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Document 31992R2137

Regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91

GU L 214 del 30.7.1992, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogato da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2137/oj

31992R2137

Regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 30/07/1992 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0173
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0173


REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 26 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per migliorare la trasparenza del mercato in questo settore sono necessari criteri di classificazione delle carcasse;

considerando che la classificazione deve essere effettuata in base alla conformazione e allo stato d'ingrassamento; che la combinazione dei due criteri suddetti consente di suddividere le carcasse di ovini in classi; che le carcasse classificate devono essere identificate;

considerando tuttavia che altri criteri, in particolare il peso, il colore della carne e lo stato d'ingrassamento possono essere utilizzati per la classificazione di carcasse di agnelli di peso inferiore a 13 kg; che occorre che gli stati membri che intendono utilizzare tali criteri ne informino la Commissione e gli altri Stati membri;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento nella Comunità, occorre prevedere verifiche sul posto ad opera di un gruppo di controllo comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 338/91 del Consiglio, del 5 febbraio 1991, che stabilisce la qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate (2), si applica durante le campagne di commercializzazione 1991 e 1992 in attesa della fissazione di criteri comunitari di classificazione delle carcasse;

considerando che non è opportuno fissare attualmente i criteri in questione; che è preferibile disporre prima di una certa esperienza, acquisita su un periodo sufficientemente lungo, per quanto riguarda l'applicazione della tabella di classificazione prevista dal presente regolamento; che occorre pertanto prorogare di una campagna l'applicazione del regolamento (CEE) n. 338/91, esclusa la misura prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89, la cui appliczione è prorogata fino al 30 giugno 1994;

considerando che risulta opportuno prefiggersi come obiettivo l'applicazione obbligatoria della tabella comunitaria, dopo un periodo transitorio sufficientemente rappresentativo, a tutti i macelli abilitati per gli scambi intracomunitari; che, tuttavia, per motivi di corretta gestione amministrativa, tale applicazione obbligatoria potrà non riguardare i macelli di piccole dimensioni situati in zone in cui l'impatto sul prezzo di mercato dei quantitativi macellati in detti macelli sia trascurabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina le disposizioni relative alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini.

Articolo 2

Per la classificazione delle carcasse, si fa riferimento alle seguenti presentazioni:

a) « carcassa »: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, eviscerazione e scuoiamento, presentato senza testa (separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide), senza zampe (separate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche), senza coda (separata a un'altezza compresa fra la sesta e la settima vertebra caudale), senza mammelle, genitali, fegato e coratella. I rognoni e il grasso di rognone fanno parte della carcassa;

b) « mezzena »: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere presentazioni differenti nei casi in cui non siano usate le presentazioni di riferimento. In tal caso sono stabiliti, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, gli adeguamenti necessari per riportare tali presentazioni alle presentazioni di riferimento.

Articolo 3

1. Le carcasse di ovini sono ripartite nelle seguenti categorie:

- carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

- carcasse di altri ovini.

2. La classificazione delle carcasse di ovini si effettua mediante valutazione successiva:

a) della conformazione,

b) dello stato d'ingrassamento,

quali definiti rispettivamente agli allegati I e II.

Gli Stati membri possono utilizzare facoltativamente la classe di conformazione contrassegnata nell'allegato I con la lettera « S » per tener conto dell'esistenza di una classe di conformazione superiore (groppa di cavallo). Gli Stati membri che intendono avvalersi di questa facoltà ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Tuttavia, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare i seguenti criteri di classificazione:

a) il peso della carcassa,

b) il colore della carne,

c) lo stato d'ingrassamento,

quali definiti all'allegato III. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale facoltà ne informano la Commissione e gli Stati membri anteriormente al 5 aprile 1993.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di suddividere ciascuna delle classi di cui agli allegati I e II in due o tre sottoclassi.

Articolo 4

1. La classificazione delle carcasse e delle mezzene deve essere effettuata al più presto possibile dopo la macellazione e nel macello stesso.

