Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3180

    Regolamento (CEE) n. 3180/92 della Commissione, del 28 ottobre 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 317 del 31.10.1992, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3180/oj

    31992R3180

    Regolamento (CEE) n. 3180/92 della Commissione, del 28 ottobre 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 317 del 31/10/1992 pag. 0064 - 0065
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0150
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0150


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3180/92 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1992 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

    considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

    considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione (3) per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90 della Commissione (4);

    considerando che le misure previste del presente regolamento son conformi al parere del comitato della nomenclatura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1992. Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42. (3) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17. (4) GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1.

    ALLEGATO

    Designazione delle merci Classificazione Codice NC Motivi (1) (2) (3) Gruppo da inserire in un forno a microonde, costituito da un circuito stampato che comprende un alimentatore e funzioni logiche, in una singola unità. L'alimentatore include un trasformatore, uno stabilizzatore di voltaggio e un circuito di regolazione. Il circuito controlla inoltre il rilevatore di temperatura e un interruttore orario. L'unità dispone pure di un orologio e di uno chassis metallico, con funzioni di parafiamma e isolamento elettrico, in modo da garantire la sicurezza dell'utente, il tutto rappresenta un elemento strutturale del forno stesso. 8537 10 99 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle norme generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nota 2 (a), sezione XVI, nonché dal testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 99

    Top