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Document 31992R2078

Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

OJ L 215, 30.7.1992, p. 85–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 161 - 166
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 161 - 166

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/1999; abrogato da 399R1257

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2078/oj

31992R2078

Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0085 - 0090
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 11 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 11 pag. 0161


REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le esigenze in materia di protezione ambientale sono una componente della politica agricola comune;

considerando che le misure volte a ridurre la produzione agricola nella Comunità devono avere conseguenze positive sotto il profilo ambientale;

considerando che molteplici fattori influiscono sull'ambiente e che quest'ultimo è sottoposto a pressioni di natura assai varia nel territorio comunitario;

considerando che gli agricoltori, col sostegno di un regime di aiuti appropriati, possono svolgere un ruolo decisivo per l'intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio;

considerando che l'istituzione di un regime di aiuti volto a incentivare una sensibile riduzione dell'impiego di concimi o fitofarmaci oppure l'applicazione di metodi di agricoltura biologica può contribuire non solo a limitare i rischi dell'inquinamento di origine agricola, ma anche ad adeguare i vari settori produttivi alle esigenze dei mercati, favorendo produzioni meno intensive;

considerando che una riduzione del bestiame delle aziende o della densità di animali per ettaro può contribuire a evitare i danni ambientali dovuti all'ampiezza eccessiva del numero di ovini e bovini; che pertanto occorre integrare nel regime contemplato dal presente regolamento il regime di estensivizzazione previsto, per talune produzioni, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4);

considerando che le produzioni destinate a impieghi non alimentari nel quadro di un regime comunitario di ritiro dei seminativi devono rispettare le esigenze della tutela dell'ambiente; che, di conseguenza, il presente regime non deve essere applicato a tali produzioni;

considerando che un regime inteso a promuovere l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione particolari può costituire uno strumento efficace per la soluzione di vari problemi specifici di difesa dell'ambiente e dello spazio naturale e contribuire pertanto alla realizzazione degli obiettivi perseguiti nel settore ambientale;

considerando che numerose zone agricole e rurali della Comunità sono sempre più esposte a rischi di spopolamento, di erosione, d'inondazione, d'incendio dei boschi e che l'istituzione di misure espressamente destinate a promuovere la cura delle superfici può servire a ridurre tali rischi;

considerando che, data la gravità dei problemi, i regimi di aiuti devono essere applicabili a tutti gli agricoltori della Comunità che si impegnino a esercitare la loro attività in modo da proteggere, mantenere in buone condizioni o migliorare l'ambiente o lo spazio naturale e che rinuncino a qualsiasi nuova iniziativa volta a intensivizzare la produzione agricola;

considerando che il regime di ritiro dei seminativi dalla produzione, attualmente previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, è sostituito da disposizioni incluse nelle regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati; che si rivela nondimeno opportuno instaurare un regime comportante un ritiro di lunga durata dei terreni agricoli per scopi di carattere ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali;

considerando che le misure contemplate dal presente regolamento devono incitare gli agricoltori ad assumere impegni che li vincolino all'esercizio di un'agricoltura compatibile con le esigenze della tutela ambientale e con la cura dello spazio naturale, il che contribuirà all'equilibrio dei mercati; che tali misure devono compensare gli agricoltori per le perdite di reddito loro arrecate dalla riduzione della produzione e/o dall'aumento dei costi di produzione, nonché per il ruolo che essi svolgono nel miglioramento dell'ambiente;

considerando che l'introduzione, da parte degli Stati membri, di norme di comportamento in agricoltura può contribuire anch'essa a rendere i metodi di produzione più compatibili con le esigenze della tutela ambientale;

considerando che la diversità delle condizioni ambientali e naturali e delle strutture agrarie nelle varie zone della Comunità richiede un adattamento corrispondente delle misure previste; che appare quindi opportuno predisporne l'applicazione nell'ambito di programmi zonali di gestione dei terreni agricoli o abbandonati ed eventualmente inquadrati da disposizioni regolamentari nazionali;

