. L 129 del 19. 5. 1987, pag. 9.

    (26) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 22.

    (27) GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.

    (28) GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 47.

    (29) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

    (30) GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.

    (31) GU n. L 279 dell'11. 10. 1990, pag. 22.

    (32) GU n. L 19 del 28. 1. 1993, pag. 15.

    (33) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 65.

    (34) GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40.

    (35) GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 15.

    (36) GU n. L 320 del 20. 11. 1991, pag. 16.

    (37) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 64.

    (38) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 100.

    (39) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 102.

    (40) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 105.

    (41) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12.

    (42) GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 31.

    (43) GU n. L 118 del 14. 5. 1993, pag. 19.

    (44) GU n. L 111 del 5. 5. 1993, pag. 6.

    (45) GU n. L 61 del 13. 3. 1993, pag. 26.

    (46) GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 24.

    ALLEGATO

    /* Tabelle: v. GUCE */

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