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Document 31992R2088

    Regolamento (CEE) n. 2088/92 della Commissione, del 23 luglio 1992, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare

    GU L 208 del 24.7.1992, p. 26–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/11/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2088/oj

    31992R2088

    Regolamento (CEE) n. 2088/92 della Commissione, del 23 luglio 1992, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare

    Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 pag. 0026 - 0031


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2088/92 DELLA COMMISSIONE

    del 23 luglio 1992

    relativo alla fornitura di olio di colza raffinato a titolo di aiuto alimentare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

    considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 3 305 t di olio di colza raffinato;

    considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (5); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

    considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio di colza raffinato, ai fini della fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

    Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    ALLEGATO I

    LOTTI A, B, C e D

    1. Azioni n. (1): vedi allegato II.

    2. Programma: 1991; 1992.

    3. Beneficiario (2): Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.

    4. Rappresentante del beneficiario (8): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.

    5. Luogo o paese di destinazione: vedi allegato II.

    6. Prodotto da mobilitare: olio di colza raffinato.

    7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.a).

    8. Quantitativo globale: 3 305 t nette.

    9. Numero dei lotti: 4, vedi allegato II.

    10. Condizionamento e marcatura (4) (7): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3.

    - Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati.

    - Iscrizioni nelle lingue: - francese (364-370/92; 373-377/92; 379-389/92; 1216-1217/91; 1219/91)

    - portoghese (358/92; 372/92; 378/92; 390-392/92; 1220/91)

    - inglese (363/92; 371/92; 393-403/92)

    - spagnolo (342-357/92; 359-361/92)

    - Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II.

    11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario.

    12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.

    13. Porto d'imbarco: -

    14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

    15. Porto di sbarco: -

    16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: -

    17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 5 al 20. 10. 1992.

    18. Data limite per la fornitura: -

    19. Procedura per determinare le spese di fornitura (6): gara.

    20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte: 11. 8. 1992, entro e non oltre le ore 12.

    21. A. In caso di seconda gara:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 25. 8. 1992, entro e non oltre le ore 12;

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 19. 10 al 3. 11. 1992;

    c) data limite per la fornitura: -

    B. In caso di terza gara:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 9. 1992, ore 12;

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 2 al 17. 11. 1992;

    c) data limite per la fornitura: -

    22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t.

    23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.

    24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

    Bureau de l'aide alimentaire

    À l'attention de Monsieur N. Arend

    Bâtiment Loi 120, bureau 7/46

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Telex 22037 AGREC B / 25670 AGREC B

    25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario: -

    Note:

    (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

    (2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per determinare i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.

    (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

    Il certificato di radioattività deve contenere le seguenti informazioni:

    a) la quantità di radioattività del cesio 134 e del cesio 137,

    b) la quantità di radioattività dello iodio 131.

    L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

    - certificato fitosanitario,

    - certificato di origine.

    (4) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a:

    MM. De Keyzer & Schuetz BV

    Postbus 1438

    Blaak 16

    NL-3000 BK Rotterdam

    (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:

    - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,

    - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:

    - 295 01 30,

    - 295 01 32,

    - 296 10 97,

    - 296 20 05,

    - 296 33 04.

    (6) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.

    (7) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

    L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero delle scatole di cartone relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

    L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un disposto di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

    (8) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.

    ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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