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Document 31992R3842
Council Regulation (EEC) No 3842/92 of 17 December 1992 on the suspension of the import levy on sheepmeat and goatmeat sector products
Regolamento (CEE) n. 3842/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, recante sospensione del prelievo applicabile all' importazione dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine
Regolamento (CEE) n. 3842/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, recante sospensione del prelievo applicabile all' importazione dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine
GU L 390 del 31.12.1992, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Regolamento (CEE) n. 3842/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, recante sospensione del prelievo applicabile all' importazione dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine
Gazzetta ufficiale n. L 390 del 31/12/1992 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 3842/92 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1992 recante sospensione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che esistono accordi di autolimitazione con l'Austria, la Romania e l'Islanda e che esiste altresì un regime autonomo equivalente, istituito dal regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (1); considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 753/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alla sospensione del prelievo applicabile all'importazione di carni ovine e caprine (2) e del regolamento (CEE) n. 1373/90 del Consiglio, del 21 maggio 1990, relativo alla sospensione del prelievo applicabile all'importazione di animali vivi delle specie ovina e caprina (3), la riscossione del prelievo applicabile all'importazione di animali vivi e di carni delle specie ovina e caprina provenienti tra l'altro dai paesi summenzionati è stata sopesa fino al 31 dicembre 1992; considerando che un accordo di autolimitazione è stato concluso nel 1981 con la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia; che, pur salvaguardando la sostanza di tale accordo, alcune disposizioni riguardanti la gestione del regime d'importazione ivi previsto sono state sospese e sostituite dal regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro, Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4); considerando che negoziati condotti con Argentina, Australia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Nuova Zelanda, Polonia, Ungheria e Uruguay hanno consentito di prorogare gli adeguamenti degli accordi di autolimitazione fino al 31 dicembre 1993; che la riscossione del prelievo applicabile ai paesi in parola è quindi sospesa sino a tale data; considerando che è opportuno estendere la sospensione di cui trattasi all'insieme dei paesi fornitori, fermi restando determinati limiti quantitativi; considerando che occorre tener conto della realizzazione del mercato interno a partire dal 1o gennaio 1993, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga agli accordi di autolimitazione conclusi con l'Austria, l'Islanda, la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia e la Romania ed in deroga al regolamento (CEE) n. 3643/85, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti dei settori ovino e caprino dei codici NC 0204, 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 in provenienza dall'Austria, dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dall'Islanda, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dalla Romania, dalla Slovenia e dai paesi di cui al regolamento precitato è sospesa fino al 31 dicembre 1993, limitatamente ai quantitativi previsti, rispettivamente, dagli accordi e dal regolamento summenzionati. Articolo 2 Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER (1) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1568/92 (GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 3). (2) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 3. (3) GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 6. (4) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.