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Document 31993D0423

    93/423/CEE: Decisione della Commissione del 22 giugno 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

    GU L 195 del 4.8.1993, p. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/423/oj

    31993D0423

    93/423/CEE: Decisione della Commissione del 22 giugno 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

    Gazzetta ufficiale n. L 195 del 04/08/1993 pag. 0055 - 0056
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0016
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 23 pag. 0016


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

    (93/423/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/19/CEE (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino,

    viste le richieste presentate dagli Stati membri,

    considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE e a causa del rischio di introduzione di organismi nocivi, il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:

    - piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

    - casse, cassette o fusti per imballaggio,

    - palette, palette a cassa o altre palette di carico,

    - paglioli, distanziatori e supporti,

    ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli Stati Uniti d'America, non può essere introdotto nella Comunità, salvo qualora sia stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è stata mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, e sia scortato dai certificati prescritti all'articolo 7 o all'articolo 8 della direttiva in parola;

    considerando che viene attualmente importato nella Comunità legname di conifere originario degli Stati Uniti d'America; che, per queste importazioni, in tale paese non sono generalmente rilasciati certificati fitosanitari; che è opportuno stabilire le caratteristiche del sistema da utilizzare per accertare che il legname sia stato sottoposto al prescritto trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è stata mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C;

    considerando che, per quanto concerne gli Stati Uniti d'America, la Commissione ha accertato, in base alle informazioni fornite da tale paese, che è stato istituito un programma ufficialmente approvato e controllato riguardante il legname essiccato in forno (kiln dried) al fine di garantire che il legname di cui trattasi sia stato sottoposto al procedimento di essiccazione qui considerato per un tempo sufficiente a determinare la morte per effetto del calore degli organismi nocivi in causa (Bersaphelenchus xylophilus e relativi vettori); che il rischio di propagazione degli organismi nocivi è ridotto se il legname è scortato da un « certificato di trattamento termico in appositi forni (kiln facility) » rilasciato nel quadro di detto programma;

    considerando che la Commissione provvederà affinché gli Stati Uniti d'America forniscano tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare il funzionamento del succitato programma;

    considerando che la presente autorizzazione sarà riesaminata al più tardi entro il 1o aprile 1995;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere, alle condizioni di cui al paragrafo 2, deroghe all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda il legname di conifere, sottoposto ad adeguato trattamento termico, originario degli Stati Uniti d'America.

    2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse qualora sussistano i seguenti requisiti:

    a) il legname è stato lavorato presso segherie o trattato presso opportuni impianti che il servizio di ispezioni sanitaria di animali e piante del ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America (Animal and Plant Health Inspection Service, US Department of Agriculture) ha approvato ed ammesso a partecipare al programma riguardante il legname essiccato in forno (kiln dried);

    b) il legname è stato essiccato (kiln dried) per un tempo sufficiente a mantenere per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C la parte più interna del legname stesso, in un forno appositamente collaudato ed approvato da un ente ufficiale di selezione/ispezione del legname all'uopo riconosciuto dal servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America; qualora venga utilizzato un metodo che non porta al raggiungimento di una temperatura di 56 °C (misurata con termometro a bulbo secco), il procedimento di essiccazione in forno deve prevedere, a conclusione del ciclo, un periodo di trattamento del legname con temperatura del forno di 60 °C per almeno un'ora;

    c) se risultano soddisfatte le condizioni indicate alla lettera b), un incaricato della segheria di cui alla lettera a) appone o fa apporre un marchio normalizzato su ciascun pacco affastellato o sull'involucro dello stesso;

    d) gli organismi ufficiali di selezione del legname, all'uopo preparati ed autorizzati nell'ambito di un programma approvato e controllato dal servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America, predispongono un sistema di controllo atto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) e c);

    e) un sistema di controllo prevede che ispettori del servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America procedano ad accertamenti presso le segherie autorizzate di cui alla lettera a), nonché ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

    f) il legname è scortato da un « certificato di trattamento termico in appositi forni (kiln facility) », definito nell'ambito del programma di cui alla lettera a), conforme al modello riportato in allegato alla presente decisione e rilasciato da persona autorizzata per conto delle segherie a partecipare a detto programma approvato dal servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America.

    Articolo 2

    Fermo restando l'articolo 14, paragrafo 5 della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite importate ai sensi della presente decisione che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e f).

    Articolo 3

    L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è valida a decorrere dal 1o giugno 1993. Essa è revocata qualora si accerti che i requisiti indicati all'articolo 1, paragrafo 2 sono insufficienti ad impedire l'introduzione di organismi nocivi, oppure che non sono stati soddisfatti. L'autorizzazione sarà riesaminata entro il 1o aprile 1995.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

    (2) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 33.

    PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

    HEAT TREATMENT CERTIFICATION

    USING A KILN FACILITY

    Issued in the U.S.A.

    CERTIFICATE NUMBER

    NAME AND ADDRESS OF SUPPLYING MILL (or as indicated in DESCRIPTION OF CONSIGNMENT) NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE

    The lumber described below is certified to have undergone an appropriate heat treatment to achieve a minimum wood care temperature of 56 degrees C for 30 minutes.

    DESCRIPTION OF CONSIGNMENT VOLUME

    INDICATE SPECIES, GRADE MARKS, OR OTHER IDENTIFYING MARKS. ALSO, INDICATE NUMBER OF PACKAGES AND BOARD

    FEET/CUBIC METERS BY LOT.

    This document is issued under a programme officially approved by the Animal and Plant Health Inspection Service, U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to preshipment inspection by that Agency. No financial liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate.

    AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION NAME (Print) SIGNATURE TITLE DATE

    AGENCY VALIDATION AUTHORIZED SIGNATURE TITLE DATE

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