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Document 31992R1613

Regolamento (CEE) n. 1613/92 della Commissione del 24 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3556/87 della Commissione recante modalità complementari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per taluni prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di paste alimentari di cui alle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata

GU L 170 del 25.6.1992, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1613/oj

31992R1613

Regolamento (CEE) n. 1613/92 della Commissione del 24 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3556/87 della Commissione recante modalità complementari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per taluni prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di paste alimentari di cui alle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 25/06/1992 pag. 0014 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0168
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0168


REGOLAMENTO (CEE) N. 1613/92 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3556/87 della Commissione recante modalità complementari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per taluni prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di paste alimentari di cui alle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (2), in particolare l'articolo 24,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3556/87 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4057/87 (4), prevede modalità complementari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per taluni prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di paste alimentari di cui alle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata; che tale regolamento non è più applicabile a partire dal 30 aprile 1988;

considerando che è necessario conoscere le fissazioni anticipate per l'applicazione del punto 6 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea relativo alle paste alimentari;

considerando che la Repubblica italiana ha continuato a trasmettere alla Commissione i certificati di fissazione anticipata concernenti le paste alimentari a destinazione degli Stati Uniti d'America, che è opportuno conoscere anche i certificati di fissazione anticipata emessi dagli altri Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3556/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, i testi delle lettere a) e b) sono sostituiti dal seguente:

« la domanda di titolo di fissazione anticipata e il titolo stesso di cui al regolamento (CEE) n. 1760/83 della Commissione devono contenere, nella casella 20, soltanto le sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata; essi devono contenere nella casella 7 soltanto la dicitura "Stati Uniti d'America" o la dicitura "ad eccezione degli Stati Uniti d'America". Il titolo obbliga ad esportare verso la destinazione così indicata. »

2) Il secondo trattino del primo paragrafo dell'articolo 3 è rimpiazzato da:

« - i quantitativi di paste alimentari, di cui alle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 della nomenclatura combinata, per i quali il tasso della restituzione all'esportazione è stato fissato in anticipo, la data alla quale la dichiarazione di esportazione di tali paste alimentari verso gli Stati Uniti d'America è stata accettata dalle autorità doganali competenti, nonché la data alla quale il certificato di fissazione in anticipo è stato rilasciato. »

3) All'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, i termini « DG III/B/2 », vengono sostituiti da « direzione generale III, unità C/2 ».

4) All'articolo 4, il secondo comma viene sostituito da « Esso è applicabile ai titoli richiesti a decorrere dal 1o luglio 1992. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992. Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7. (3) GU n. L 337 del 27. 11. 1987, pag. 57. (4) GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 31.

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