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Document 31993R1382
COMMISSION REGULATION (EEC) No 1382/93 of 4 June 1993 amending Regulation (EEC) No 3472/85 on the buying-in and storage of olive oil by intervention agencies
REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/93 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d' acquisto e d' immagazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento
REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/93 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d' acquisto e d' immagazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento
GU L 136 del 5.6.1993, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1994
REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/93 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d' acquisto e d' immagazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 05/06/1993 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0244
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0244
REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/93 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e d'immagazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2310/92 (4), ha fissato il quantitativo minimo che può essere offerto all'intervento; che, tenendo conto della struttura di produzione in Grecia e in Portogallo, è opportuno mantenere, per tali paesi, quantitativi minimi diversi per le campagne 1992/93 e 1993/94; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3472/85 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, paragrafo 3, i termini « per la campagna 1991/92 » sono sostituiti dai termini « per le campagne 1991/92, 1992/93 e 1993/94 ». 2) All'articolo 8, paragrafo 1, i termini « nel corso della campagna 1991/92 » sono sostituiti dai termini « nel corso delle campagne 1991/92, 1992/93 e 1993/94 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 23.