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Document 31992R3200
Council Regulation (EEC) No 3200/92 of 27 October 1992 amending Regulation (EEC) No 2390/89 laying down general rules for the import of wines, grape juice and grape must
Regolamento (CEE) n. 3200/92 del Consiglio, del 27 ottobre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l' importazione dei vini dei succhi e dei mosti di uve
Regolamento (CEE) n. 3200/92 del Consiglio, del 27 ottobre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l' importazione dei vini dei succhi e dei mosti di uve
GU L 319 del 4.11.1992, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/05/1993; abrog. impl. da 393R1211
Regolamento (CEE) n. 3200/92 del Consiglio, del 27 ottobre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l' importazione dei vini dei succhi e dei mosti di uve
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 04/11/1992 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0148
REGOLAMENTO (CEE) N. 3200/92 DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini dei succhi e dei mosti di uve IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 70, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89 del Consiglio (2), prevedono agevolazioni all'importazione per prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 3, paragrafo 2 dello stesso regolamento limita tali agevolazioni a un periodo sperimentale che scade il 31 ottobre 1992; che, dato il tempo necessario per esaminare l'istituzione del futuro regime, è opportuno prorogare di sei mesi tale periodo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89 la data del 31 ottobre 1992 è sostituita dal 30 aprile 1993. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1576/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27). (2) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 7. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1335/92 (GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 6).