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Document 31993L0045

Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno 1993, relativa alla produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di miele

GU L 159 del 1.7.1993, p. 133–133 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/45/oj

31993L0045

Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno 1993, relativa alla produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di miele

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 01/07/1993 pag. 0133 - 0133
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0079
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0079


DIRETTIVA 93/45/CEE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 1993 relativa alla produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di miele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/394/CEE (2), in particolare l'articolo 1, punto 7, lettera b) che prevede che per alcuni frutti ad elevato tenore naturale di succo e zuccheri, il loro nettare può essere fabbricato senza aggiunta di zuccheri,

considerando che i frutti elencati nell'allegato della direttiva 75/726/CEE, punti II e III, e l'albicocca possono presentare un elevato tenore naturale di zuccheri e perciò rispondere a tale caratteristica;

considerando in conseguenza che è opportuno, quando le condizioni sono realizzate, autorizzare la fabbricazione di nettari senza aggiunta di zuccheri o di miele;

considerando che, tenuto conto della portata e degli effetti dell'azione in questione, i provvedimenti comunitari stabiliti dalla presente direttiva non solo sono necessari, ma persino indispensabili per il conseguimento degli obiettivi fissati; che questi obiettivi non possono essere conseguiti separatamente dagli Stati membri; che, d'altra parte, la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 75/726/CEE;

considerando che l'elenco previsto nella presente direttiva è conforme al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I frutti elencati ai punti II e III dell'allegato alla direttiva 75/726/CEE, nonché l'albicocca, quando il loro elevato tenore naturale di zuccheri lo giustifica, possono servire, isolatamente o assieme, per la fabbricaione dei nettari senza aggiunta di zuccheri o di miele.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1993.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40.

(2) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 14.

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