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Dokument 31992R3483
Council Regulation (EEC) No 3483/92 of 27 November 1992 amending Regulation (EEC) No 1307/85 authorizing the Member States to grant a consumption aid for butter
Regolamento (CEE) n. 3483/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo del burro
Regolamento (CEE) n. 3483/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo del burro
GU L 353 del 3.12.1992, s. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Již není platné, Datum konce platnosti: 27/04/1993
Regolamento (CEE) n. 3483/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo del burro
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 03/12/1992 pag. 0007 - 0007
REGOLAMENTO (CEE) N. 3483/92 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1307/85 che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto al consumo del burro IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1307/85 (3), che autorizza gli Stati membri ad accordare un aiuto per il burro destinato al consumo finale privato, scade al termine della campagna lattiera 1991/1992; che, per evitare un calo dei consumi di burro, occorre prorogare tale regime di aiuto fino alla fine della campagna lattiera 1992/1993 con un importo massimo ridotto a decorrere dal 1o gennaio 1993, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1307/85 è modificato nel modo seguente: 1) nel primo comma i termini « 1991/1992 » sono sostituiti dai termini « 1992/1993 »; 2) il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: « L'aiuto non può superare 50 ecu per 100 kg di burro. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 1993 tale importo è ridotto a 25 ecu per 100 kg di burro. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1992/1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. PATTEN (1) GU n. L 221 del 28. 8. 1992, pag. 4. (2) Parere reso il 19 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Gu n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 15. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3092/91 (GU n. L 293 del 24. 10. 1991, pag. 9).