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Dokument 31993L0026

Direttiva 93/26/CEE della Commissione del 4 giugno 1993 che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali

GU L 179 del 22.7.1993, S. 2-4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 31/08/2010; abrog. impl. da 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/26/oj

31993L0026

Direttiva 93/26/CEE della Commissione del 4 giugno 1993 che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 22/07/1993 pag. 0002 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0022


DIRETTIVA 93/26/CEE DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1993 che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che la direttiva 82/471/CEE stabilisce che il contenuto del suo allegato deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico o tecnico;

considerando che è risultato necessario modificare le disposizioni concernenti le dichiarazioni da apportare sull'etichetta degli alimenti composti dei prodotti dell'allegato appartenenti al gruppo degli analoghi idrossilati di aminoacidi;

considerando che una nuova tecnica permette di proteggere gli aminoacidi al fine di evitarne la degradazione nel rumine delle vacche da latte e di aumentare così la disponibilità di questi principi nutritivi nell'intestino; che l'utilizzazione di aminoacidi protetti risulta particolarmente salutare nella vacca da latte e che è pertanto opportuno autorizzare l'impiego di questi prodotti nell'alimentazione animale;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 entro il 31 marzo 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

ALLEGATO

1. Nel gruppo 3 « Aminoacidi e loro sali »:

a) Al punto 3.1 « Metionina » è aggiunto il seguente prodotto:

/* Tabelle: v. GUCE */

/* Tabelle: v. GUCE */

/* Tabelle: v. GUCE */

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