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Document 31993D0329

    93/329/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati

    GU L 130 del 27.5.1993, p. 1–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/05/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/329/oj

    Related international agreement

    31993D0329

    93/329/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati

    Gazzetta ufficiale n. L 130 del 27/05/1993 pag. 0001 - 0075
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 9 pag. 0068
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 9 pag. 0068


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 15 marzo 1993

    sulla conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati

    (93/329/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la convenzione relativa all'ammissione temporanea, negoziata nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale e conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990, riguarda gli scambi di merci con i paesi terzi e può pertanto contribuire in modo efficace allo sviluppo degli scambi internazionali;

    considerando che la convenzione è stata firmata, con riserva di accettazione, dal rappresentante autorizzato della Comunità il 28 giugno 1990; che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) della convenzione, deve essere depositato uno strumento di ratifica affinché la Comunità divenga parte contraente della convenzione medesima;

    considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 della convenzione, ogni parte contraente deve accettare, al momento della conclusione della convenzione, l'allegato relativo ai titoli di ammissione temporanea (carnet ATA e carnet CPD) e almeno un altro allegato; che, a questo titolo, conviene alla Comunità accettare la totalità degli allegati; che occorre tuttavia corredare detta accettazione di riserve per tener conto di talune esigenze proprie dell'unione doganale e dello stato attuale dell'armonizzazione in materia di ammissione temporanea;

    considerando che, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 6 della convenzione, la Comunità deve notificare al depositario le condizioni di applicazione e le informazioni richieste a norma di talune disposizioni; che, segnatamente ai sensi del paragrafo 7 dello stesso articolo, le questioni di competenza della Comunità in quanto unione doganale o economica devono formare oggetto di una notifica di competenza al depositario, nella quale figurano le eccezioni che restano di competenza nazionale;

    considerando che occorre accettare contestualmente le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale relative al carnet ATA e al carnet CPD per facilitare l'applicazione degli allegati A e C della convenzione;

    considerando che è pertanto opportuno concludere la convenzione e accettarne gli allegati con le riserve su indicate;

    considerando che la partecipazione degli Stati membri rende necessaria l'entrata in vigore simultanea della convenzione per la Comunità e i suoi Stati membri,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La convenzione relativa all'ammissione temporanea è approvata e i suoi allegati, corredati di riserve, sono accettati a nome della Comunità economica europea.

    Il testo della convenzione e dei suoi allegati, nonché le riserve su detti allegati, figurano rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione.

    Le modifiche richieste figurano nell'allegato III della presente decisione.

    Le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale sono accettate a nome della Comunità, alle condizioni di cui all'allegato IV della presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di ratifica della convenzione di cui all'articolo 1 e ad accettare gli allegati corredati delle riserve, parimenti contemplati in detto articolo, nonché a conferirle i poteri necessari ad impegnare la Comunità. Il deposito e l'accettazione si effettuano simultaneamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri.

    La persona abilitata notifica inoltre al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale le condizioni di applicazione o le informazioni richieste in virtù dell'articolo 24, paragrafo 6 della convenzione, nonché l'accettazione delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. JELVED

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