2. Le carcasse o mezzene classificate sono contrassegnate.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89 entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 5

Verifiche sul posto sono effettuate, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, da un gruppo di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri. Tale gruppo riferisce alla Commissione e agli altri Stati membri sulle verifiche effettuate.

Se del caso, le misure necessarie per una classificazione omogenea sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Le verifiche sono effettuate per conto della Comunità che assume l'onere delle relative spese.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 6

Le disposizioni complementari che precisano la definizione delle classi di conformazione, lo stato di ingrassamento, il peso della carcassa e il colore della carne sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89 entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 7

1. A decorrere dal 5 aprile 1993 e fintantoché non sia messa a punto una nuova definizione della qualità tipo, gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione i prezzi di mercato rilevati per le varie classi previste dalla tabella di classificazione.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la frequenza e l'ampiezza dei rilevamenti, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

3. Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione vanno utilizzate per elaborare la relazione e la proposta di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 338/91 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Esso si applica per la durata delle campagne di commercializzazione 1991, 1992 e 1993. Continua tuttavia ad essere applicabile sino al 30 giugno 1994 ai fini dell'attuazione della misura di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89. »

2. La Commissione presenta al Consiglio, entro il 31 marzo 1994, una relazione, corredata di una proposta relativa alla definizione della qualità tipo, sulla quale il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata e che deve entrare in vigore il 1o luglio 1994, con applicazione a tutta la campagna 1994 per il calcolo del premio per le pecore.

Articolo 9

La Commissione presenta al Consiglio, entro il 31 dicembre 1995, una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Fatte salve le conclusioni di tale relazione, il Consiglio si prefigge come obiettivo l'applicazione obbligatoria della tabella comunitaria a tutti i macelli abilitati per gli scambi intracomunitari, se possibile nella campagna 1996 e in ogni caso entro il 1o gennaio 1997, fatta salva la possibilità di escludere i macelli di piccole dimensioni situati in zone in cui l'impatto sul prezzo di mercato dei quantitativi macellati in detti macelli sia trascurabile.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

John COPE

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (GU n. L 163 del 13. 6. 1991, pag. 41), (2) GU n. L 41 del 14. 2. 1991, pag. 1.

ALLEGATO I

CONFORMAZIONE

Sviluppo dei profili della carcasse e segnatamente delle sue parti essenziali (quarto posteriore, schiena, spalla)

Classe di conformazione Descrizione S

Superiore Tutti i profili superconvessi

Sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo) E

Eccellente Tutti i profili da convessi e superconvessi; sviluppo muscolare eccezionale U

Ottima Profili nell'insieme convessi; sviluppo muscolare abbondante R

Buona Profili nell'insieme rettilinei; sviluppo muscolare buono O

Abbastanza buona Profili da rettilieni a convaci; sviluppo muscolare medio P

Mediocre Tutti profili da concavi a molto concavi; sviluppo muscolare ridotto

ALLEGATO II

STATO D'INGRASSAMENTO

Massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato d'ingrassamento Descrizione 1

molto scarso Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa 2

scarso Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti 3

mediamente importante Muscoli, salvo quelli del quarto posteriore e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica 4

abbondante Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili a livello del quarto posteriore e della spalla; qualche massa di grasso all'interno della cassa toracica 5

molto abbondante Il grasso ricopre abbondantemente la carcassa; rilevanti masse di grasso all'interno della cassa toracica

ALLEGATO III

Classificazione delle carcasse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma

Categoria A B C Peso 7 kg 7,1 - 10 kg 10,1 - 13 kg Qualità 1 2 1 2 1 2 Colore della carne

Tenore di grasso (*) rosa chiaro

(1) (2) altro colore o altro tenore di grasso rosa chiaro

(1) (2) altro colore o altro tenore di grasso rosa chiaro

(2) (3) altro colore o altro tenore di grasso

(*) Come definito nell'allegato II.

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