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Document 31993R1419

    REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1419/93 DEL CONSIGLIO del 3 giugno 1993 che fissa i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi terzi

    GU L 140 del 11.6.1993, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1419/oj

    31993R1419

    REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1419/93 DEL CONSIGLIO del 3 giugno 1993 che fissa i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 140 del 11/06/1993 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0018
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0018


    REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1419/93 DEL CONSIGLIO del 3 giugno 1993 che fissa i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio nei paesi terzi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

    visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3761/92 (2), in particolare l'articolo 13, primo comma dell'allegato X,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi terzi e fissare di conseguenza, con efficacia dal 1o luglio 1992, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio in detti paesi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con efficacia dal 1o luglio 1992, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate ai funzionari che prestano servizio nei paesi terzi nella moneta del rispettivo paese sono fissati come indicato in allegato.

    I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 giugno 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    N. HELVEG PETERSEN

    (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

    (2) GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 1.

    ALLEGATO

    /* Tabelle: v. GUCE */

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