considerando che tanto la Comunità quanto gli Stati membri devono intensificare le iniziative di formazione e informazione per incoraggiare l'introduzione di metodi produttivi agricoli e forestali compatibili con l'ambiente e, più particolarmente, l'applicazione di un codice di comportamento in agricoltura, nonché l'agricoltura biologica;

considerando che, per assicurare la massima efficacia di tali programmi, è indispensabile provvedere alla diffusione e al controllo periodico dei risultati ottenuti;

considerando che le misure in programma devono contribuire al conseguimento di taluni obiettivi specifici della normativa comunitaria in materia ambientale;

considerando che la Comunità, in quanto cofinanziatrice dell'azione, deve poter accertarsi che le disposizioni di attuazione adottate dagli Stati membri concorrano a realizzarne gli obiettivi; che è opportuno, a tal fine, avvalersi della struttura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione istituita dall'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e fra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (5);

considerando che è necessario integrare le risorse disponibili per l'attuazione delle misure contemplate dal presente regolamento con le risorse previste per la realizzazione delle azioni avviate in virtù dei regolamenti sui fondi strutturali, soprattutto di quelle applicabili alle regioni interessate dagli obiettivi 1 e 5 b) definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi del regime di aiuti

Al fine di:

- completare le trasformazioni previste nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati,

- contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale,

- contribuire ad assicurare agli agricoltori un reddito adeguato,

è istituito un regime comunitario di aiuti cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia.

Tale regime comunitario di aiuti ha le seguenti finalità:

a) promuovere l'impiego di metodi di produzione agricola che riducano gli effetti inquinanti dell'agricoltura, contribuendo nel contempo, mediante una riduzione della produzione, ad un migliore equilibrio dei mercati;

b) promuovere l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, delle produzioni vegetali e dell'allevamento bovino e ovino, compresa la riconversione dei seminativi in pascoli estensivi;

c) promuovere forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, dello spazio naturale, del paesaggio, delle risorse naturali, del suolo, nonché della diversità genetica;

d) incentivare la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati, nelle zone in cui essa si dimostri necessaria per ragioni ecologiche o per il sussistere di rischi naturali o d'incendio e prevenire in tal modo i pericoli connessi allo spopolamento delle regioni agricole;

e) incoraggiare un ritiro di lunga durata dei seminativi per scopi di carattere ambientale;

f) incoraggiare la gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative;

g) promuovere la sensibilizzazione e la formazione degli agricoltori a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della tutela ambientale e con la cura dello spazio naturale.

Articolo 2

Regime di aiuti

1. A condizione che abbia effetti positivi per l'ambiente e lo spazio naturale, il regime può comprendere aiuti destinati agli imprenditori agricoli che assumano uno o più dei seguenti impegni:

a) sensibile riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci, oppure mantenimento delle riduzioni già effettuate o introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;

b) estensivizzazione delle produzioni vegetali con mezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato o riconversione dei seminativi in pascoli estensivi;

c) riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di superficie foraggera;

d) impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio, oppure allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione;

e) cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati;

f) ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici;

g) gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative.

2. Il regime può comprendere inoltre misure volte a migliorare la formazione degli agricoltori per quanto concerne l'impiego di metodi di produzione agricoli o forestali compatibili con l'ambiente.

Articolo 3

Programmi di aiuti

1. Gli Stati membri mettono in applicazione, sulla totalità del loro territorio e secondo le proprie esigenze specifiche, il regime di aiuti di cui all'articolo 2 per mezzo di programmi zonali pluriennali imperniati sugli obiettivi di cui all'articolo 1. I programmi rispecchiano la diversità delle situazioni ambientali, delle condizioni naturali, delle strutture agrarie, dei principali orientamenti della produzione agricola e delle priorità comunitarie in materia ambientale.

2. Ciascun programma si riferisce a una zona omogenea dal punto di vista dell'ambiente e dello spazio naturale e prevede, in linea di principio, tutti gli aiuti di cui all'articolo 2. Tuttavia, sulla base di un'opportuna motivazione, esso può limitarsi a prevedere gli aiuti più confacenti alle caratteristiche specifiche di una determinata zona.

