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Document 31993D0237

93/237/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1993 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne

GU L 108 del 1.5.1993, p. 129–133 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/07/1993; abrog. impl. da 393D0435

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/237/oj

31993D0237

93/237/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1993 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 01/05/1993 pag. 0129 - 0133


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 1993 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne

(93/237/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 92/100/CEE della Commissione (4), stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che le autorità del Brasile hanno presentato i risultati relativi alle ricerche di residui nelle carni fresche effettuate lo scorso anno, dai quali emerge che il numero di analisi compiute per gli attivatori di crescita e i nitrofurani è nettamente inferiore a quello previsto nel piano brasiliano adottato dalla Commissione; che, per porre rimedio a tali mancanze, è concesso alle autorità del Brasile un termine di sei mesi;

considerando che alcune garanzie sono state inviate dalle competenti autorità della Russia e che pertanto è opportuno, in primo luogo, aggiungere la Russia sulla lista, per l'introduzione nel territorio della Comunità di equidi;

considerando che occorre modificare conseguentemente la decisione della Commissione 79/542/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(4) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

ALLEGATO

PARTE 1 ANIMALI VIVI, CARNI FRESCHE E PRODOTTI A BASE DI CARNE

/* Tabelle: v. GUCE */

PARTE 2 COLONNA SPECIALE PER GLI EQUINI

/* Tabelle: v. GUCE */

(1) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione 92/160/CEE relativa alla regionalizzazione.

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