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Document 31993R0738

    Regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90

    GU L 77 del 31.3.1993, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/738/oj

    31993R0738

    Regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 31/03/1993 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0256
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0256


    REGOLAMENTO (CEE) N. 738/93 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1993 che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che l'instaurazione del mercato unico presuppone la soppressione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri e la Spagna ed il Portogallo;

    considerando che tale orientamento implica la soppressione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di cereali e di riso ed inoltre, per consentire agli agricoltori portoghesi di fronteggiare l'intensificata concorrenza degli altri Stati membri nel settore cerealicolo, rende opportuno scaglionare su un periodo più lungo la graduale riduzione dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (2);

    considerando che, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), prevede una diminuzione dei prezzi d'intervento; che le perdite di reddito che derivano da tale diminuzione sono compensate mediante un sostegno diretto all'ettaro istituito con regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (4); che è opportuno modificare il metodo di calcolo degli aiuti portoghesi, onde evitare una duplice compensazione;

    considerando che agli scambi di riso tra il Portogallo e gli altri Stati membri sono applicabili importi compensativi adesione fino al termine della campagna 1994/1995, data alla quale il regolamento (CEE) n. 3653/90 ha fissato l'allineamento del prezzo di tale prodotto sul prezzo comune;

    considerando che, per il prodotto in questione, l'allineamento dei prezzi anticipato e, di conseguenza, l'abolizione a tale data di ogni importo compensativo adesione possono essere realizzati integrando il reddito dei produttori portoghesi di riso con un aiuto analogo a quello già previsto per i cereali dal regolamento (CEE) n. 3653/90; che è pertanto opportuno modificare in tal senso il regime istituito da detto regolamento;

    considerando che, per tener conto delle difficoltà causate ai produttori portoghesi dalla soppressione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di riso, occorre fissare l'importo iniziale dell'aiuto sopra citato ad un livello superiore al semplice divario tra i prezzi (17,45 ecu/t) ed estendere la sua graduale riduzione sino alla fine della campagna 1997/1998;

    considerando che è opportuno abolire nel contemppo gli elementi fissi che, a norma del regolamento citato, si applicano al massimo fino al 31 dicembre 1999 ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso; che infatti, per la maggior parte dei prodotti, tali elementi fissi comporterebbero, in fase di realizzazione del mercato unico, difficoltà e costi in materia di controllo sproporzionati rispetto ai modesti importo in gioco, senza peraltro essere realmente necessari ai fini della protezione dell'economia portoghese; che le difficoltà eventualmente provocate dall'abolizione degli elementi fissi nel settore risiero, particolarmente sensibile in Portogallo, potrebbero venir risolte nel quadro delle misure transitorie previste;

    considerando che la suddetta abolizione degli elementi fissi rende opportuno sopprimere i divari di cui all'articolo 287, paragrafo 2 dell'atto di adesione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga o in aggiunta agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento (CEE) n. 3653/90:

    a) l'aiuto di cui all'articolo 3 di detto regolamento:

    - è concesso sino alla fine della campagna di commercializzazione 2002/2003,

    - è fissato, per ciascuna campagna di commercializzazione, come indicato nell'allegato;

    b) il prezzo comune d'intervento del risone è applicabile in Portogallo;

    c) è concesso un aiuto ai produttori di risone per le campagne di commercializzazione 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998. Tale aiuto, cui si applicano l'articolo 5 e l'articolo 10, primo comma del regolamento (CEE) n. 3653/90:

    - è fissato a 25 ecu/t per la campagna 1992/1993,

    - è diminuito rispettivamente di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della metà per le campagne 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998;

    d) gli elementi fissi relativi ai prodotti di cui all'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto d'adesione sono aboliti.

    2. I divari di cui all'articolo 287, paragrafo 2 dell'atto d'adesione sono soppressi.

    Articolo 2

    Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (5) o all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (6), le misure transitorie necessarie per garantire un armonico passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 al regime previsto dal presente regolamento, in particolare quelle relative alle indennità per le scorte di riso normali esistenti in Portogallo al 31 marzo 1993.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. WESTH

    (1) GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

    (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

    (3) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2467/92 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 8. 1992, pag. 1).

    (5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1).

    (6) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7).

    ALLEGATO

    Aiuto ai produttori portoghesi di cereali

    /* Tabelle: v. GUCE */

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