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Document 31993D0570
93/570/EEC, Euratom: Commission Decision of 4 October 1993 defining the distinction between 'other taxes linked to production' and 'intermediate consumption' for the purpose of the implementation of Article 1 of Council Directive 89/130/EEC, Euratom on the harmonization of the compilation of gross national product at market prices
93/570/CEE, Euratom: Decisione della Commissione, del 4 ottobre 1993, che definisce i limiti tra «altre imposte indirette sulla produzione» e «consumi intermedi» ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato
93/570/CEE, Euratom: Decisione della Commissione, del 4 ottobre 1993, che definisce i limiti tra «altre imposte indirette sulla produzione» e «consumi intermedi» ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato
GU L 276 del 9.11.1993, p. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2022
93/570/CEE, Euratom: Decisione della Commissione, del 4 ottobre 1993, che definisce i limiti tra «altre imposte indirette sulla produzione» e «consumi intermedi» ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato
Gazzetta ufficiale n. L 276 del 09/11/1993 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0143
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0143
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1993 che definisce i limiti tra « altre imposte indirette sulla produzione » e « consumi intermedi » ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (93/570/CEE, Euratom)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (1), in particolare l'articolo 1, considerando che per definire il prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (PNLpm) ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom è necessario precisare la delimitazione tra i pagamenti registrati tra le altre imposte indirette sulla produzione e l'acquisto di servizi destinati al consumo intermedio, utilizzata ai fini del sistema europeo di conti economici integrati; considerando che i provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, la delimitazione tra le « altre imposte indirette sulla produzione » e l'acquisto di servizi destinati al « consumo intermedio » è precisata in allegato. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1993. Per la Commissione Henning CHRISTOPHERSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26. ALLEGATO Le precisazioni seguenti sono volte a chiarire, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, l'articolo 2 di questa stessa direttiva per quanto riguarda le definizioni di « consumi intermedi » (P 20) e di « altre imposte indirette sulla produzione » (R 222). I criteri per distinguere, nell'ambito dei pagamenti di un'unità di produzione, l'acquisto di un servizio, presso un'unità di produzione non commerciale facente oggetto di consumi intermedi (P 20), da un pagamento registrato tra le « altre imposte indirette sulla produzione » (R 222) sono i seguenti: Un versamento effettuato da un'unità di produzione a un'unità di produzione non commerciale delle amministrazioni pubbliche è considerato come un acquisto di servizi se: - il versamento è effettuato a fronte di un servizio reso direttamente all'unità di produzione, - esiste un nesso chiaro tra il versamento effettuato ed il costo di produzione del servizio, - un servizio di natura analoga può essere fornito da un'unità di produzione commerciale. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il versamento è registrato sotto « altre imposte indirette sulla produzione » (R 222).