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Document 31992R3808

Regolamento (CEE) n. 3808/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d' oltremare

GU L 384 del 30.12.1992, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3808/oj

31992R3808

Regolamento (CEE) n. 3808/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d' oltremare

Gazzetta ufficiale n. L 384 del 30/12/1992 pag. 0035 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0093


REGOLAMENTO (CEE) N. 3808/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91 (2), in particolare l'articolo 27,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 815/91 (4), l'importo di riduzione dei dazi all'importazione per le carni bovine è corretto tenendo conto degli importi compensativi monetari e dei coefficienti monetari; che, tenendo conto dell'abrogazione dell'applicazione di questi due parametri, a decorrere dal 1° gennaio 1993 occorre sopprimere le correzioni citate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 970/90 è modificato come segue:

All'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

« 1. L'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 per i prodotti destinati ad essere importati in uno Stato membro è pari al 90 % del prelievo all'importazione nella Comunità in vigore il primo lunedì di ogni trimestre.

2. L'importo di riduzione è dedotto dal prelievo in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nella Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

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