EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0597

Regolamento (CEE) n. 597/93 della Commissione, del 15 marzo 1993, recante misure transitorie per l' importazione di taluni prodotti del settore dei cereali all' inizio della campagna 1993/94

GU L 63 del 16.3.1993, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/597/oj

31993R0597

Regolamento (CEE) n. 597/93 della Commissione, del 15 marzo 1993, recante misure transitorie per l' importazione di taluni prodotti del settore dei cereali all' inizio della campagna 1993/94

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 16/03/1993 pag. 0005 - 0005


REGOLAMENTO (CEE) N. 597/93 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1993 recante misure transitorie per l'importazione di taluni prodotti del settore dei cereali all'inizio della campagna 1993/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, a decorrere dalla campagna 1993/94, il prezzo di entrata viene notevolmente ridotto; che è quindi opportuno, per le importazioni di alcuni prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92, mantenere il precedente livello del prezzo di entrata per un periodo di due mesi; che a tal fine, per il calcolo dei prelievi all'importazione di tali prodotti, il prezzo di entrata applicabile nei mesi di luglio e agosto 1993 è quello applicabile nel mese di luglio 1992;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1766/92, per il calcolo del prelievo all'importazione, nonché per gli adeguamenti del prelievo di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, il prezzo di entrata dei prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1 del citato regolamento, diversi dal granturco, dall'avena e dal sorgo, nei mesi di luglio e agosto 1993 è quello applicabile nel mese di luglio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

Top