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Document 31992R2933
Commission Regulation (EEC) No 2933/92 of 7 October 1992 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Regolamento (CEE) n. 2933/92 della Commissione, del 7 ottobre 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CEE) n. 2933/92 della Commissione, del 7 ottobre 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 293 del 9.10.1992, p. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento (CEE) n. 2933/92 della Commissione, del 7 ottobre 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 293 del 09/10/1992 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0143
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0143
REGOLAMENTO (CEE) N. 2933/92 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1992 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/92 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3; considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42. ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione Codice NC Motivazione (1) (2) (3) Preparazioni di base per gomma da masticare, in forma di fogli o di granuli, composte principalmente da polimeri elastomerici specialmente purificati, resine, cere raffinate, esteri glicerici di acidi grassi commestibili, cariche minerali, antiossidanti. Questi preparati possono anche contenere emulsionanti e gomme naturali. 3823 90 98 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai testi dei codici NC 3823, 3823 90 e 3823 90 98