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Document 31992R3336

Regolamento (CEE) n. 3336/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 234/68 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

GU L 336 del 20.11.1992, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. impl. da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3336/oj

31992R3336

Regolamento (CEE) n. 3336/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 234/68 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 20/11/1992 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 3336/92 DEL CONSIGLIO del 16 novembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 234/68 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 234/68 (3) esclude dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura i piantimi, le piante e le radici di cicoria di cui al codice NC 0601 20 10; che dall'esperienza è emerso che le caratteristiche commerciali di tali prodotti sono molto simili a quelle di altre sottovoci del capitolo 6 della nomenclatura combinata; che si ravvisa pertanto l'opportunità di assoggettarle alla suddetta organizzazione comune a decorrere dal 1o gennaio 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 234/68, i termini « esclusi i piantimi, le piante e le radici di cicoria della sottovoce 0601 20 10 » sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. C 166 del 3. 7. 1992, pag. 16. (2) Parere reso il 30 ottobre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3991/87 (GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 19).

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