3. Ciascun programma ha una durata minima di cinque anni e contiene almeno i seguenti dati:

a) delimitazione della zona geografica e, se del caso, delle sottozone interessate;

b) descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali e strutturali della zona;

c) descrizione degli obiettivi perseguiti e motivazione degli stessi in rapporto alle caratteristiche della zona, compresa l'indicazione della legislazione comunitaria i cui obiettivi sono realizzati dal programma;

d) criteri per la concessione degli aiuti, tenuto conto dei problemi esistenti;

e) stima delle spese annuali per la realizzazione del programma stesso;

f) disposizioni adottate per l'adeguata informazione degli operatori agricoli e rurali.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono stabilire un quadro normativo generale per l'applicazione orizzontale, nell'insieme del loro territorio, di uno o più aiuti di cui all'articolo 2. Il quadro deve essere precisato ed eventualmente completato dai programmi zonali di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Natura e importo degli aiuti

1. È concesso un premio annuale per ettaro, o per unità di bestiame ritirata, agli imprenditori agricoli che sottoscrivono per almeno cinque anni uno o più degli impegni di cui all'articolo 2, conformemente al programma applicabile nella zona interessata. In caso di ritiro dei seminativi, la durata dell'impegno è portata a vent'anni.

2. L'importo massimo sovvenzionabile del premio è fissato come segue:

- 150 ecu/ha per le colture annuali che beneficiano di un premio per ettaro in virtù della regolamentazione relativa alle organizzazioni comuni dei mercati;

- 250 ecu/ha per le altre colture annuali e i pascoli;

- 210 ecu/UBA di bovini o di ovini ritirata;

- 100 ecu/UBA allevata di una specie animale in pericolo;

- 400 ecu/ha per gli uliveti specializzati;

- 1 000 ecu/ha per gli agrumi;

- 700 ecu/ha per le altre colture perenni e il vino;

- 250 ecu/ha per la cura delle superfici abbandonate;

- 600 ecu/ha per il ritiro dei seminativi;

- 250 ecu/ha per la coltura e la moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica.

La tabella di conversione degli animali in UBA (unità di bestiame adulto) è riprodotta nell'allegato.

3. L'importo massimo sovvenzionabile per le colture annuali e i pascoli è portato a 350 ecu/ha se, per la medesima superficie, l'agricoltore sottoscrive uno o più degli impegni previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) e, nel contempo, un impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

4. Allorché viene concesso un premio per la riduzione del numero di unità di bestiame:

- gli aiuti previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), non possono essere concessi per le superfici foraggere dell'azienda;

- l'importo massimo sovvenzionabile del premio concesso per tali superfici in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) è ridotto del 50 %.

5. Nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la Comunità può anche cofinanziare i premi di cui sopra concessi dagli Stati membri per compensare eventuali perdite di reddito dovute all'applicazione obbligatoria delle restrizioni di cui all'articolo 2, conseguente all'attuazione negli Stati membri di misure decise nel quadro di una disposizione comunitaria.

6. Gli Stati membri possono prevedere che l'impegno degli agricoltori si effettui in base a un piano globale applicabile all'intera azienda o parte di questa.

In questi casi l'importo dell'aiuto può essere fissato in base al calcolo globale effettuato tenendo conto degli importi e delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 5.

Articolo 5

Condizioni per la concessione degli aiuti

1. Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento nel quadro delle disposizioni regolamentari generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e/o dei programmi zonali, gli Stati membri stabiliscono:

a) le condizioni per la concessione dell'aiuto;

b) l'importo degli aiuti, a seconda dell'impegno sottoscritto dal beneficiario e tenendo conto delle perdite di reddito, nonché del carattere d'incentivazione della misura;

c) le condizioni in base alle quali l'aiuto per la cura delle superfici abbandonate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) può essere concesso, in assenza di agricoltori, a persone che non sono agricoltori;

d) le condizioni che il beneficiario deve sottoscrivere, in particolare a fini di verifica e di controllo dell'osservanza degli impegni assunti;

e) le condizioni per la concessione dell'aiuto, nel caso in cui l'agricoltore stesso non sia in grado di sottoscrivere un impegno per il periodo minimo richiesto.

