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Document 31992R2060
Council Regulation (EEC) No 2060/92 of 30 June 1992 fixing the amount of aid in respect of silkworms for the 1992/93 rearing year
REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l' importo dell' aiuto per i bachi da seta
REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l' importo dell' aiuto per i bachi da seta
GU L 215 del 30.7.1992, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1993
REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l' importo dell' aiuto per i bachi da seta -
Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0020 - 0020
REGOLAMENTO (CEE) N. 2060/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (2), visto il parere del Parlamento europeo (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione; considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sottoindicato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di allevamento 1992/1993 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a ecu 111,81 per telaino utilizzato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale).(2) GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 37.(3) GU n. C 150 del 15. 6. 1992.(4) GU n. C 169 del 6. 7. 1992.