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Dokument 31993L0026
Commission Directive 93/26/EEC of 4 June 1993 amending Council Directive 82/471/EEC concerning certain products used in animal nutrition
Direttiva 93/26/CEE della Commissione del 4 giugno 1993 che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
Direttiva 93/26/CEE della Commissione del 4 giugno 1993 che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
GU L 179 del 22.7.1993, S. 2-4
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Direttiva 93/26/CEE della Commissione del 4 giugno 1993 che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 22/07/1993 pag. 0002 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 51 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 51 pag. 0022
DIRETTIVA 93/26/CEE DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 1993 che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 6, considerando che la direttiva 82/471/CEE stabilisce che il contenuto del suo allegato deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico o tecnico; considerando che è risultato necessario modificare le disposizioni concernenti le dichiarazioni da apportare sull'etichetta degli alimenti composti dei prodotti dell'allegato appartenenti al gruppo degli analoghi idrossilati di aminoacidi; considerando che una nuova tecnica permette di proteggere gli aminoacidi al fine di evitarne la degradazione nel rumine delle vacche da latte e di aumentare così la disponibilità di questi principi nutritivi nell'intestino; che l'utilizzazione di aminoacidi protetti risulta particolarmente salutare nella vacca da latte e che è pertanto opportuno autorizzare l'impiego di questi prodotti nell'alimentazione animale; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 entro il 31 marzo 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48. ALLEGATO 1. Nel gruppo 3 « Aminoacidi e loro sali »: a) Al punto 3.1 « Metionina » è aggiunto il seguente prodotto: /* Tabelle: v. GUCE */ /* Tabelle: v. GUCE */ /* Tabelle: v. GUCE */