2. Non possono essere concessi aiuti ai sensi del presente regolamento per superfici soggette al regime di ritiro dei seminativi e utilizzate per produzioni non alimentari.

3. Purché conservi il suo carattere d'incentivo, l'aiuto può essere limitato a un importo massimo per azienda e diversificato a seconda delle dimensioni delle aziende.

Articolo 6

Corsi, seminari e progetti dimostrativi

1. Gli Stati membri possono istituire un aiuto speciale, purché il relativo finanziamento non sia concesso nel quadro dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 2328/91, a favore di corsi e seminari di formazione concernenti metodi di produzione agricola e forestale, compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio e conformi, in particolare, a norme di comportamento in agricoltura e ai criteri dell'agricoltura biologica. Tale regime contempla la concessione di aiuti:

- per la frequenza ai corsi o seminari,

- per l'organizzazione e la realizzazione dei medesimi.

Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti di cui al primo comma sono sovvenzionabili fino a un massimo di 2 500 ecu per ciascun partecipante che abbia seguito un corso o un seminario completo.

L'azione di cui al presente articolo non comprende i corsi o seminari inclusi nel programma ordinario del ciclo secondario o superiore dell'insegnamento agricolo.

2. La Comunità può partecipare alla realizzazione di progetti dimostrativi che riguardino metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e, in particolare, con le norme di comportamento agricolo e l'agricoltura biologica.

La partecipazione comunitaria di cui al primo comma può comprendere un contributo per iniziative e attrezzature di formazione e sensibilizzazione gestite da organizzazioni locali o non governative, competenti nel settore in questione.

Articolo 7

Procedura per l'esame dei programmi

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 luglio 1993, i progetti del quadro normativo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e dei programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, o che intendono adottare ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri per determinare:

- la loro conformità al presente regolamento, tenuto conto degli obiettivi del medesimo e del nesso fra le diverse misure,

- la natura delle azioni che possono essere cofinanziate,

- l'importo totale delle spese che possono essere cofinanziate.

3. La Commissione decide in merito all'approvazione del quadro normativo generale e dei programmi zonali tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 8

Tassi di finanziamento comunitario

Il tasso di finanziamento comunitario è del 75 % nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e del 50 % nelle altre regioni.

Articolo 9

Modalità di applicazione

La Commissione adotta, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, le modalità di applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare misure d'aiuto supplementari che prevedano condizioni o modalità di concessione diverse da quelle da esso stabilite o il cui importo sia superiore ai limiti in esso fissati, sempreché tali misure non rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 e siano adottate conformemente agli obiettivi del presente regolamento, nonché agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Dopo tre anni a decorrere dalla messa in vigore negli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

L'applicazione delle misure di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 2328/91 è prorogata con gli effetti seguenti:

1) l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo all'estensivizzazione della produzione rimane applicabile fino all'entrata in vigore dei programmi zonali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento del quadro normativo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

2) gli articoli da 21 a 24 del regolamento (CEE) n. 2328/91 relativi agli aiuti nelle zone sensibili dal punto di vista della protezione ambientale rimangono applicabili fino all'entrata in vigore dei programmi zonali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento o del quadro normativo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Gli importi massimi sovvenzionabili per le restanti annualità sono portati al livello dei massimali previsti all'articolo 4.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 300 del 21. 11. 1991, pag. 7.(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 25.(4) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.(5) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

ALLEGATO

TABELLA DI CONVERSIONE DEI BOVINI, EQUIDI, OVINI E CAPRINI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO (UBA) DI CUI ALL'ARTICOLO 4 Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equidi di oltre 6 mesi1,0 UBA

Bovini da 6 mesi a 2 anni0,6 UBA

Pecore0,15 UBA

Capre0,15 UBA

I coefficienti riguardanti le pecore e le capre si applicano a tutti gli importi per UBA di cui all'articolo 4.

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