Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1382

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/93 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d' acquisto e d' immagazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento

    GU L 136 del 5.6.1993, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1382/oj

    31993R1382

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/93 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d' acquisto e d' immagazzinaggio dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 136 del 05/06/1993 pag. 0023 - 0023
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 49 pag. 0244
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 49 pag. 0244


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/93 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità d'acquisto e d'immagazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

    considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2310/92 (4), ha fissato il quantitativo minimo che può essere offerto all'intervento; che, tenendo conto della struttura di produzione in Grecia e in Portogallo, è opportuno mantenere, per tali paesi, quantitativi minimi diversi per le campagne 1992/93 e 1993/94;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3472/85 è modificato come segue:

    1) All'articolo 2, paragrafo 3, i termini « per la campagna 1991/92 » sono sostituiti dai termini « per le campagne 1991/92, 1992/93 e 1993/94 ».

    2) All'articolo 8, paragrafo 1, i termini « nel corso della campagna 1991/92 » sono sostituiti dai termini « nel corso delle campagne 1991/92, 1992/93 e 1993/94 ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

    (3) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

    (4) GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 23.

    Top