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Document 31993D0081
93/81/Euratom, ECSC, EEC: Decision amending the Act concerning the election of the representatives of the European Parliament by direct universal suffrage, annexed to Council Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom of 20 September 1976
93/81/Euratom, CECA, CEE: Decisione recante modifica dell' atto relativo all' elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione (76/787/CECA, CEE, Euratom) del Consiglio del 20 settembre 1976
93/81/Euratom, CECA, CEE: Decisione recante modifica dell' atto relativo all' elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione (76/787/CECA, CEE, Euratom) del Consiglio del 20 settembre 1976
GU L 33 del 9.2.1993, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. impl. da 194N011
93/81/Euratom, CECA, CEE: Decisione recante modifica dell' atto relativo all' elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione (76/787/CECA, CEE, Euratom) del Consiglio del 20 settembre 1976
Gazzetta ufficiale n. L 033 del 09/02/1993 pag. 0015 - 0015
DECISIONE recante modifica dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione (76/787/CECA, CEE, Euratom) del Consiglio del 20 settembre 1976 (93/81/Euratom, CECA, CEE) IL CONSIGLIO, visto l'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, visto l'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, vista la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 1992 e in particolare il punto 4 (1), intendendo attuare le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992 a Edimburgo relative alla ripartizione dei seggi del Parlamento europeo a decorrere dal 1994 per tener conto dell'unificazione della Germania e nella prospettiva dell'allargamento, ADOTTA le seguenti modifiche dell'atto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (2), modificato dall'articolo 10 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. Articolo 1 L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione (76/787/CECA, CEE, Euratom) del Consiglio del 20 settembre 1976, modificato dall'articolo 10 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Portogallo 25 Regno Unito 87 » Articolo 2 Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 1. Dette disposizioni entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima di tali notifiche. Esse saranno applicate per la prima volta in occasione delle elezioni del Parlamento europeo che si terranno nel 1994. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa entra in vigore il giorno della pubblicazione. Fatto a Bruxelles, addì 1o febbraio 1993. Per il Consiglio Il Presidente N. HELVEG PETERSEN (1) GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 72. (2) GU n. L 278 dell'8. 10. 1976.