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Document 31992R3336
Council Regulation (EEC) No 3336/92 of 16 November 1992 amending Regulation (EEC) No 234/68 on the common organization of the market in live trees and other plants, bulbs, roots and the like, cut flowers and ornamental foliage
Regolamento (CEE) n. 3336/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 234/68 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
Regolamento (CEE) n. 3336/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 234/68 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
GU L 336 del 20.11.1992, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. impl. da 32007R1234
Regolamento (CEE) n. 3336/92 del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 234/68 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 20/11/1992 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 3336/92 DEL CONSIGLIO del 16 novembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 234/68 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che il regolamento (CEE) n. 234/68 (3) esclude dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura i piantimi, le piante e le radici di cicoria di cui al codice NC 0601 20 10; che dall'esperienza è emerso che le caratteristiche commerciali di tali prodotti sono molto simili a quelle di altre sottovoci del capitolo 6 della nomenclatura combinata; che si ravvisa pertanto l'opportunità di assoggettarle alla suddetta organizzazione comune a decorrere dal 1o gennaio 1993, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 234/68, i termini « esclusi i piantimi, le piante e le radici di cicoria della sottovoce 0601 20 10 » sono soppressi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER (1) GU n. C 166 del 3. 7. 1992, pag. 16. (2) Parere reso il 30 ottobre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3991/87 (GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 19).