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Document 31993L0018
Commission Directive 93/18/EEC of 5 April 1993 adapting for the third time to technical progress Council Directive 88/379/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations
Direttiva 93/18/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
Direttiva 93/18/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
GU L 104 del 29.4.1993, pp. 46–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0045
Direttiva 93/18/CEE della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 29/04/1993 pag. 0046 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0174
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0174
DIRETTIVA 93/18/CEE DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 1993 che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (1), in particolare l'articolo 15, considerando che la direttiva 92/32/CEE del Consiglio (2), recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE (3), sostituisce il termine « teratogeno » con « tossico per il ciclo riproduttivo » e introduce questa modifica nella direttiva 88/379/CEE; considerando che l'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 92/37/CEE della Commissione (4), prevede nuovi criteri e nuove frasi di tipo R per la categoria di pericolo « tossico per il ciclo riproduttivo », nonché nuovi criteri di utilizzazione per taluni frasi tipo concernenti la natura dei rischi particolari attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi, ed in particolare le frasi R 33 e R 64; considerando che, pertanto, le disposizioni stabilite nell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, quale modificata dalla direttiva 90/492/CEE (5), devono essere rivedute e completate; considerando che l'allegato II della direttiva 88/379/CEE comprende disposizioni particolari concernenti l'etichettatura di taluni preparati; che queste disposizioni particolari di etichettatura si applicano indistintamente a tutti i preparati in questione, siano essi considerati pericolosi o meno ai sensi della direttiva; considerando che è sembrato necessario stabilire altre disposizioni particolari, oltre a quelle relative all'etichettatura, per taluni preparati che, pur contenendo una o più sostanze pericolose, non sono necessariamente pericolosi ai sensi della direttiva 88/379/CEE; considerando che pertanto le disposizioni particolari per taluni preparati riportate nell'allegato II della direttiva 88/379/CEE, quale modificata dalla direttiva 89/378/CEE (6), devono essere rivedute e completate; considerando che queste modifiche dell'allegato II comportano una ristrutturazione di detto allegato e in particolare una nuova presentazione per capitoli, al fine di mantenere la necessaria chiarezza dell'intera legislazione; considerando che l'articolo 8 A del Trattato stabilisce un'area senza frontiere interne in cui le merci, le persone, i servizi ed i capitali devono poter circolare liberamente; considerando che, data la portata e gli effetti dell'azione prevista, i provvedimenti comunitari previsti dalla presente direttiva sono non soltanto necessari, ma anche indispensabili per la realizzazione degli obiettivi stabiliti; che questi obiettivi non possono essere raggiunti separatamente dagli Stati membri; che d'altronde la realizzazione di detti obiettivi a livello comunitatio è già prevista dalla direttiva 88/379/CEE; considerando che i provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive finalizzate ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli allegati I e II della direttiva 88/379/CEE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Essi mettono in vigore queste disposizioni a decorrere dal 1o luglio 1994 al più tardi. 3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1993. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. (2) GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (4) GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 30. (5) GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 35. (6) GU n. L 64 dell'8. 3. 1989, pag. 18. ALLEGATO I LIMITI DI CONCENTRAZIONE DA UTILIZZARE PER APPLICARE IL METODO CONVENZIONALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 Occorre valutare tutti i rischi che l'uso di una sostanza può comportare per la salute. A tal fine gli effetti pericolosi per la salute sono stati così suddivisi: 1) effetti acuti letali; 2) effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione; 3) effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata; 4) effetti corrosivi, effetti irritanti; 5) effetti sensibilizzanti; 6) effetti cancerogeni, effetti mutageni, effetti tossici per il ciclo riproduttivo. La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi per la salute è espressa mediante limiti di concentrazione espressi in percentuale peso/peso, esclusi i preparati gassosi (tabella A) per i quali i limiti di concentrazione sono espressi in percentuale volume/volume e ciò in relazione alla classificazione della sostanza. La classificazione della sostanza è espressa mediante un simbolo e una o più frasi di rischio oppure mediante categorie (categoria 1, categoria 2 o categoria 3), anch'esse corredate di frase di rischio se si tratta di sostanze che presentano effetti cancerogeni, mutageni o tossici per il ciclo riproduttivo. Pertanto è importante considerare, oltre al simbolo stesso, tutte le frasi di rischio particolari attribuite a ciascuna sostanza in questione. 1. Effetti acuti letali 1.1. Preparati non gassosi I limiti di concentrazione fissati nella tabella I determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione. TABELLA I /* Tabelle: v. GUCE */ I limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riportati nella successiva tabella I A determinano la classificazione del preparato gassoso in funzione della concentrazione singola del o dei gas presenti, dei quali è pure indicata la classificazione. TABELLA I A /* Tabelle: v. GUCE */ 2.1. Preparati non gassosi Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R 39/via di esposizione - R 40/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella II determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. TABELLA II /* Tabelle: v. GUCE */ Per i gas che producono effetti di questo tipo (R 39/via di esposizione - R 40/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella II A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. TABELLA II A /* Tabelle: v. GUCE */ 3.1. Preparati non gassosi Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R 48/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella III determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. TABELLA III /* Tabelle: v. GUCE */ Per i gas che producono effetti di questo tipo (R 48/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella seguente tabella III A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. TABELLA III A /* Tabelle: v. GUCE */ 4.1. Preparati non gassosi Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R 34 - R 35) o effetti irritanti (R 36, R 37, R 38, R 41), i limiti di concentrazione singola specificati nella tabella IV determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. TABELLA IV /* Tabelle: v. GUCE */ Per i gas che producono effetti di questo tipo (R 34, R 35) o (R 36, R 37, R 38, R 41), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella IV A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. TABELLA IV A /* Tabelle: v. GUCE */ 5.1. Preparati non gassosi Le sostanze che producono tali effetti, sono classificate come sensibilizzanti con: - il simbolo Xn e la frase R 42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione; - il simbolo Xi e la frase R 43, se questo effetto può prodursi per contatto con la pelle; - il simbolo Xn e la frase R 42/43, se questo effetto può prodursi in entrambi i modi. I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella V determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. TABELLA V /* Tabelle: v. GUCE */ I gas che producono tali effetti, sono classificati come sensibilizzanti con: - il simbolo Xn e la frase R 42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione; - il simbolo Xn e la frase R 42/43, se questo effetto può prodursi per inalazione e per contatto con la pelle. I limiti singoli di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella seguente tabella V A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. TABELLA V A 6.1. Preparati non gassosi Per le sostanze che presentano tali effetti e le cui concentrazioni limite specifiche non figurano ancora nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, i limiti di concentrazione specificati nella tabella VI determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. TABELLA VI /* Tabelle: v. GUCE */ Per i gas che presentano tali effetti e le cui concentrazioni limite specifiche non figurano ancora nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, i limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume specificati nella seguente tabella VI A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. TABELLA VI A /* Tabelle: v. GUCE */ ALLEGATO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI TALUNI PREPARATI CAPITOLO 1 Disposizioni particolari concernenti l'etichettatura A. Disposizioni particolari concernenti preparati classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 3 1. Preparati venduti al minuto 1.1. L'etichetta dell'imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre ai consigli specifici di prudenza, consigli appropriati di prudenza S 1, S 2, S 45 o S 46 secondo i criteri stabiliti all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. 1.2. Se tali preparati sono classificati come molto tossici (T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile fornire una simile informazione sull'imballaggio stesso, l'imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato di modalità di impiego precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio vuoto. 2. Preparati destinati ad essere utilizzati mediante polverizzazione L'etichetta dell'imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S 23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S 38 o S 51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. 3. Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R 33: « Pericolo di effetti cumulativi » Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase tipo R 33, l'etichetta del preparato deve riportare il testo di questa frase R 33 quale indicato nell'allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora tale sostanza sia presente nel preparato con una concentrazione pari o superiore all'1 %, a meno che all'allegato I della direttiva 67/548/CEE siano indicati valori diversi. 4. Preparato contenente una sostanza contrassegnata dalla fase R 64: « Rischio possibile per i neonati nutriti con latte materno » Se un preparato contiene almeno una sostanza caratterizzata dalla frase tipo R 64, l'etichetta del preparato deve riportare il testo di questa frase R 64 quale indicato nell'allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora questa sostanza sia presente nel preparato con una concentrazione pari o superiore all'1 %, a meno che nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE siano specificati valori diversi. B. Disposizioni particolari concernenti altri preparati classificati come pericolosi o meno ai sensi dell'articolo 3 1. Preparati contenenti piombo 1.1. Pitture e vernici L'etichettatura dell'imballaggio di pitture e vernici, il cui tenore in piombo totale determinato secondo la norma ISO 6503-1984 è superiore a 0,15 % (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato, deve recare le seguenti indicazioni: « Contiene piombo. Da non utilizzare sugli oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini ». Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 millilitri, deve essere riportata la frase seguente: « Attenzione! Contiene piombo ». 2. Preparati contenenti cianoacrilati 2.1. Colle L'imballaggio contenente direttamente colle a base di cianoacrilato deve riportare le seguenti indicazioni: « Cianoacrilato Pericolo Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Da conservare fuori della portata dei bambini ». Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all'imballaggio. 3. Preparati contenenti isocianati L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti isocianati (monomero, oligomero, prepolimero ecc., tal quali o in miscuglio) deve riportare le seguenti indicazioni: « Contiene isocianati. Vedi le informazioni trasmesse dal fabbricante ». 4. Preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio & le;700 L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio & le; 700 deve riportare le seguenti indicazioni: « Contiene resine epossidiche. Vedi le informazioni trasmesse dal fabbricante ». 5. Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico L'imballaggio dei preparati contenenti più dell'1 % di cloro attivo deve riportare le seguenti indicazioni: « Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (cloro) ». 6. Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere utilizzati per la brasatura e la saldatura L'imballaggio di tali preparati deve recare in forma leggibile ed indelebile le seguenti menzioni: « Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi. Vedi le informazioni trasmesse dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza ».